Promozione della partecipazione popolare alla programmazione e alle
politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e altri istituti
1.
Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli
ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva
inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali
di competenza delle istituzioni elettive e rafforza la democrazia. La
partecipazione dei cittadini all’organizzazione economica, politica e sociale
del Paese è un diritto inalienabile. Essa sostanzia, insieme alla rappresentanza,
la sovranità del popolo. Trova fondamento oltre che nei primi tre articoli
della Costituzione, nelle leggi e negli artt. 6, 11 secondo comma, 12 e 32
terzo comma dello Statuto regionale.
2.
La Regione Abruzzo con la presente legge persegue gli
obiettivi di:
a)
contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue
istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di
democrazia partecipativa, deliberativa, inclusiva e colloquiale;
b)
promuovere la partecipazione come forma ordinaria di
amministrazione e di governo della Regione e delle autonomie locali in tutti i
settori e a tutti i livelli amministrativi;
c)
rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la
capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
d)
contribuire a una più elevata coesione sociale attraverso la
diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le
forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
e)
valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione
democratica dei cittadini;
f)
contribuire alla parità di genere;
g)
favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di
interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h)
valorizzare e incentivare le migliori esperienze di
partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.
1.
Possono intervenire nei processi partecipativi:
a)
i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi
regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b)
le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel
territorio le quali hanno interesse al territorio stesso e/o all’oggetto del
processo partecipativo.
1.
I cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze,
petizioni e proposte agli organi della Regione o degli Enti locali. In questi
ultimi secondo i rispettivi ordinamenti ove funzionanti, ovvero spontaneamente
secondo il metodo democratico, per la conoscenza e l'informazione sulle scelte
che riguardano i relativi territori o su questioni di particolare rilevanza
sociale o culturale di loro interesse.
2.
I soggetti di cui al comma 1, inoltre, possono richiedere,
secondo le modalità previste dall’ordinamento dell’Ente ove le procedure di
democrazia partecipativa e deliberativa siano attivate, l'apertura della
discussione su determinate questioni. Nel caso nell’Ente dette procedure non
siano attivate, i cittadini posso ugualmente attivarsi anche nelle modalità
previste dalla presente legge. Tali iniziative dei cittadini costituiscono un
fattore premiante nella valutazione delle domande per ottenere il sostegno
regionale alla partecipazione di cui al successivo Capo III.
Nel caso in cui l'Ente locale risponda
negativamente o non risponda alle richieste partecipative dei cittadini entro
trenta giorni, questi ultimi possono richiedere l'intervento di mediazione del
Garante regionale per la promozione della partecipazione popolare di cui alla
Sezione II.
1.
I processi partecipativi sostenuti dalla Regione in base al
successivo Capo III possono essere avviati su istanza dei seguenti soggetti:
a)
Giunta regionale o Assemblea legislativa. L'Assemblea
legislativa nell'atto in cui assume tale decisione indica la Commissione
delegata a seguire il procedimento partecipativo;
b)
enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni;
c)
associazioni formalmente costituite e/o comitati di cittadini
liberamente organizzati ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione della
Repubblica italiana.
2.
ltre
ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltrare istanze anche altri soggetti
pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un
soggetto elencato al comma 1.
1.
La presente legge realizza il principio del maggiore
coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di
sviluppo dei processi partecipativi.
2.
Nell'ambito dell'amministrazione regionale, lo sviluppo
coordinato dei processi d'inclusione partecipativa è realizzato mediante
un'apposita sessione annuale sulla partecipazione dell'Assemblea legislativa.
Tale sessione è aperta dalla proposta del programma di iniziative per la
partecipazione della Giunta regionale, redatta anche sulla base della relazione
annuale del Garante di cui all’art. 8. Il programma è accompagnato dalla
relazione annuale del Garante riferita all’anno precedente. L'Assemblea
legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione che
contiene anche gli indirizzi su criteri e modalità per la concessione dei
contributi regionali di cui al Capo III.
1.
È istituito l’osservatorio regionale per la promozione della
partecipazione popolare, di seguito denominato con l’acronimo Orp, con il compito di svolgere l’esame istruttorio e
fornire il parere collegiale sulle pratiche sottoposte al Garante per le
determinazioni di competenza di cui al successivo articolo 9.
2.
Esamina e propone al Garante, con le stesse finalità di cui
al precedente comma, progetti, studi, ricerche e iniziative riguardanti la
partecipazione dei cittadini e le pratiche deliberative, inclusive e dialogiche
ritenute meritevoli di affiancamento da parte della Regione.
3.
In riferimento a progetti, iniziative e richieste proposte al
Garante dall’Orp, ovvero al rilascio di pareri
precedentemente richiesti dal Garante all’Orp e nel
caso il primo assumesse decisioni differenti, dopo aver esperito tutte le
pratiche di chiarimenti e di scambio reciproco di documentazioni con l’Orp, il Garante emana un provvedimento ampiamente motivato
come previsto dalla legge.
4.
L’Orp è un organo di studi,
ricerca, promozione formativa e sociale avente natura tecnico/scientifica, di
affiancamento consultivo e propositivo. La nomina dei suoi componenti non ha
natura politico/discrezionale ed è esclusivamente ancorata alla valutazione
oggettiva dei curricula dei candidati. Detta nomina è
effettuata dal dirigente competente per il settore istituzionale della Regione
sulla base della valutazione oggettiva dei curricula
secondo parametri e criteri che stabiliscono, a parità di punteggi:
a)
la precedenza per qualità dei curricula;
b)
la precedenza per la parità di genere;
c)
la precedenza a favore dell’età più giovane.
5.
L’Orp è composto da sette membri
così distribuiti:
a)
tre membri del mondo accademico di provata esperienza: un
giurista costituzionalista, un filosofo del diritto e uno statistico dello
sviluppo locale;
b)
quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle realtà di
democrazia partecipativa presenti nel territorio della Regione Abruzzo che
presentino maggiore esperienza nell’associazionismo di base. Hanno la
precedenza, in ordine:
i. rappresentanti
di comitati cittadini e di quartiere;
ii. rappresentanti
del volontariato;
iii. rappresentanti
dell’associazionismo ambientale/naturalista e per lo sviluppo locale.
6.
L’Orp, nella prima seduta, elegge
un Presidente. Le funzioni di segretario verbalizzante dell’Orp
sono svolte da un funzionario della Regione Abruzzo.
7.
L’Orp resta in carica per tre anni
e i loro componenti sono ricandidabili per una sola volta.
8.
L’assenza permanente per malattia, morte o dimissioni di uno
dei componenti, comporta la riapertura del procedimento di nomina dei nuovi
componenti che deve concludersi entro 60 giorni dall’accertamento dell’assenza
da parte del Presidente.
9.
A far data dalla prima adunanza dell’Orp,
il Presidente rimette al Garante, con cadenza semestrale, una dettagliata relazione
sulle attività dell’Orp stesso.
10.
L’Orp, nella sua prima seduta,
adotta collegialmente un regolamento interno che disciplina le modalità di
svolgimento delle sedute, le quali possono essere effettuate anche tramite
videoconferenza. Il regolamento disciplina altresì il funzionamento e
l'organizzazione dei lavori.
11.
Ai componenti dell’Orp sono
corrisposti i rimborsi per le spese sostenute nello svolgimento delle proprie
funzioni similmente a quelli dovuti ai dirigenti della Regione; ad essi è
corrisposto, inoltre, un gettone di presenza per ogni adunanza cui partecipano
pari al 70% di quello spettante ai Consiglieri regionali.
1.
Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla
valutazione della professionalità rilevata dai curricula
presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono a parità di
punteggi: la precedenza per la qualità dei curricula,
la precedenza per la parità di genere e la precedenza a favore dell’età più
giovane, nomina il Garante regionale per la democrazia partecipativa della
Regione Abruzzo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2.
Il Garante resta in carica per 3 anni e può essere confermato
una sola volta.
3.
Il Garante è un organo indipendente e imparziale. Assolve
alle sue funzioni con equidistanza da tutti i partiti politici. Dal suo
curriculum deve risultare la sua migliore competenza e preparazione sulle
materie e sui temi della democrazia partecipativa e deliberativa, i metodi e le
pratiche tipici dei rispettivi processi. Il Garante non può ricoprire cariche
elettive, governative o istituzionali, né ricoprire altri incarichi o uffici
pubblici di qualsiasi natura nella struttura organizzativa della Regione
Abruzzo, né svolgere attività lavorativa subordinata, imprenditoriale o
libero-professionale nel settore privato, né ricoprire incarichi dirigenziali
in partiti politici o in organizzazioni no profit.
4.
Il Garante è immediatamente sostituito in caso di dimissioni,
sopravvenuta incompatibilità, accertato impedimento fisico o psichico, grave
violazione dei doveri inerenti all'incarico o condanna penale definitiva.
5.
Il Garante ha l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria
competente ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possono costituire
reato.
6.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Garante presenta al
Consiglio regionale una relazione annuale sull'attività svolta dall'Orp nell'anno precedente, indicando la natura degli interventi,
gli esiti degli stessi e le proposte per migliorare il processo di promozione
della partecipazione popolare nella Regione Abruzzo. La relazione annuale è
altresì trasmessa a tutti i Consigli comunali dei Comuni della stessa Regione
Abruzzo.
1.
Il Consiglio regionale, a seguito di un bando, in base alla
valutazione della professionalità rilevata dai curricula
presentati secondo parametri e criteri oggettivi che stabiliscono, a parità di
punteggi, la precedenza per la qualità dei curricula
e l’età più giovane, nomina il Garante regionale per la democrazia
partecipativa della Regione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
1.
Il Garante:
a)
attiva d’ufficio il dibattito pubblico nei casi di cui
all’articolo 12 comma 2;
b)
valuta e attiva, eventualmente, le procedure di dibattito
pubblico sulle opere e i progetti di cui all’articolo 12, commi 3 e 5;
c)
valuta e ammette al sostegno regionale i progetti
partecipativi di cui al Capo III;
d)
elabora orientamenti per la gestione dei processi
partecipativi di cui al Capo III;
e)
definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle
forme di sostegno di cui al Capo III;
f)
valuta il rendimento e gli effetti dei processi
partecipativi;
g)
approva la relazione annuale sulla propria attività e la
trasmette al Consiglio regionale;
h)
assicura, anche in via telematica, la diffusione della
documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze
svolte.
2.
Il Garante delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti
pubblici e ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a
questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità
annua complessiva, determinata ai sensi dell’articolo 33.
3.
Il Garante trasmette i propri atti al Consiglio regionale e
ai Consigli comunali degli enti locali interessati.
1.
Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano,
previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo
svolgimento delle funzioni del Garante.
2.
Il Garante riceve un compenso lordo pari all’indennità di
carica più i rimborsi previsti per i Consiglieri regionali per l’esercizio del
loro mandato.
1.
Il dibattito pubblico regionale, di seguito dpr, è un
processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere,
progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità
regionale in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale,
culturale ed economica.
2.
Il dpr si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di
elaborazione di un progetto o di un’opera o di un intervento, quando tutte le
diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi
successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione definitiva.
3.
La presente normativa regionale sul dpr prende atto
dell’eventuale disciplina nazionale relativa all’omonimo istituto concernente
progetti e categorie di progetti pubblici o privati sui quali, per via del
riparto di competenze stabilito dall’art. 117 della Costituzione, la
legislazione regionale non avrebbe possibilità d’intervento.
1.
Sono oggetto di dpr:
a)
le opere di iniziativa pubblica o privata che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 40.000.000;
b)
le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali
in relazione a opere nazionali che comportano investimenti complessivi
superiori a euro 40.000.000.
2.
Per le opere di iniziativa privata che comportano
investimenti complessivi superiori a euro 40.000.000, il Garante coinvolge il
soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del dpr e vi
contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In
tal caso non si applica il comma 7. L’entità del contributo viene definita
d’intesa con il Garante in relazione ai costi complessivi dell’investimento
previsto.
3.
Per
le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fino a
40.000.000 di euro che presentano anche rilevanti profili di interesse
regionale, il Garante può comunque disporre un dpr sia di propria iniziativa
sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:
a)
Giunta
regionale;
b)
Consiglio
regionale;
c)
enti
locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla
realizzazione delle opere;
d)
con
riferimento alle opere di interesse locale nei territori di cui alla precedente
lett. c), comitati dei cittadini a seguito di procedimenti deliberativi e
inclusivi documentati da sottoporre a valutazione del Garante ovvero 1/50 dei
residenti nei territori di cui alla precedente lett. c).
e)
soggetti
che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
f)
con
riferimento alle opere di interesse regionale, almeno il 10% dei residenti che
hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal
fine si considera l’intera popolazione regionale, come definita dall’ultimo
censimento.
4.
Non si effettua il dpr:
a)
per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione
del Servizio nazionale della Protezione civile) e finalizzati unicamente
all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un
pericolo imminente o a seguito di calamità;
b)
per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
5.
Il dpr si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali
per le quali la Regione è chiamata a esprimersi:
a)
infrastrutture stradali e ferroviarie;
b)
elettrodotti;
c)
impianti per la ricerca petrolifera, il trasporto o lo
stoccaggio di combustibili;
d)
porti e aeroporti;
e)
bacini idroelettrici e dighe;
f)
reti di radiocomunicazione.
6.
Per le opere di cui al comma 5:
a)
il dpr si svolge con tempi e modalità compatibili con il
procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 12
a 15;
b)
il Garante si adopera affinché i soggetti promotori
assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del dpr e vi
contribuiscano anche sul piano finanziario;
c)
il Garante, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il
dpr, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del Capo III con
tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.
7.
Nei casi in cui sia disposto il dpr e l’opera sia soggetta a
valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale ai sensi delle
vigenti normative in materia, lo svolgimento del dpr è condizione per l’avvio
della procedura di valutazione.
8.
Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste
intese tra Regioni:
a)
si applica il comma 6;
b)
non si applica il comma 7.
1.
Per le opere di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, il dpr si
svolge prima dell’inizio della procedura di valutazione di VIA nell’ambito
della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dpr.
2.
Per fase anteriore all’inizio della procedura di VIA si
intendono le fasi antecedenti all’avvio:
a)
della procedura di verifica di assoggettabilità;
b)
della valutazione di impatto.
1.
Nei casi di cui all’articolo 12, commi 1 e 2:
a)
i soggetti promotori delle opere rendono disponibile al
Garante, anche solo in forma elettronica, una relazione sull’opera prima
dell’avvio di qualsiasi altra procedura autorizzativa;
b)
il Garante entro il termine di quindici giorni dal
ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi assegnando un
termine per la loro trasmissione;
c)
entro trenta giorni dall’invio della relazione o
dall’acquisizione degli elementi integrativi, il Garante delibera.
2.
Nei casi di cui all'articolo 12, comma 3, il Garante delibera
entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
3.
Il Garante promuove e coordina il dpr sulla base della
documentazione acquisita quando la valuti sufficiente a chiarire i termini
della discussione pubblica.
4.
Il Garante si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti
promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del
dpr e vi contribuiscano anche sul piano finanziario.
5.
Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la propria
disponibilità a collaborare, il Garante può procedere comunque all’attivazione
del dpr.
1.
Il Garante indice il dpr con atto motivato nel quale:
a)
stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso
in modo da assicurare la pienezza del procedimento deliberativo mediante la
massima informazione della popolazione interessata, la promozione della
partecipazione, la garanzia dell'imparzialità della conduzione, la piena parità
di espressione di tutti i punti di vista e l’uguaglianza, anche di genere,
nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b)
stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata che non
può superare i novanta giorni dal termine dell’istruzione tecnica salvo una
sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;
c)
nomina il responsabile del dpr individuandolo fra soggetti
esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative secondo procedure a
evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula
attinenti all’attività affidata definendone gli specifici compiti; resta ferma la
possibilità che sia lo stesso Garante ad assumere tale responsabilità;
d)
definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il
completamento dell’istruzione tecnica del dibattito.
2.
L’atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione
degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dpr. La
sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o
pregiudicare l'esito del dpr.
3.
In caso di dubbio il Garante indica, anche d’ufficio, gli
atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.
4.
La sospensione di cui ai commi 2 e 3 non riguarda gli atti la
cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.
5.
L'atto con cui si dispone l’apertura del dpr è trasmesso alla
Giunta regionale e al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti
istituzionali e sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo; resta ferma la
possibilità per il Garante di disporre ulteriori forme di pubblicità.
1.
Al termine del dpr il Garante riceve il rapporto finale formulato
dal responsabile del dpr stesso; tale rapporto riferisce i contenuti e i
risultati del dpr medesimo evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le
proposte conclusive cui ha dato luogo.
2.
Il Garante trasmette il rapporto al Consiglio regionale e
alla Giunta regionale che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti
istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul BURA. Resta
ferma la possibilità per il Garante di disporre ulteriori forme di pubblicità.
3.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma
2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell’opera
sottoposta a dpr dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di
tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:
a)
rinunciare all’opera, al progetto o all’intervento o
presentarne formulazioni alternative;
b)
proporre le modifiche che intende realizzare;
c)
confermare il progetto sul quale si è svolto il dpr.
4.
Il Garante assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni
del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale e al Consiglio regionale
per la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne
cura la pubblicazione sul BURA. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche
dei Consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per il Garante di
disporre ulteriori forme di pubblicità.
5.
La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa
venire meno la sospensione degli atti di cui all’articolo 15 commi 2 e 3.
1.
Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti
partecipativi diversi dal dpr:
a)
i residenti in ambiti territoriali di una o più province, Comuni,
circoscrizioni, quartieri e zone comunali entro i quali è proposto di svolgere
il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:
i.
un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione
residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
ii.
un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme
della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi
tra 1.001 e 5.000 abitanti;
iii.
un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme
della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi
fra 5.001 e 15.000 abitanti;
iv.
un numero di firme pari a 370 più l’1 per cento di firme
della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi
fra 15.001 e 30.000 abitanti;
v.
un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme
della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con
oltre 30.000 abitanti;
b)
associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che
sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);
c)
enti locali, singoli e associati anche con il supporto di
residenti e associazioni;
d)
imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino
un rilevante impatto di natura ambientale, sociale o economica, eventualmente
con il supporto dell’ente locale territorialmente interessato;
e)
le istituzioni scolastiche e le università con le modalità
previste dall’articolo 25.
2.
I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai
sensi del comma 1, lettere a), b) e c) sono tutti coloro che, anche non
cittadini italiani, abbiano compiuto sedici anni alla data della
sottoscrizione.
3.
I residenti titolati alla sottoscrizione delle richieste ai
sensi del comma 1 potranno raccogliere le firme in forma telematica, se
espressamente richiesto dal Garante, secondo specifiche modalità e apposite
piattaforme previste e gestite dalla Regione Abruzzo in collaborazione con lo
stesso Garante.
4.
In nessun caso possono presentare domanda di sostegno a
propri progetti partecipativi partiti politici o associazioni comunque
denominate che, per statuto o di fatto, perseguono fini politici generali anche
a livello locale; abbiano presentato proprie liste elettorali; siano presenti con
proprie rappresentanze nei Consigli comunali, provinciali o regionale. Il Garante
accerterà, in evenienza, tali situazioni di fatto e di diritto.
1.
I soggetti che intendono chiedere il sostegno a un proprio
processo partecipativo presentano una domanda preliminare redatta sulla base di
uno schema che il Garante definisce entro trenta giorni dal proprio
insediamento sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.
2.
La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve
essere presentata al Garante e deve indicare quali requisiti di ammissione:
a)
l’oggetto del processo partecipativo definito in modo
preciso;
b)
la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti
programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del
processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo
partecipativo;
c)
i tempi e il periodo di svolgimento con una durata
complessiva di norma non superiore a centottanta giorni nei casi in cui sia un
ente locale a presentare la richiesta;
d)
le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla
realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all’oggetto del processo
partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che
a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni
politici pubblicamente assunti dall’amministrazione competente sulla materia
oggetto del processo partecipativo proposto;
e)
il contesto, le motivazioni e gli obiettivi del processo
partecipativo proposto;
f)
le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di
svolgimento del processo partecipativo;
g)
una previsione di massima sui costi del processo
partecipativo proposto.
3.
Le domande preliminari sono esaminate dal Garante in base
all’ordine di presentazione. Il Garante delibera sull’ammissibilità valutando
comparativamente le domande presentate anche sulla base delle risorse
disponibili; la valutazione del Garante è effettuata con le seguenti cadenze:
a)
entro il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il
31 marzo;
b)
entro il 31 maggio, per i processi che hanno inizio dopo il 31
luglio e per i processi promossi dagli istituti scolastici;
c)
entro il 30 settembre, per i processi che hanno inizio dopo
il 30 novembre.
1.
Il Garante decide sull’ammissibilità delle domande
preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si
riferiscono sulla base dei seguenti criteri:
a)
valutazione della rilevanza dell’oggetto e delle motivazioni
del processo partecipativo proposto;
b)
valutazione dei costi del processo partecipativo in relazione
ai costi del progetto, dell’opera, dell’atto di governo del territorio o
dell’intervento sottoposto al processo partecipativo;
c)
valutazione dei possibili effetti che il processo
partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della
coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni e
sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
d)
valutazione delle ipotesi metodologiche contenute nel
progetto.
2.
Il Garante, sulla base delle domande preliminari presentate e
delle attività istruttorie attivate, decide sull’ammissibilità dei progetti,
fornendo indicazioni e orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una
migliore e adeguata definizione del progetto stesso.
3.
I soggetti proponenti ricevuta comunicazione entro la data
stabilita dal comma 1 dell’avvenuta ammissibilità del progetto, presentano
entro trenta giorni una domanda definitiva contenente la progettazione analitica
del processo partecipativo che sia tale da assicurare:
a)
la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e
l’eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;
b)
l’inclusività delle procedure, la
neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;
c)
la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni
necessarie a ottenere la più ampia partecipazione rendendo disponibile in via
telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo
compresa una sua versione sintetica e divulgativa.
4.
La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi
ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione
da parte del Garante.
1.
Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano,
oltre ai requisiti elencati nell’articolo 18 comma 2, i seguenti ulteriori
requisiti:
a)
dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei
risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente e in
modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;
b)
adesione al protocollo Regione-enti
locali di cui all'articolo 26;
c)
accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il
processo partecipativo;
d)
messa a disposizione di risorse proprie, finanziarie e
organizzative per lo svolgimento del processo.
2.
Particolare peso sarà conferito dal Garante nella valutazione
dei progetti presentati dagli enti locali volti alle seguenti iniziative:
a)
bilanci partecipativi;
b)
sondaggi deliberativi;
c)
costituzione di organismi cittadini di quartiere, autonomi ed
eletti a suffragio universale;
d)
promozione della cittadinanza attiva per la cura e
rigenerazione dei beni comuni.
1.
Le domande presentate nella categoria “domande presentate
dalle imprese” provengono da aziende private, cooperative sociali e aziende pubbliche
in possesso della personalità giuridica e che non rientrino nella categoria
enti locali.
2.
Le domande delle imprese devono riguardare proprie
progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura
ambientale sociale o economica.
3.
Le domande non possono essere ammesse al finanziamento nei
casi in cui, direttamente o indirettamente, i progetti abbiano la finalità di
rendere più competitivi prodotti o servizi da immettere sul mercato.
4.
Le domande sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti
elencati nell’articolo 15 comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:
a)
accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il
processo partecipativo;
b)
messa a disposizione del processo di risorse proprie, sia
finanziarie che organizzative, di cui sia chiarita l’incidenza sul valore
totale dei costi previsti per il processo.
1.
Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati
all'articolo 18, il Garante valuta come prioritari i progetti che:
a)
hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un
rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull’ambiente;
b)
si svolgono in territori che presentano particolari
situazioni di disagio sociale o territoriale;
c)
prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati,
compresi i diversamente abili;
d)
agevolano, attraverso l’individuazione di spazi, tempi e
luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;
e)
presentano un migliore rapporto fra i costi complessivi del
processo e le risorse proprie;
f)
adottano forme innovative di comunicazione e di interazione
con i residenti;
g)
sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre
la soglia minima di cui all'articolo 12 comma 1 lettera a).
2.
Quando la domanda è presentata da enti locali, il Garante
valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:
a)
diano continuità, stabilità e trasparenza ai processi di
partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi,
approvino e rendano esecutivi, realizzando i previsti strumenti democratici, i
regolamenti locali sulla partecipazione. In questo caso devono essere
documentati atti, procedure ed eventi;
b)
presentino una dimensione integrata e intersettoriale;
c)
siano presentati in forma associata da parte di più enti
locali o in collaborazione tra uno o più enti locali e organizzazioni sociali
di altro tipo;
d)
utilizzino la rete telematica mediante tecniche e modalità
innovative;
e)
si propongano di contribuire a uno sviluppo coerente con gli
obiettivi enunciati dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo
2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva).
1.
Il Garante provvede all'ammissione dei progetti partecipativi
con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
definitiva e ha facoltà di:
a)
condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del
progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai
requisiti di ammissione e ai criteri di priorità;
b)
indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo
al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di
integrare il numero delle firme;
c)
richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi
indicandone le modalità;
d)
differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno
regionale tenendo conto delle richieste;
e)
nei casi di progetti validi o innovativi che, tuttavia, non
sono rientrati nella lista dei progetti finanziati a seguito della valutazione
comparativa, concedere il patrocinio gratuito con autorizzazione all’uso del
logotipo del Garante medesimo.
2.
Il Garante, valutati i requisiti di cui all’articolo 18 comma
2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno qualora il progetto
analitico presentato nella domanda definitiva non sia conforme ai contenuti
della domanda preliminare approvata.
3.
Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese o da
enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo coinvolgono
competenze di altri Enti, il Garante acquisisce la disponibilità
dell'amministrazione dell’Ente coinvolto a partecipare attivamente al processo
proposto e a tener conto dei risultati dei processi partecipativi o a motivarne
pubblicamente e in modo puntuale le ragioni del mancato o parziale accoglimento
dell’invito del Garante.
4.
Qualora l’amministrazione dell’Ente coinvolto non manifesti
la disponibilità ai sensi del precedente comma 3 entro 20 giorni dalla
richiesta del Garante, questo ne dà notizia pubblicamente e ne informa i
soggetti richiedenti, comunicando le ragioni addotte dall’Ente coinvolto. Il
silenzio dell’Ente è ritenuto come silenzio/diniego. Nel caso di specie, il
Garante apre il dpr anche in mancanza dell’Ente coinvolto.
5.
Il Garante, sulla base delle domande presentate, riserva
annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai
progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.
1.
Il sostegno dei progetti ammessi dal Garante può comprendere
anche uno soltanto dei seguenti interventi:
a)
sostegno finanziario;
b)
supporto metodologico;
c)
patrocinio o supporto logistico e organizzativo con
particolare riferimento alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
2.
Il sostegno ai progetti ammessi è:
a)
rateizzato, anche con una quota di anticipo;
b)
subordinato alla presentazione:
i.
dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;
ii.
della documentazione analitica dei costi. La relazione finale
del processo partecipativo e la documentazione analitica dei costi sono
presentate entro e non oltre, tre mesi dalla conclusione del processo
partecipativo.
c)
sospeso sino all’avvenuta regolarizzazione, nei modi e
termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi
costitutivi dei criteri di priorità;
d)
soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza
insanabile delle condizioni di ammissione.
3.
La consegna al Garante della relazione intermedia del
processo partecipativo costituisce condizione ineludibile per il pagamento
della seconda rata di finanziamento del processo.
4.
La relazione finale del processo partecipativo e la
documentazione analitica dei costi sono presentate entro e non oltre tre mesi
dalla conclusione del processo partecipativo.
5.
La mancata presentazione della relazione finale entro tali
termini annulla il dovere di pagamento dell’ultima rata del finanziamento da
parte del Garante e impedisce al soggetto proponente di presentare richieste di
finanziamento ai bandi successivi.
6.
Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un
mandato del Garante e la successiva nomina, la struttura del Consiglio
regionale di supporto del Garante effettua le verifiche di corrispondenza fra i
progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa
l’ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente
proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro
positivo.
1.
Gli istituti scolastici e universitari, singoli o associati,
possono richiedere al Garante, con deliberazione dei loro organi collegiali, il
sostegno a proprie proposte di processi partecipativi in modo da creare e
diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e
della partecipazione.
2.
Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di
sostegno nel periodo 1° aprile – 31 maggio con riferimento a processi partecipativi
che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si
svolgano lungo l’intero corso di tale anno scolastico.
3.
Il Garante, sulla base del numero e della qualità delle
domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie
disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.
4.
Gli
istituti universitari e i centri di ricerca dotati di statuto di persona
giuridica possono presentare i loro progetti didattici come master di primo e
secondo livello, corsi di formazione, borse di ricerca durante l’intero arco
dell’anno. Possono chiedere altresì il cofinanziamento per l’organizzazione di
seminari, convegni e ricerche sulle tematiche della democrazia partecipativa e
deliberativa.
1.
La Giunta regionale promuove un protocollo d’intesa tra Enti
locali e Regione aperto a sottoscrizioni anche successive. La sottoscrizione
del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi
della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la
sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di
propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione
che anticipi o pregiudichi l'esito del dpr o degli altri processi di
partecipazione.
2.
Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale anche
al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno
regionale per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e
formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle
pratiche partecipative.
1.
La Giunta regionale, sentito il Garante, promuove e organizza
attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano
in:
a)
corsi di formazione;
b)
materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica
disponibili anche in via telematica;
c)
progetti specifici;
d)
previsione di protocolli o convenzioni con università per
attività formative fermo restando autonome iniziative provenienti dalle università
come previste dal precedente art. 26;
e)
incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare,
alla diffusione delle buone pratiche.
2.
Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di
una cultura della partecipazione all’interno delle amministrazioni regionali e
locali e alla formazione di personale specializzato, all’interno di tali
amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo
partecipativo.
3.
Le attività formative riservano particolare attenzione ai
giovani e sono dirette a:
a)
associazioni, esperti e operatori locali;
b)
dirigenti scolastici e insegnanti;
c)
studenti.
4.
Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti
specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.
1.
La Regione Abruzzo valorizza l’uso delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione
democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico
sulle politiche locali e regionali.
2.
A tal fine la Regione:
a)
predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti
locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui
offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso
nella Regione, indipendentemente dal fatto che siano cofinanziati o meno dal
Garante; lo scopo di tale piattaforma sarà quello di favorire lo scambio e la
conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi
locali che non dispongono di canali propri di comunicazione, eliminare i costi
della predisposizione di piattaforme web specifiche per ogni processo;
b)
mette a disposizione la propria piattaforma informatica e
telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di
realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni
informatiche e telematiche.
4.
Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, il
Garante, d’intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il
dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati,
siano resi disponibili e pubblicati all’interno della piattaforma regionale di
cui al comma 2 lettera a).
1.
La partecipazione al processo di formazione degli strumenti
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio
avviene secondo gli istituti e i regolamenti attuativi previsti dalla
legislazione regionale in materia di governo del territorio.
1.
Ogni anno il Garante presenta la relazione di cui all’art. 7
al Consiglio regionale che ne dà adeguata pubblicità.
2.
Tale relazione deve contenere e motivare gli orientamenti e i
criteri seguiti dal Garante nello svolgimento dei propri compiti nonché gli
effetti rilevati. In particolare essa contiene:
a)
l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali
e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b)
l’enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini
dell’ammissione del dpr e dei processi partecipativi locali;
c)
l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate;
d)
le considerazioni sull’impatto e l’efficacia dei processi
partecipativi attivati.
3.
Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla
discussione della relazione presentata dal Garante e all’elaborazione e approvazione
di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare
competente.
4.
Nell’anno antecedente la scadenza del Garante, il Consiglio
regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione
e di confronto pubblico con l’obiettivo di valutare l’efficacia, la diffusione
e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente
legge.
5.
Trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi,
prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per
motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche
degli esiti dell’attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli
effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o
integrazioni.
1.
L'indizione del referendum consultivo su opere, interventi o
progetti, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina
del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa) determina
l'inammissibilità del dpr sullo stesso oggetto.
1.
Il dpr non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti
l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In
caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno
della cessazione con sospensione delle procedure in corso.
2.
Gli enti locali non possono presentare domanda di dpr o di
sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le
elezioni per il rinnovo degli organi.
1.
In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio
regionale e il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, curano l’emanazione degli avvisi
pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature
relative alla designazione del Garante e del rispettivo ufficio.
2.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale
definiscono l’intesa di cui all’articolo 10. L’intesa può essere
successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.
1. Per l’anno 2017
la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto
il progetto “Promozione della
partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e
locali. Il dibattito pubblico e altri istituti” è istituito a decorrere
dall’anno 2018.
2. Per l’anno 2018, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente
legge, è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 cui si fa fronte con le
risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato “Promozione della partecipazione popolare alla
programmazione e alle politiche regionali e locali. Il dibattito pubblico e
altri istituti” istituito nello stato di previsione della spesa di bilancio
regionale 2017 – 2019 alla Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie
territoriali e locali”, Programma 02 “Politica regionale unitaria per le
relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Titolo 1 “Spese
correnti” e iscritto, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi
dell’art. 38 del D. lgsn. 118/2011.
3. Per le annualità successive al 2018 si provvede con legge di bilancio.
4. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo
nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti nel bilancio
regionale.
Promozione
della partecipazione popolare alla programmazione e alle politiche regionali e
locali. Il dibattito pubblico e altri istituti
RELAZIONE
Premessa
La crescente e
oramai diffusa disaffezione dei cittadini per il sistema dei partiti e per la
politica in generale evidenzia la necessità di un potenziamento attuativo del
sistema democratico per poter mantenere inalterati quei principi e valori
costituzionali che fanno della cittadinanza attiva un perno fondamentale della
nostra democrazia e della effettività della sovranità popolare.
La presente
proposta di legge, sulla base delle esperienze internazionali e nazionali, in
particolare sulla base delle consolidate esperienze svoltesi e in svolgimento
nelle regioni Toscana, Emiliana Romagna, Piemonte e altre, intende dare corpo
per la prima volta in Abruzzo a un approccio strutturato sul tema, articolando
i processi partecipativi secondo una pluralità di metodi e contributi, così da
far dialogare il sistema della democrazia rappresentativa con quella di natura partecipativa
e deliberativa.
Alla luce delle
esperienze consolidate si dà in certi casi obbligatorietà alla elaborazione di
percorsi partecipativi e deliberativi, i soli capaci di informare e favorire
l’apprendimento collettivo dei cittadini. Questo è l’unico percorso possibile
affinché i pubblici poteri assumano decisioni consapevoli e informate alla
partecipazione popolare basata sulla responsabilità e coscienza di ogni
cittadino.
Sono stati
previsti metodi diversi (non solo il dibattito pubblico) e altri potranno
essere sviluppati, così da rispondere alle diverse categorie di azioni come i
bilanci partecipativi, i sondaggi deliberativi e la promozione di organismi
rappresentativi popolari di quartiere e di zona. La legge intende favorire una
cultura diffusa della partecipazione mediante una collaborazione sinergica fra
amministrazioni locali, sistema scolastico, università, associazioni e
cittadinanza.
Sullo sfondo,
l’idea che la stessa efficacia delle politiche condotte dalle istituzioni debba
e possa fondarsi sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze
diffuse nella società, sulla capacità delle istituzioni di attivare un largo
confronto con i cittadini, le forze sociali, le competenze e le idee presenti
nel tessuto sociale, nella fase in cui ancora diverse opzioni sono possibili,
al fine di arricchire e migliorare la qualità delle decisioni (e quindi, in
definitiva, accrescere la loro effettiva tempestività a fronte dei conflitti
che, in molti casi, rallentano o bloccano i processi decisionali). Si tratta
di dare forma e sostanza al principio
di sussidiarietà così fortemente richiamato dagli statuti regionali e
dalle fonti dottrinali gius-pubblicistiche.
Si
intende, peraltro, tener conto di quanto oggi esiste nell’ambito delle
tecnologie, ma si vuole essere attrezzati in termini organizzativi per le
opportunità e i rischi che la ricerca e lo sviluppo dei metodi e delle
tecnologie mettono in campo costantemente, trovando sinergie ed economie di
scala con le altre istituzioni nazionali e regionali del nostro paese.
I contenuti
La
legge prevede un’organizzazione indipendente dal sistema partitico ma
strettamente collaborativa con la democrazia rappresentativa. Identifica nel
Garante dei processi partecipativi la figura che supervisiona le operazioni e
garantisce la correttezza dei processi. La durata della carica è fissata in tre
anni a decorrere dalla nomina e non è quindi legata alla scadenza della consiliatura regionale. La legge fissa anche le procedure
della nomina stessa. L’articolo 8 definisce i compiti del Garante.
La
legge disciplina il dibattito pubblico ma affianca e offre sostegno anche ad
altri istituti di partecipazione popolare quando sono attivati dagli enti
locali e dai cittadini, come i bilanci partecipativi, sondaggi deliberativi e
organizzazione di comitati di quartiere eletti a suffragio universale.
L’idea
di partecipazione che la legge presuppone non è ‘assemblearista’.
Essa si esprime attraverso confronti pubblici fra le diverse tesi, retti da
procedure e regole condivise, alla ricerca di soluzioni quanto più possibile
comuni; è un’idea di partecipazione che non annulla le responsabilità della
politica e delle istituzioni rappresentative ma agisce per rafforzare la
qualità, l’efficacia e il livello di consenso delle decisioni che spettano
comunque alle istituzioni.
L’articolato
Capo I - Principi della
legge e Garante regionale per la promozione della partecipazione
Sezione I - Principi,
finalità e titolari del diritto di partecipazione
Vengono
definiti i principi e le finalità della legge e individuati i soggetti e i
promotori dei processi partecipativi e deliberativi.
Sezione II –
L’Osservatorio regionale della partecipazione e il Garante regionale per la
promozione della partecipazione
All’art.
6 si istituisce l’Osservatorio regionale per la promozione della partecipazione
che affianca il Garante nelle sue competenze. È un organo collegiale
indipendente che garantisce la promozione della partecipazione e i rispettivi
processi dialogici e deliberativi. È organo di studi, ricerca, promozione
formativa e sociale, avente natura tecnico/scientifica, di affiancamento
consultivo e propositivo. La nomina dei suoi componenti non ha natura
politica/discrezionale ed è esclusivamente ancorata alla valutazione oggettiva
dei curricula dei candidati. La ratio
dell’istituto è racchiusa nella necessità di affiancare il Garante (organo
monocratico) in tutte le sue attività da svolgersi necessariamente in
collaborazione con l’Orp. La norma garantisce che sia
composto dai rappresentanti delle realtà partecipative dei territori e da
competenze specifiche in materia di democrazia partecipativa.
Gli artt. 7-10 disciplinano la figura
del Garante che attiva, d’ufficio o su richiesta, il dibattito pubblico; valuta
e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al Capo III;
valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi; approva la
relazione annuale sulla propria attività e la trasmette al Consiglio regionale.
Capo II - Il dibattito
pubblico regionale (dp)
Si
definiscono la sua natura, le modalità di svolgimento, i soggetti abilitati a
chiederlo, il coordinamento con altri istituti come la VIA, le conclusioni e
gli effetti del dibattito.
Il
processo partecipativo in argomento riguarda solo progetti e interventi che
assumano una particolare rilevanza per la comunità regionale e propone una
definizione del dp come di ‘un processo di
informazione, confronto pubblico e partecipazione’ che si svolge ‘di norma,
nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto o di un’opera o di un
intervento’, quando ‘tutte le diverse opzioni sono ancora possibili’ o anche
‘in fasi successive ma comunque non oltre l’avvio della progettazione
definitiva’.
Art. 12 - Opere oggetto
di dibattito pubblico
È
l’articolo che introduce un sistema che nella regione Toscana, ad esempio, è
stato già sperimentato da tempo inducendo il legislatore ad alcune modifiche
della disciplina. La legge che si propone fa tesoro di queste esperienze e
recepisce, in parte, la scelta maturata dalla Regione Toscana. Si introducono,
infatti, meccanismi che, nei limiti del possibile e senza insostenibili aggravi
gestionali, rendano obbligatoria –
date certe condizioni – l’apertura di un dp.
Di
particolare rilievo anche la previsione relativa ai costi di un dp: il Garante deve attivarsi per acquisire la
collaborazione dei soggetti promotori ma anche il loro attivo contributo sul
piano finanziario affermando così un principio secondo cui le spese relative
all’informazione dell’opinione pubblica e al rapporto con i cittadini devono
essere considerate, a pieno titolo, una voce essenziale all’interno di un
progetto di investimento.
Vi
è una classificazione delle opere che sono oggetto di dp
e una diversa procedura, sulla base delle diverse soglie finanziare e del
carattere pubblico o privato delle opere stesse.
Art. 13 - Coordinamento
tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale (VIA)
Il
testo prevede che per opere ‘sopra soglia’, il dibattito pubblico si svolga
anteriormente all’inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale
(VIA). Nell’ambito di questa procedura e delle procedure partecipative da essa
previste, ‘si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dibattito
pubblico”. L’articolo serve a raccordare le procedure di dp
con le procedure della VIA assicurando che non vi siano sovrapposizioni e
coordinando il testo con quanto già previsto dalla legge regionale sulla VIA.
A questo proposito, va sottolineata
l’importanza della norma che viene così introdotta: potrebbero verificarsi,
infatti, casi di opere private, anche di dimensione relativamente modesta che,
pur avendo già ricevuto una VIA positiva e pur avendo le imprese interessate
già sostenuto rilevanti costi per la progettazione e per la stessa procedura di
VIA, finiscano per risultare bloccate o abbandonate a causa di eventuali
proteste e resistenze suscitate. Per affrontare tempestivamente tali
eventualità si ritiene che la nuova normativa possa attivare un meccanismo
incentivante (con rilevanti risparmi sui costi privati di progettazione e di
finanziamento della stessa VIA) incoraggiando i promotori a segnalare
preventivamente al Garante i loro progetti e a sottoporli a un dibattito
pubblico, in una fase preliminare, quando sono ancora possibili diverse opzioni
e non sono stati ancora sostenuti costi irreversibili.
Art. 14 - Procedura di
attivazione del dibattito pubblico
L’articolo
stabilisce le procedure di attivazione del dp, da
parte del Garante, dopo una fase istruttoria sulla base della documentazione
fornita dai promotori delle opere. In particolare, il Garante ‘promuove e
coordina il dp sulla base della documentazione
acquisita, quando la valuti sufficiente a chiarire’, di fronte all’opinione
pubblica, ‘i termini della discussione pubblica’.
Art. 15 - Indizione,
modalità di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico
L’articolo
stabilisce le modalità di indizione e di svolgimento del dp;
in particolare il Garante deve procedere a un atto motivato con il quale:
a)
si stabiliscono le modalità e gli strumenti del dibattito, in
modo da assicurare il massimo coinvolgimento, garantire imparzialità della
conduzione, uguaglianza e inclusione nell’espressione di tutte le posizioni;
b)
si stabiliscono le fasi e la durata del dibattito, non
superiore a novanta giorni, salvo proroga motivata di un solo mese. Tale durata
decorre a partire dalla conclusione della fase istruttoria che a sua volta non
può essere superiore a novanta giorni. Va sottolineato a questo proposito come,
in genere, la fase istruttoria di un dp sia
particolarmente complessa e comunque decisiva ai fini dell’efficacia del dp stesso: si tratta infatti di predisporre tutti i
documenti informativi, di ascoltare tutte le parti coinvolte, di attrezzare uno
spazio internet ecc.;
c)
si nomina il responsabile del dibattito pubblico,
‘individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche
partecipative, secondo procedure a evidenza pubblica’.
Art. 16 - Conclusione
del dibattito pubblico
L’articolo regola la conclusione del dp, sulla base delle diverse tipologie di dp sopra descritte. In particolare ‘il Garante riceve il
rapporto finale formulato dal responsabile del dibattito pubblico’,
che ne riferisce ‘contenuti e risultati’, evidenziando ‘tutti gli argomenti
sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo’. Tale rapporto viene reso
pubblico, inviato alla Giunta regionale e al Consiglio regionale e inviato al
soggetto promotore o titolare dell’opera che, entro tre mesi, deve comunicare
le sue possibili valutazioni, ovvero ‘rinunciare’ all’opera, ‘proporre modifiche’
al progetto originario o ‘confermare’ il progetto stesso.
CAPO III
Sostegno regionale ai
processi partecipativi locali
Questo
capo della legge disciplina le procedure di sostegno ai processi partecipativi
locali.
Sono
stati introdotti alcuni importanti strumenti per semplificare le procedure. Si
è ritenuto opportuno distinguere, per non aggravare costi e incombenze dei
promotori (specie i Comuni), tra la presentazione
di un progetto partecipativo vero e proprio, definito in tutti i
suoi dettagli e la richiesta iniziale
presentata al Garante. In tal modo si supera quella situazione che
si è creata in alcune esperienze avute in altre regioni per la quale i
proponenti si sono trovati a dover elaborare una domanda e un progetto compiuto
senza però avere alcuna certezza sull’accoglimento della domanda stessa. Qui si
prevede, invece, una prima fase istruttoria, in cui i proponenti presentano un
progetto di massima, il Garante ne valuta la rilevanza, ne discute gli aspetti
metodologici e organizzativi e solo dopo l’accoglimento della domanda e la
fissazione dell’entità del sostegno finanziario, il proponente procede a una
più definita e compiuta elaborazione del progetto anche sulla base delle
risorse disponibili.
Tra
le forme di ‘supporto’ che il Garante, insieme alla Regione, può assicurare
viene indicato, oltre quello finanziario e metodologico, anche quello
‘logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione’.
Da
segnalare, perché di particolare rilievo, la formulazione dell’articolo 19,
comma 1, lettera a). Qui si prevede che le domande presentate dagli enti locali
saranno ammesse se recanti, accanto agli altri requisiti, una ‘dichiarazione con cui l'ente si impegna a
tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne
pubblicamente e in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento’. Si
tratta di un passaggio fondamentale in quanto si fissa in tal modo il rapporto
tra il contributo che può venire da un processo partecipativo e l’impegno delle
istituzioni a valutarne gli esiti o, comunque, a motivare pubblicamente il
proprio atteggiamento nei confronti di quanto emerso dalla discussione
pubblica.
SEZIONE II
Sostegno ai processi
partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
Art. 25 - Processi
partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche e universitarie
Si
giudica fortemente centrale il ruolo delle istituzioni scolastiche e delle
università per cui iniziative formative provenienti da queste realtà della
conoscenza sono particolarmente privilegiate.
In
particolare, priorità sarà riservata alle università che istituiscono master di
primo e secondo livello, corsi di formazione a favore degli enti locali e borse
di ricerca; organizzano seminari, convegni e dibattiti sulle tematiche della
democrazia partecipativa e deliberativa.
CAPO IV - Strumenti
Art. 26 - Protocollo
fra Regione ed Enti locali
Si
istituisce il ‘protocollo d’intesa’ tra Regione e Enti locali: è uno strumento
utile e decisivo in quanto rappresenta l’atto con il quale un ente locale che
intende promuovere un processo partecipativo (e riceve per questo un sostegno
regionale) si impegna a rispettare volontariamente le procedure della legge
regionale.
Art. 27 - Attività di
formazione
Ci
si impegna a promuovere attività di formazione a supporto dei processi
partecipativi, in specie delle attività formative relative al personale delle
pubbliche amministrazioni.
Art. 28 -
Partecipazione e nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione
L’articolo
sottolinea l’impegno della Regione a valorizzare l’uso delle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione
democratica dei cittadini e integrare, arricchendoli, gli strumenti del
confronto pubblico sulle politiche locali e regionali. Tali obiettivi possono
essere raggiunti attraverso la predisposizione di una ‘piattaforma informatica
per la partecipazione’ in cui offrire documenti, analisi e informazioni sui
processi partecipativi in corso nella Regione.
CAPO V - Norme finali
Articolo 29 -
Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del
territorio
L’articolo
stabilisce che la partecipazione sugli atti
di governo del territorio avviene secondo le modalità stabilite
dalla ‘legislazione regionale in materia di governo del territorio’.
Art. 30 - Valutazioni e
orientamenti del Consiglio regionale
L’articolo
disciplina il rapporto tra il Garante e il Consiglio regionale, prevedendo la
presentazione di una relazione annuale comprendente:
a)
l’analisi e la valutazione dei processi partecipativi e dei
dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell’anno;
b)
l’enunciazione dei criteri adottati nella valutazione e
nell’ammissione delle richieste presentate;
c)
l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate.
Artt. 31 e 32 -
Referendum regionali ed elezioni
Sono
gli articoli che regolano il rapporto tra dibattito pubblico e referendum
regionali e tra processi partecipativi ed elezioni locali.
Art. 33 - Norma transitoria
L’articolo
sulle norme transitorie contiene:
a)
disciplina su alcuni aspetti delle procedure di nomina del
Garante;
b)
obbligo di un’intesa tra Consiglio e Giunta, entro un mese
dall’entrata in vigore della legge, per garantire sedi, personale e organizzazione
del Garante.
Art.34 - Norma
finanziaria
La norma finanziaria
stabilisce lo stanziamento annuo di 350.000 euro a disposizione del Garante per
l’anno 2018.