Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e altri istituti

 

 

 

CAPO I

Principi della legge e Garante regionale per la promozione della partecipazione

 

SEZIONE I

Principi

 

Art. 1

Diritto di partecipazione e obiettivi della legge

 

1.    Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive e rafforza la democrazia. La partecipazione dei cittadini all’organizzazione economica, politica e sociale del Paese è un diritto inalienabile. Essa sostanzia, insieme alla rappresentanza, la sovranità del popolo. Trova fondamento oltre che nei primi tre articoli della Costituzione, nelle leggi e negli artt. 6, 11 secondo comma, 12 e 32 terzo comma dello Statuto regionale.

 

2.    La Regione Abruzzo con la presente legge persegue gli obiettivi di:

 

a)     contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa, deliberativa, inclusiva e colloquiale;

b)    promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione e delle autonomie locali in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c)     rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d)    contribuire a una più elevata coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

e)     valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

f)      contribuire alla parità di genere;

g)    favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h)    valorizzare e incentivare le migliori esperienze di partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.

 

Art. 2

Soggetti titolari del diritto di partecipazione

 

1.     Possono intervenire nei processi partecipativi:

 

a)     i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b)    le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso e/o all’oggetto del processo partecipativo.

 

Art. 3

Iniziativa dei cittadini per l'avvio di processi partecipativi

 

1.     I cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze, petizioni e proposte agli organi della Regione o degli Enti locali. In questi ultimi secondo i rispettivi ordinamenti ove funzionanti, ovvero spontaneamente secondo il metodo democratico, per la conoscenza e l'informazione sulle scelte che riguardano i relativi territori o su questioni di particolare rilevanza sociale o culturale di loro interesse.

 

2.     I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono richiedere, secondo le modalità previste dall’ordinamento dell’Ente ove le procedure di democrazia partecipativa e deliberativa siano attivate, l'apertura della discussione su determinate questioni. Nel caso nell’Ente dette procedure non siano attivate, i cittadini posso ugualmente attivarsi anche nelle modalità previste dalla presente legge. Tali iniziative dei cittadini costituiscono un fattore premiante nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno regionale alla partecipazione di cui al successivo Capo III.

 

Nel caso in cui l'Ente locale risponda negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro trenta giorni, questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del Garante regionale per la promozione della partecipazione popolare di cui alla Sezione II.

 

Art. 4

Soggetti proponenti l'avvio di processi partecipativi

 

1.     I processi partecipativi sostenuti dalla Regione in base al successivo Capo III possono essere avviati su istanza dei seguenti soggetti:

 

a)     Giunta regionale o Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa nell'atto in cui assume tale decisione indica la Commissione delegata a seguire il procedimento partecipativo;

b)    enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni;

c)     associazioni formalmente costituite e/o comitati di cittadini liberamente organizzati ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione della Repubblica italiana.

 

2.     ltre ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltrare istanze anche altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto elencato al comma 1.

 

Art. 5

Sessione annuale per la partecipazione

 

1.     La presente legge realizza il principio del maggiore coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi.

 

2.     Nell'ambito dell'amministrazione regionale, lo sviluppo coordinato dei processi d'inclusione partecipativa è realizzato mediante un'apposita sessione annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa. Tale sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base della relazione annuale del Garante di cui all’art. 8. Il programma è accompagnato dalla relazione annuale del Garante riferita all’anno precedente. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione che contiene anche gli indirizzi su criteri e modalità per la concessione dei contributi regionali di cui al Capo III.

 

 

SEZIONE II

Osservatorio regionale per la promozione della partecipazione

 

Art. 6

Istituzione e funzioni dell’Osservatorio regionale della partecipazione

 

1.     È istituito l’osservatorio regionale per la promozione della partecipazione popolare, di seguito denominato con l’acronimo Orp, con il compito di svolgere l’esame istruttorio e fornire il parere collegiale sulle pratiche sottoposte al Garante per le determinazioni di competenza di cui al successivo articolo 9.

 

2.     Esamina e propone al Garante, con le stesse finalità di cui al precedente comma, progetti, studi, ricerche e iniziative riguardanti la partecipazione dei cittadini e le pratiche deliberative, inclusive e dialogiche ritenute meritevoli di affiancamento da parte della Regione.

 

3.     In riferimento a progetti, iniziative e richieste proposte al Garante dall’Orp, ovvero al rilascio di pareri precedentemente richiesti dal Garante all’Orp e nel caso il primo assumesse decisioni differenti, dopo aver esperito tutte le pratiche di chiarimenti e di scambio reciproco di documentazioni con l’Orp, il Garante emana un provvedimento ampiamente motivato come previsto dalla legge.

 

4.     L’Orp è un organo di studi, ricerca, promozione formativa e sociale avente natura tecnico/scientifica, di affiancamento consultivo e propositivo. La nomina dei suoi componenti non ha natura politico/discrezionale ed è esclusivamente ancorata alla valutazione oggettiva dei curricula dei candidati. Detta nomina è effettuata dal dirigente competente per il settore istituzionale della Regione sulla base della valutazione oggettiva dei curricula secondo parametri e criteri che stabiliscono, a parità di punteggi:

 

a)    la precedenza per qualità dei curricula;

b)    la precedenza per la parità di genere;

c)    la precedenza a favore dell’età più giovane.

 

5.     L’Orp è composto da sette membri così distribuiti:

 

a)    tre membri del mondo accademico di provata esperienza: un giurista costituzionalista, un filosofo del diritto e uno statistico dello sviluppo locale;

b)    quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle realtà di democrazia partecipativa presenti nel territorio della Regione Abruzzo che presentino maggiore esperienza nell’associazionismo di base. Hanno la precedenza, in ordine:

                                                   i.    rappresentanti di comitati cittadini e di quartiere;

                                                 ii.    rappresentanti del volontariato;

                                               iii.    rappresentanti dell’associazionismo ambientale/naturalista e per lo sviluppo locale.

 

6.     L’Orp, nella prima seduta, elegge un Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante dell’Orp sono svolte da un funzionario della Regione Abruzzo.

 

7.     L’Orp resta in carica per tre anni e i loro componenti sono ricandidabili per una sola volta.

 

8.     L’assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi componenti che deve concludersi entro 60 giorni dall’accertamento dell’assenza da parte del Presidente.

 

9.     A far data dalla prima adunanza dell’Orp, il Presidente rimette al Garante, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione sulle attività dell’Orp stesso.

 

10. L’Orp, nella sua prima seduta, adotta collegialmente un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

 

11. Ai componenti dell’Orp sono corrisposti i rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni similmente a quelli dovuti ai dirigenti della Regione; ad essi è corrisposto, inoltre, un gettone di presenza per ogni adunanza cui partecipano pari al 70% di quello spettante ai Consiglieri regionali.

 

Art. 7

Il Garante regionale per la democrazia partecipativa

 

1.     Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono a parità di punteggi: la precedenza per la qualità dei curricula, la precedenza per la parità di genere e la precedenza a favore dell’età più giovane, nomina il Garante regionale per la democrazia partecipativa della Regione Abruzzo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

2.     Il Garante resta in carica per 3 anni e può essere confermato una sola volta.

 

3.     Il Garante è un organo indipendente e imparziale. Assolve alle sue funzioni con equidistanza da tutti i partiti politici. Dal suo curriculum deve risultare la sua migliore competenza e preparazione sulle materie e sui temi della democrazia partecipativa e deliberativa, i metodi e le pratiche tipici dei rispettivi processi. Il Garante non può ricoprire cariche elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura nella struttura organizzativa della Regione Abruzzo, né svolgere attività lavorativa subordinata, imprenditoriale o libero-professionale nel settore privato, né ricoprire incarichi dirigenziali in partiti politici o in organizzazioni no profit.

 

4.     Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni, sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'incarico o condanna penale definitiva.

 

5.     Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato.

 

6.     Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dall'Orp nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi, gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di promozione della partecipazione popolare nella Regione Abruzzo. La relazione annuale è altresì trasmessa a tutti i Consigli comunali dei Comuni della stessa Regione Abruzzo.

 

Art. 8

Procedura di nomina del Garante

 

1.     Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla valutazione della professionalità rilevata dai curricula presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di punteggi, la precedenza per la qualità dei curricula e l’età più giovane, nomina il Garante regionale per la democrazia partecipativa della Regione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 9

Compiti del Garante

 

1.     Il Garante:

 

a)    attiva d’ufficio il dibattito pubblico nei casi di cui all’articolo 12 comma 2;

b)    valuta e attiva, eventualmente, le procedure di dibattito pubblico sulle opere e i progetti di cui all’articolo 12, commi 3 e 5;

c)    valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al Capo III;

d)    elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al Capo III;

e)    definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui al Capo III;

f)     valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;

g)    approva la relazione annuale sulla propria attività e la trasmette al Consiglio regionale;

h)    assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

2.     Il Garante delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici e ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell’articolo 33.

3.     Il Garante trasmette i propri atti al Consiglio regionale e ai Consigli comunali degli enti locali interessati.

 

Art. 10

Sede, strutture e indennità del Garante

 

1.     Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni del Garante.

 

2.     Il Garante riceve un compenso lordo pari all’indennità di carica più i rimborsi previsti per i Consiglieri regionali per l’esercizio del loro mandato.

 

 

CAPO II

Il dibattito pubblico regionale

 

Art. 11

Definizione di dibattito pubblico regionale

 

1.     Il dibattito pubblico regionale, di seguito dpr, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

 

2.     Il dpr si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto o di un’opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.

 

3.     La presente normativa regionale sul dpr prende atto dell’eventuale disciplina nazionale relativa all’omonimo istituto concernente progetti e categorie di progetti pubblici o privati sui quali, per via del riparto di competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione, la legislazione regionale non avrebbe possibilità d’intervento.

 

Art. 12

Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico regionale

 

1.     Sono oggetto di dpr:

 

a)     le opere di iniziativa pubblica o privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 40.000.000;

b)    le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 40.000.000.

 

2.    Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 40.000.000, il Garante coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del dpr e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita d’intesa con il Garante in relazione ai costi complessivi dell’investimento previsto.

 

3.    Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fino a 40.000.000 di euro che presentano anche rilevanti profili di interesse regionale, il Garante può comunque disporre un dpr sia di propria iniziativa sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

a)    Giunta regionale;

b)    Consiglio regionale;

c)    enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;

d)    con riferimento alle opere di interesse locale nei territori di cui alla precedente lett. c), comitati dei cittadini a seguito di procedimenti deliberativi e inclusivi documentati da sottoporre a valutazione del Garante ovvero 1/50 dei residenti nei territori di cui alla precedente lett. c).

e)    soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;

f)     con riferimento alle opere di interesse regionale, almeno il 10% dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l’intera popolazione regionale, come definita dall’ultimo censimento.

 

4.    Non si effettua il dpr:

 

a)    per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione civile) e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b)    per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

5.    Il dpr si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata a esprimersi:

 

a)    infrastrutture stradali e ferroviarie;

b)    elettrodotti;

c)    impianti per la ricerca petrolifera, il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;

d)    porti e aeroporti;

e)    bacini idroelettrici e dighe;

f)     reti di radiocomunicazione.

 

6.    Per le opere di cui al comma 5:

 

a)    il dpr si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 12 a 15;

b)    il Garante si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del dpr e vi contribuiscano anche sul piano finanziario;

c)    il Garante, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il dpr, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del Capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.

 

7.    Nei casi in cui sia disposto il dpr e l’opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale ai sensi delle vigenti normative in materia, lo svolgimento del dpr è condizione per l’avvio della procedura di valutazione.

 

8.    Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra Regioni:

 

a)    si applica il comma 6;

b)    non si applica il comma 7.

 

Art. 13

Coordinamento tra dibattito pubblico regionale e valutazione d’impatto ambientale

 

1.     Per le opere di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, il dpr si svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dpr.

 

2.     Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all’avvio:

 

a)    della procedura di verifica di assoggettabilità;

b)    della valutazione di impatto.

 

Art. 14

Procedura di attivazione del dibattito pubblico

 

1.     Nei casi di cui all’articolo 12, commi 1 e 2:

 

a)    i soggetti promotori delle opere rendono disponibile al Garante, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima dell’avvio di qualsiasi altra procedura autorizzativa;

b)    il Garante entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi assegnando un termine per la loro trasmissione;

c)    entro trenta giorni dall’invio della relazione o dall’acquisizione degli elementi integrativi, il Garante delibera.

 

2.     Nei casi di cui all'articolo 12, comma 3, il Garante delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

 

3.     Il Garante promuove e coordina il dpr sulla base della documentazione acquisita quando la valuti sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.

 

4.     Il Garante si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del dpr e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.

 

5.     Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la propria disponibilità a collaborare, il Garante può procedere comunque all’attivazione del dpr.

 

Art. 15

Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico

 

1.     Il Garante indice il dpr con atto motivato nel quale:

 

a)    stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso in modo da assicurare la pienezza del procedimento deliberativo mediante la massima informazione della popolazione interessata, la promozione della partecipazione, la garanzia dell'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’uguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b)    stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata che non può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;

c)    nomina il responsabile del dpr individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative secondo procedure a evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all’attività affidata definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia lo stesso Garante ad assumere tale responsabilità;

d)    definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell’istruzione tecnica del dibattito.

 

2.     L’atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dpr. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dpr.

 

3.     In caso di dubbio il Garante indica, anche d’ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.

 

4.     La sospensione di cui ai commi 2 e 3 non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

 

5.     L'atto con cui si dispone l’apertura del dpr è trasmesso alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo; resta ferma la possibilità per il Garante di disporre ulteriori forme di pubblicità.

 

Art. 16

Conclusione del dibattito pubblico

 

1.     Al termine del dpr il Garante riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del dpr stesso; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del dpr medesimo evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

 

2.     Il Garante trasmette il rapporto al Consiglio regionale e alla Giunta regionale che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURA. Resta ferma la possibilità per il Garante di disporre ulteriori forme di pubblicità.

 

3.     Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera sottoposta a dpr dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

a)    rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o presentarne formulazioni alternative;

b)    proporre le modifiche che intende realizzare;

c)    confermare il progetto sul quale si è svolto il dpr.

 

4.     Il Garante assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale e al Consiglio regionale per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURA. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei Consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per il Garante di disporre ulteriori forme di pubblicità.

 

5.     La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all’articolo 15 commi 2 e 3.

 

CAPO III

Sostegno regionale ai processi partecipativi locali

 

 

SEZIONE I

Soggetti abilitati a presentare richiesta di sostegno a un processo partecipativo locale e requisiti di ammissione

 

 

Art. 17

Soggetti e tipologie di sostegno

 

1.     Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi diversi dal dpr:

a)    i residenti in ambiti territoriali di una o più province, Comuni, circoscrizioni, quartieri e zone comunali entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:

 

i. un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;

ii.              un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;

iii.            un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;

iv.             un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;

v.               un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;

 

b)    associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);

c)    enti locali, singoli e associati anche con il supporto di residenti e associazioni;

d)    imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica, eventualmente con il supporto dell’ente locale territorialmente interessato;

e)    le istituzioni scolastiche e le università con le modalità previste dall’articolo 25.

 

2.     I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c) sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, abbiano compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.

 

3.     I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1 potranno raccogliere le firme in forma telematica, se espressamente richiesto dal Garante, secondo specifiche modalità e apposite piattaforme previste e gestite dalla Regione Abruzzo in collaborazione con lo stesso Garante.

 

4.     In nessun caso possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi partiti politici o associazioni comunque denominate che, per statuto o di fatto, perseguono fini politici generali anche a livello locale; abbiano presentato proprie liste elettorali; siano presenti con proprie rappresentanze nei Consigli comunali, provinciali o regionale. Il Garante accerterà, in evenienza, tali situazioni di fatto e di diritto.

 

Art. 18

Procedure di ammissione

 

1.     I soggetti che intendono chiedere il sostegno a un proprio processo partecipativo presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che il Garante definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.

 

2.     La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata al Garante e deve indicare quali requisiti di ammissione:

a)    l’oggetto del processo partecipativo definito in modo preciso;

b)    la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;

c)    i tempi e il periodo di svolgimento con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta;

d)    le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;

e)    il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo partecipativo proposto;

f)     le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo;

g)    una previsione di massima sui costi del processo partecipativo proposto.

 

3.     Le domande preliminari sono esaminate dal Garante in base all’ordine di presentazione. Il Garante delibera sull’ammissibilità valutando comparativamente le domande presentate anche sulla base delle risorse disponibili; la valutazione del Garante è effettuata con le seguenti cadenze:

 

a)    entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;

b)    entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;

c)    entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo il 30 novembre.

 

Art. 19

Valutazione dell'ammissibilità dei progetti

 

1.     Il Garante decide sull’ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono sulla base dei seguenti criteri:

 

a)    valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni del processo partecipativo proposto;

b)    valutazione dei costi del processo partecipativo in relazione ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o dell’intervento sottoposto al processo partecipativo;

c)    valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;

d)    valutazione delle ipotesi metodologiche contenute nel progetto.

 

2.     Il Garante, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti, fornendo indicazioni e orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore e adeguata definizione del progetto stesso.

 

3.     I soggetti proponenti ricevuta comunicazione entro la data stabilita dal comma 1 dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano entro trenta giorni una domanda definitiva contenente la progettazione analitica del processo partecipativo che sia tale da assicurare:

 

a)     la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b)    l’inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c)     la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie a ottenere la più ampia partecipazione rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo compresa una sua versione sintetica e divulgativa.

 

4.     La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte del Garante.

 

Art. 20

Domande degli enti locali

 

1.     Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 18 comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

 

a)    dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente e in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;

b)    adesione al protocollo Regione-enti locali di cui all'articolo 26;

c)    accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

d)    messa a disposizione di risorse proprie, finanziarie e organizzative per lo svolgimento del processo.

 

2.     Particolare peso sarà conferito dal Garante nella valutazione dei progetti presentati dagli enti locali volti alle seguenti iniziative:

 

a)    bilanci partecipativi;

b)    sondaggi deliberativi;

c)    costituzione di organismi cittadini di quartiere, autonomi ed eletti a suffragio universale;

d)    promozione della cittadinanza attiva per la cura e rigenerazione dei beni comuni.

 

Art. 21

Domande presentate dalle imprese

 

1.     Le domande presentate nella categoria “domande presentate dalle imprese” provengono da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria enti locali.

 

2.     Le domande delle imprese devono riguardare proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale sociale o economica.

 

3.     Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.

 

4.     Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell’articolo 15 comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

 

a)    accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

b)    messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore totale dei costi previsti per il processo.

 

Art. 22

Criteri di priorità

 

1.     Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'articolo 18, il Garante valuta come prioritari i progetti che:

 

a)    hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente;

b)    si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;

c)    prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;

d)    agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;

e)    presentano un migliore rapporto fra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;

f)     adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;

g)    sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a).

 

2.     Quando la domanda è presentata da enti locali, il Garante valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

 

a)    diano continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, approvino e rendano esecutivi, realizzando i previsti strumenti democratici, i regolamenti locali sulla partecipazione. In questo caso devono essere documentati atti, procedure ed eventi;

b)    presentino una dimensione integrata e intersettoriale;

c)    siano presentati in forma associata da parte di più enti locali o in collaborazione tra uno o più enti locali e organizzazioni sociali di altro tipo;

d)    utilizzino la rete telematica mediante tecniche e modalità innovative;

e)    si propongano di contribuire a uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva).

 

Art. 23

Ammissione definitiva

 

1.     Il Garante provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda definitiva e ha facoltà di:

 

a)    condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;

b)    indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c)    richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d)    differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale tenendo conto delle richieste;

e)    nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione comparativa, concedere il patrocinio gratuito con autorizzazione all’uso del logotipo del Garante medesimo.

 

2.     Il Garante, valutati i requisiti di cui all’articolo 18 comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno qualora il progetto analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare approvata.

 

3.     Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese o da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo coinvolgono competenze di altri Enti, il Garante acquisisce la disponibilità dell'amministrazione dell’Ente coinvolto a partecipare attivamente al processo proposto e a tener conto dei risultati dei processi partecipativi o a motivarne pubblicamente e in modo puntuale le ragioni del mancato o parziale accoglimento dell’invito del Garante.

 

4.     Qualora l’amministrazione dell’Ente coinvolto non manifesti la disponibilità ai sensi del precedente comma 3 entro 20 giorni dalla richiesta del Garante, questo ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni addotte dall’Ente coinvolto. Il silenzio dell’Ente è ritenuto come silenzio/diniego. Nel caso di specie, il Garante apre il dpr anche in mancanza dell’Ente coinvolto.

 

5.     Il Garante, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.

 

Art. 24

Modalità di sostegno dei progetti ammessi

 

1.     Il sostegno dei progetti ammessi dal Garante può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi:

 

a)    sostegno finanziario;

b)    supporto metodologico;

c)    patrocinio o supporto logistico e organizzativo con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

2.     Il sostegno ai progetti ammessi è:

 

a)    rateizzato, anche con una quota di anticipo;

b)    subordinato alla presentazione:

i. dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;

ii.              della documentazione analitica dei costi. La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

c)    sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;

d)    soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

 

3.     La consegna al Garante della relazione intermedia del processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento della seconda rata di finanziamento del processo.

 

4.     La relazione finale del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre tre mesi dalla conclusione del processo partecipativo.

 

5.     La mancata presentazione della relazione finale entro tali termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da parte del Garante e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di finanziamento ai bandi successivi.

 

6.     Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato del Garante e la successiva nomina, la struttura del Consiglio regionale di supporto del Garante effettua le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.

 

SEZIONE II

Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

 

Art. 25

Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

 

1.     Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati, possono richiedere al Garante, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

 

2.     Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.

 

3.     Il Garante, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

 

4.     Gli istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona giuridica possono presentare i loro progetti didattici come master di primo e secondo livello, corsi di formazione, borse di ricerca durante l’intero arco dell’anno. Possono chiedere altresì il cofinanziamento per l’organizzazione di seminari, convegni e ricerche sulle tematiche della democrazia partecipativa e deliberativa.

 

CAPO IV

Strumenti di valorizzazione e promozione

 

Art. 26

Protocollo fra Regione ed Enti locali

 

1.     La Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa tra Enti locali e Regione aperto a sottoscrizioni anche successive. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dpr o degli altri processi di partecipazione.

 

2.     Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.

 

Art. 27

Attività di formazione

 

1.     La Giunta regionale, sentito il Garante, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:

 

a)    corsi di formazione;

b)    materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica disponibili anche in via telematica;

c)    progetti specifici;

d)    previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative fermo restando autonome iniziative provenienti dalle università come previste dal precedente art. 26;

e)    incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.

 

2.     Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all’interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.

 

3.     Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:

 

a)    associazioni, esperti e operatori locali;

b)    dirigenti scolastici e insegnanti;

c)    studenti.

 

4.     Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

 

Art. 28

Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

 

1.     La Regione Abruzzo valorizza l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.

 

2.     A tal fine la Regione:

 

a)    predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano cofinanziati o meno dal Garante; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;

b)    mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.

 

4.     Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, il Garante, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all’interno della piattaforma regionale di cui al comma 2 lettera a).

 

CAPO V

Norme finali

 

Art. 29

Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio

 

1.     La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti e i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.

Art. 30

Valutazioni e orientamenti del Consiglio regionale

 

1.     Ogni anno il Garante presenta la relazione di cui all’art. 7 al Consiglio regionale che ne dà adeguata pubblicità.

 

2.     Tale relazione deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dal Garante nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati. In particolare essa contiene:

 

a)    l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;

b)    l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell’ammissione del dpr e dei processi partecipativi locali;

c)    l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate;

d)    le considerazioni sull’impatto e l’efficacia dei processi partecipativi attivati.

 

3.     Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione della relazione presentata dal Garante e all’elaborazione e approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.

 

4.     Nell’anno antecedente la scadenza del Garante, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.

 

5.     Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.

 

Art. 31

Dibattito pubblico e referendum consultivo

 

1.     L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) determina l'inammissibilità del dpr sullo stesso oggetto.

 

Art. 32

Processi partecipativi ed elezioni

 

1.     Il dpr non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione con sospensione delle procedure in corso.

 

2.     Gli enti locali non possono presentare domanda di dpr o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.

 

Art. 33

Norma transitoria

 

1.     In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione del Garante e del rispettivo ufficio.

 

2.     Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l’intesa di cui all’articolo 10. L’intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.

 

Art. 34

Norma finanziaria

 

1.     Per l’anno 2017 la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il progetto “Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e altri istituti” è istituito a decorrere dall’anno 2018.

2.     Per l’anno 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e altri istituti” istituito nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale 2017 – 2019 alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 02 “Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Titolo 1 “Spese correnti” e iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 38 del D. lgsn. 118/2011.

3.     Per le annualità successive al 2018 si provvede con legge di bilancio.

4.     L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio regionale.


Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e altri istituti

 

RELAZIONE

 

 

Premessa

 

La crescente e oramai diffusa disaffezione dei cittadini per il sistema dei partiti e per la politica in generale evidenzia la necessità di un potenziamento attuativo del sistema democratico per poter mantenere inalterati quei principi e valori costituzionali che fanno della cittadinanza attiva un perno fondamentale della nostra democrazia e della effettività della sovranità popolare.

La presente proposta di legge, sulla base delle esperienze internazionali e nazionali, in particolare sulla base delle consolidate esperienze svoltesi e in svolgimento nelle regioni Toscana, Emiliana Romagna, Piemonte e altre, intende dare corpo per la prima volta in Abruzzo a un approccio strutturato sul tema, articolando i processi partecipativi secondo una pluralità di metodi e contributi, così da far dialogare il sistema della democrazia rappresentativa con quella di natura partecipativa e deliberativa.

Alla luce delle esperienze consolidate si dà in certi casi obbligatorietà alla elaborazione di percorsi partecipativi e deliberativi, i soli capaci di informare e favorire l’apprendimento collettivo dei cittadini. Questo è l’unico percorso possibile affinché i pubblici poteri assumano decisioni consapevoli e informate alla partecipazione popolare basata sulla responsabilità e coscienza di ogni cittadino.

Sono stati previsti metodi diversi (non solo il dibattito pubblico) e altri potranno essere sviluppati, così da rispondere alle diverse categorie di azioni come i bilanci partecipativi, i sondaggi deliberativi e la promozione di organismi rappresentativi popolari di quartiere e di zona. La legge intende favorire una cultura diffusa della partecipazione mediante una collaborazione sinergica fra amministrazioni locali, sistema scolastico, università, associazioni e cittadinanza.

Sullo sfondo, l’idea che la stessa efficacia delle politiche condotte dalle istituzioni debba e possa fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze diffuse nella società, sulla capacità delle istituzioni di attivare un largo confronto con i cittadini, le forze sociali, le competenze e le idee presenti nel tessuto sociale, nella fase in cui ancora diverse opzioni sono possibili, al fine di arricchire e migliorare la qualità delle decisioni (e quindi, in definitiva, accrescere la loro effettiva tempestività a fronte dei conflitti che, in molti casi, rallentano o bloccano i processi decisionali). Si tratta di dare forma e sostanza al principio di sussidiarietà così fortemente richiamato dagli statuti regionali e dalle fonti dottrinali gius-pubblicistiche.

Si intende, peraltro, tener conto di quanto oggi esiste nell’ambito delle tecnologie, ma si vuole essere attrezzati in termini organizzativi per le opportunità e i rischi che la ricerca e lo sviluppo dei metodi e delle tecnologie mettono in campo costantemente, trovando sinergie ed economie di scala con le altre istituzioni nazionali e regionali del nostro paese.

 

 

I contenuti

 

La legge prevede un’organizzazione indipendente dal sistema partitico ma strettamente collaborativa con la democrazia rappresentativa. Identifica nel Garante dei processi partecipativi la figura che supervisiona le operazioni e garantisce la correttezza dei processi. La durata della carica è fissata in tre anni a decorrere dalla nomina e non è quindi legata alla scadenza della consiliatura regionale. La legge fissa anche le procedure della nomina stessa. L’articolo 8 definisce i compiti del Garante.

 

La legge disciplina il dibattito pubblico ma affianca e offre sostegno anche ad altri istituti di partecipazione popolare quando sono attivati dagli enti locali e dai cittadini, come i bilanci partecipativi, sondaggi deliberativi e organizzazione di comitati di quartiere eletti a suffragio universale.

L’idea di partecipazione che la legge presuppone non è ‘assemblearista’. Essa si esprime attraverso confronti pubblici fra le diverse tesi, retti da procedure e regole condivise, alla ricerca di soluzioni quanto più possibile comuni; è un’idea di partecipazione che non annulla le responsabilità della politica e delle istituzioni rappresentative ma agisce per rafforzare la qualità, l’efficacia e il livello di consenso delle decisioni che spettano comunque alle istituzioni.

 

 

 

L’articolato

 

Capo I - Principi della legge e Garante regionale per la promozione della partecipazione

Sezione I - Principi, finalità e titolari del diritto di partecipazione

 

Vengono definiti i principi e le finalità della legge e individuati i soggetti e i promotori dei processi partecipativi e deliberativi.

 

 

Sezione II – L’Osservatorio regionale della partecipazione e il Garante regionale per la promozione della partecipazione

 

All’art. 6 si istituisce l’Osservatorio regionale per la promozione della partecipazione che affianca il Garante nelle sue competenze. È un organo collegiale indipendente che garantisce la promozione della partecipazione e i rispettivi processi dialogici e deliberativi. È organo di studi, ricerca, promozione formativa e sociale, avente natura tecnico/scientifica, di affiancamento consultivo e propositivo. La nomina dei suoi componenti non ha natura politica/discrezionale ed è esclusivamente ancorata alla valutazione oggettiva dei curricula dei candidati. La ratio dell’istituto è racchiusa nella necessità di affiancare il Garante (organo monocratico) in tutte le sue attività da svolgersi necessariamente in collaborazione con l’Orp. La norma garantisce che sia composto dai rappresentanti delle realtà partecipative dei territori e da competenze specifiche in materia di democrazia partecipativa.

 

Gli artt. 7-10 disciplinano la figura del Garante che attiva, d’ufficio o su richiesta, il dibattito pubblico; valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al Capo III; valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; approva la relazione annuale sulla propria attività e la trasmette al Consiglio regionale.

 

 

Capo II - Il dibattito pubblico regionale (dp)

 

Si definiscono la sua natura, le modalità di svolgimento, i soggetti abilitati a chiederlo, il coordinamento con altri istituti come la VIA, le conclusioni e gli effetti del dibattito.

Il processo partecipativo in argomento riguarda solo progetti e interventi che assumano una particolare rilevanza per la comunità regionale e propone una definizione del dp come di ‘un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione’ che si svolge ‘di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto o di un’opera o di un intervento’, quando ‘tutte le diverse opzioni sono ancora possibili’ o anche ‘in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva’.

 

 

Art. 12 - Opere oggetto di dibattito pubblico

 

È l’articolo che introduce un sistema che nella regione Toscana, ad esempio, è stato già sperimentato da tempo inducendo il legislatore ad alcune modifiche della disciplina. La legge che si propone fa tesoro di queste esperienze e recepisce, in parte, la scelta maturata dalla Regione Toscana. Si introducono, infatti, meccanismi che, nei limiti del possibile e senza insostenibili aggravi gestionali, rendano obbligatoria – date certe condizioni – l’apertura di un dp.

Di particolare rilievo anche la previsione relativa ai costi di un dp: il Garante deve attivarsi per acquisire la collaborazione dei soggetti promotori ma anche il loro attivo contributo sul piano finanziario affermando così un principio secondo cui le spese relative all’informazione dell’opinione pubblica e al rapporto con i cittadini devono essere considerate, a pieno titolo, una voce essenziale all’interno di un progetto di investimento.

Vi è una classificazione delle opere che sono oggetto di dp e una diversa procedura, sulla base delle diverse soglie finanziare e del carattere pubblico o privato delle opere stesse.

 

 

Art. 13 - Coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale (VIA)

 

Il testo prevede che per opere ‘sopra soglia’, il dibattito pubblico si svolga anteriormente all’inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Nell’ambito di questa procedura e delle procedure partecipative da essa previste, ‘si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dibattito pubblico”. L’articolo serve a raccordare le procedure di dp con le procedure della VIA assicurando che non vi siano sovrapposizioni e coordinando il testo con quanto già previsto dalla legge regionale sulla VIA.

A questo proposito, va sottolineata l’importanza della norma che viene così introdotta: potrebbero verificarsi, infatti, casi di opere private, anche di dimensione relativamente modesta che, pur avendo già ricevuto una VIA positiva e pur avendo le imprese interessate già sostenuto rilevanti costi per la progettazione e per la stessa procedura di VIA, finiscano per risultare bloccate o abbandonate a causa di eventuali proteste e resistenze suscitate. Per affrontare tempestivamente tali eventualità si ritiene che la nuova normativa possa attivare un meccanismo incentivante (con rilevanti risparmi sui costi privati di progettazione e di finanziamento della stessa VIA) incoraggiando i promotori a segnalare preventivamente al Garante i loro progetti e a sottoporli a un dibattito pubblico, in una fase preliminare, quando sono ancora possibili diverse opzioni e non sono stati ancora sostenuti costi irreversibili.

 

 

Art. 14 - Procedura di attivazione del dibattito pubblico

 

L’articolo stabilisce le procedure di attivazione del dp, da parte del Garante, dopo una fase istruttoria sulla base della documentazione fornita dai promotori delle opere. In particolare, il Garante ‘promuove e coordina il dp sulla base della documentazione acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire’, di fronte all’opinione pubblica, ‘i termini della discussione pubblica’.

 

 

Art. 15 - Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico

 

L’articolo stabilisce le modalità di indizione e di svolgimento del dp; in particolare il Garante deve procedere a un atto motivato con il quale:

 

a)      si stabiliscono le modalità e gli strumenti del dibattito, in modo da assicurare il massimo coinvolgimento, garantire imparzialità della conduzione, uguaglianza e inclusione nell’espressione di tutte le posizioni;

b)      si stabiliscono le fasi e la durata del dibattito, non superiore a novanta giorni, salvo proroga motivata di un solo mese. Tale durata decorre a partire dalla conclusione della fase istruttoria che a sua volta non può essere superiore a novanta giorni. Va sottolineato a questo proposito come, in genere, la fase istruttoria di un dp sia particolarmente complessa e comunque decisiva ai fini dell’efficacia del dp stesso: si tratta infatti di predisporre tutti i documenti informativi, di ascoltare tutte le parti coinvolte, di attrezzare uno spazio internet ecc.;

c)      si nomina il responsabile del dibattito pubblico, ‘individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure a evidenza pubblica’.

 

 

Art. 16 - Conclusione del dibattito pubblico

 

L’articolo regola la conclusione del dp, sulla base delle diverse tipologie di dp sopra descritte. In particolare ‘il Garante riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del dibattito pubblico’, che ne riferisce ‘contenuti e risultati’, evidenziando ‘tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo’. Tale rapporto viene reso pubblico, inviato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale e inviato al soggetto promotore o titolare dell’opera che, entro tre mesi, deve comunicare le sue possibili valutazioni, ovvero ‘rinunciare’ all’opera, ‘proporre modifiche’ al progetto originario o ‘confermare’ il progetto stesso.

 

 

CAPO III

Sostegno regionale ai processi partecipativi locali

 

Questo capo della legge disciplina le procedure di sostegno ai processi partecipativi locali.

Sono stati introdotti alcuni importanti strumenti per semplificare le procedure. Si è ritenuto opportuno distinguere, per non aggravare costi e incombenze dei promotori (specie i Comuni), tra la presentazione di un progetto partecipativo vero e proprio, definito in tutti i suoi dettagli e la richiesta iniziale presentata al Garante. In tal modo si supera quella situazione che si è creata in alcune esperienze avute in altre regioni per la quale i proponenti si sono trovati a dover elaborare una domanda e un progetto compiuto senza però avere alcuna certezza sull’accoglimento della domanda stessa. Qui si prevede, invece, una prima fase istruttoria, in cui i proponenti presentano un progetto di massima, il Garante ne valuta la rilevanza, ne discute gli aspetti metodologici e organizzativi e solo dopo l’accoglimento della domanda e la fissazione dell’entità del sostegno finanziario, il proponente procede a una più definita e compiuta elaborazione del progetto anche sulla base delle risorse disponibili.

Tra le forme di ‘supporto’ che il Garante, insieme alla Regione, può assicurare viene indicato, oltre quello finanziario e metodologico, anche quello ‘logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione’.

Da segnalare, perché di particolare rilievo, la formulazione dell’articolo 19, comma 1, lettera a). Qui si prevede che le domande presentate dagli enti locali saranno ammesse se recanti, accanto agli altri requisiti, una ‘dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente e in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento’. Si tratta di un passaggio fondamentale in quanto si fissa in tal modo il rapporto tra il contributo che può venire da un processo partecipativo e l’impegno delle istituzioni a valutarne gli esiti o, comunque, a motivare pubblicamente il proprio atteggiamento nei confronti di quanto emerso dalla discussione pubblica.

 

 

SEZIONE II

Sostegno ai processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

 

 

Art. 25 - Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie

 

Si giudica fortemente centrale il ruolo delle istituzioni scolastiche e delle università per cui iniziative formative provenienti da queste realtà della conoscenza sono particolarmente privilegiate.

In particolare, priorità sarà riservata alle università che istituiscono master di primo e secondo livello, corsi di formazione a favore degli enti locali e borse di ricerca; organizzano seminari, convegni e dibattiti sulle tematiche della democrazia partecipativa e deliberativa.

 

 

CAPO IV - Strumenti

 

 

Art. 26 - Protocollo fra Regione ed Enti locali

 

Si istituisce il ‘protocollo d’intesa’ tra Regione e Enti locali: è uno strumento utile e decisivo in quanto rappresenta l’atto con il quale un ente locale che intende promuovere un processo partecipativo (e riceve per questo un sostegno regionale) si impegna a rispettare volontariamente le procedure della legge regionale.

 

 

Art. 27 - Attività di formazione

 

Ci si impegna a promuovere attività di formazione a supporto dei processi partecipativi, in specie delle attività formative relative al personale delle pubbliche amministrazioni.

 

 

Art. 28 - Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione

 

L’articolo sottolinea l’impegno della Regione a valorizzare l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e integrare, arricchendoli, gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali. Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso la predisposizione di una ‘piattaforma informatica per la partecipazione’ in cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione.

 

 

CAPO V - Norme finali

 

 

Articolo 29 - Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio

 

L’articolo stabilisce che la partecipazione sugli atti di governo del territorio avviene secondo le modalità stabilite dalla ‘legislazione regionale in materia di governo del territorio’.

 

 

Art. 30 - Valutazioni e orientamenti del Consiglio regionale

 

L’articolo disciplina il rapporto tra il Garante e il Consiglio regionale, prevedendo la presentazione di una relazione annuale comprendente:

a)      l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;

b)      l’enunciazione dei criteri adottati nella valutazione e nell’ammissione delle richieste presentate;

c)      l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate.

 

 

Artt. 31 e 32 - Referendum regionali ed elezioni

 

Sono gli articoli che regolano il rapporto tra dibattito pubblico e referendum regionali e tra processi partecipativi ed elezioni locali.

 

 

Art. 33 - Norma transitoria

 

L’articolo sulle norme transitorie contiene:

a)      disciplina su alcuni aspetti delle procedure di nomina del Garante;

b)      obbligo di un’intesa tra Consiglio e Giunta, entro un mese dall’entrata in vigore della legge, per garantire sedi, personale e organizzazione del Garante.

Art.34 - Norma finanziaria

 

La norma finanziaria stabilisce lo stanziamento annuo di 350.000 euro a disposizione del Garante per l’anno 2018.