Integrazioni
e modifiche alla L.R.
Art. 1
(Modifica del titolo della L.R. 28/2002)
1.
Al titolo della L.R.
Art. 2
(Integrazione all’art. 1 della L.R. 28/2002)
1.
All’articolo
1 della L.R. 28/2002 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1.bis.
Ai fini dell’applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si
intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate
dall’Interporto d’Abruzzo sito in Manoppello e dal
Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano,
costituenti retroporto d’Abruzzo, e dagli Autoporti
di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.”.
Art. 3
(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 28/2002)
1.
L’articolo 3 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
(Individuazione dei soggetti gestori dei nodi
logistici regionali)
1.
Ferma restando l’attuale gestione dell’Interporto d’Abruzzo secondo le modalità
e i termini definiti nella relativa concessione, entro trenta giorni dall’adozione
da parte della Giunta regionale degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente della Giunta
Regionale (di seguito “Dipartimento competente”), svolge le procedure ad
evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.
2.
Sulla base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può procedere
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016,
all’ aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo
oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di imprese
singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi, nonché
operanti nel campo della logistica e dei trasporti.
3.
Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’individuazione dei gestori
dei nodi logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e
2 (di seguito “soggetti gestori”), la Regione può avvalersi, a titolo gratuito,
dell'assistenza tecnica dell’Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea
di riferimento.
4.
Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta adotta un atto di indirizzo con cui definisce,
tenuto conto delle specificità di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto
dei principi di non discriminazione efficienza ed economicità, i criteri e le
condizioni per procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai
sensi rispettivamente dei commi 1 e 2.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 28/2002)
1.
L’articolo 4 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
(Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei
nodi logistici regionali)
1.
La gestione unitaria o l’assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, è finalizzata al perseguimento
dell’interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere
dirette all’adeguamento strutturale, all’ampliamento e completamento delle
infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.
2.
I soggetti gestori individuati all’esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 3 provvedono direttamente all’adeguamento strutturale, all’ampliamento
o al completamento dei nodi logistici regionali, previa autorizzazione dei
competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano altresì a
carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l’intero complesso
logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello
stesso.
3.
Ogni eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori
individuati all’esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 è effettuato
nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti
di stato.
Art. 5
(Abrogazione dell’art. 5 della L.R. 28/2002)
1.
L’articolo 5 della L.R. 28/2002 è abrogato.
Art. 6
(Sostituzione dell’art. 6 della L.R. 28/2002)
1.
L’articolo 6 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
(Misure per il miglioramento delle condizioni
ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità)
1.
Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di
sviluppo dell’intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione, a
decorrere dall’esercizio 2018, promuove, anche in collaborazione con gli enti
locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni
necessarie a:
a)
ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior
criticità;
b)
migliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di
CO2;
c)
favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;
d)
favorire l’utilizzo dell’Interporto d’Abruzzo e del Centro Smistamento Merci
della Marsica, cosiddetti retroporto
d’Abruzzo, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.
2.
La Giunta Regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni
da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro
finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.
3.
Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, decorrenti
dall’esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente
stanziate al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione
della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di
bilancio dei singoli esercizi finanziari.”
Art. 7
(Abrogazione dell’art. 7 della L.R. 28/2002)
1.
L’articolo 7 della L.R. 28/2002 è abrogato.
Art. 8
(Modifiche all’art. 8 della L.R. 28/2002)
1.
Al comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole “le società di gestione”
sono sostituite dalle parole “i soggetti gestori dei nodi logistici regionali e
dell’Interporto d’Abruzzo”.
2.
Al comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole “delle quattro società
di gestione” sono sostituite dalle parole “dei soggetti gestori dei nodi
logistici regionali e dell’Interporto d’Abruzzo”.
Art. 9
(Disposizione finanziaria)
1.Fermo
restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 28/2002,
dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio regionale.
Art. 10
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
RELAZIONE
Il
presente progetto di legge intende ridefinire, in via generale, il quadro
normativo in materia di nodi logistici regionali oggi delineato dalla L.R. n.
28/2002, alla luce, in particolare, dei problemi riscontrati in sede di
attuazione delle disposizioni concernenti l’affidamento in gestione delle
relative infrastrutture.
Come è noto, la Regione Abruzzo è
proprietaria delle seguenti infrastrutture per la logistica delle merci, di
natura interportuale/autoportuale, variamente
distribuite sul territorio regionale.:
-Interporto
d’Abruzzo, ubicato in Comune di Manoppello
(infrastruttura logistica intermodale), con lavori ultimati e in esercizio,
affidato in gestione al Concessionario Soc. Intermodale s.r.l., con concessione
trentennale;
-Centro
Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.),
ubicato in Comune di Avezzano (infrastruttura logistica intermodale), con
lavori ultimati nel marzo 2015, in attesa del completamento delle operazioni di
collaudo e agibilità;
-Autoporto
di Roseto ubicato in Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in prossimità dello
svincolo autostradale A14;
-Autoporto
di San Salvo ubicato in Comune di San Salvo (CH), L.tà
Piana Sant’Angelo;
Al
fine di favorire la piena utilizzazione delle indicate infrastrutture, le cui
fasi realizzative originano fin dagli anni ’90, con
l’approvazione della L.R. 28/2012, la Regione Abruzzo ha inteso adottare, quale
modalità di gestione delle medesime, la costituzione di società miste con
capitale pubblico/privato.
La modifica di tale disciplina
risponde, in via generale, alla necessità di adeguare la normativa vigente in
materia di intermodalità alla sopravvenuta disposizione di cui all’art.14,
comma 32del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con la L. n. 122/2010, nella
parte in cui prevede il divieto per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000
abitanti di poter costituire Società.
Nel caso di specie, pertanto, la citata normativa statale costituirebbe
oggi un limite per la partecipazione dei Comuni di San Salvo e Roseto degli
Abruzzi in Società miste costituite per la gestione degli autoporti regionali
ubicati nel proprio ambito territoriale.
Inoltre, va evidenziato come gli
autoporti di Roseto e di San Salvo, essendo stati realizzati a partire dalla
metà degli anni ’90 scontano, ad oggi, una ormai datata idea progettuale e
quindi una inevitabile obsolescenza logistica
e strutturale rispetto agli attuali standard normativi di settore.
La proposta in esame, quindi,
risponde alla necessità di adottare nuove azioni d’indirizzo, superare le
limitazioni imposte dalla normativa nazionale (D.L. 78/2010) e adeguare e
attualizzare l’esistente contesto normativo regionale, tenuto altresì conto
degli intervenuti radicali cambiamenti nel settore della logistica in visione
di una più ampia, moderna ed attuale concezione di tale materia.
Per il raggiungimento delle predette
finalità, in sintesi, il progetto di legge in esame intende procedere:
-alla
modifica della ormai datata normativa regionale (L.R. n. 28/2002) per
consentire la scelta, con attività ad evidenza pubblica in applicazione della
nuova normativa di sui contratti pubblici (D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50) e sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta
regionale, delle forme di gestione unitaria o frazionata di ciascuna infrastruttura logistica regionale,
avvalendosi eventualmente del supporto tecnico a titolo gratuito dell’ Agenzia
Regionale per le Attività Produttive.
-alla
individuazione di misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e di
sviluppo della intermodalità della logistica delle merci, attraverso la
promozione, unitamente ad altri Enti locali e soggetti pubblici e privati, di
azioni tese a:
•alla riduzione della
congestione e all’incremento della sicurezza stradale nelle aree a maggiore
criticità;
•al miglioramento della qualità
dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;
•a favorire lo sviluppo della
intermodalità della movimentazione delle merci con sistema gomma-ferro e nave-ferro-gomma;
•a favorire lo sviluppo
dell’Interporto d’Abruzzo di Manoppello e del Centro
Smistamento Merci della Marsica di Avezzano,
costituenti retroporto d’Abruzzo, come centri
sistemici di raccolta e smistamento delle merci.
Per ragioni di coerenza ed
omogeneità normativa, il progetto interviene in materia di nodi logistici
regionali modificando, sostituendo, integrando o abrogando le numerose
disposizioni della L.R. n. 28 del 2002 che si intendono superate. Nello
specifico:
l’articolo
1 modifica il titolo della L.R. n. 28 del 2002 ponendo al centro della nuova
disciplina i nodi logistici regionali;
l’articolo
2, integrando l’articolo 1 della L.R. 28/2012, detta una definizione dei nodi
logistici regionali ai fini della disciplina legislativa in esame;
l’articolo
3 riscrive l’articolo 3 della L.R. 28/2012, disponendo in merito alla modalità
di individuazione, mediante procedure ad
evidenza pubblica, nel pieno rispetto della nuova disciplina dei contratti pubblici
per lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 50/2016)
sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, delle forme di
gestione unitaria o frazionata di ciascuna
infrastruttura logistica regionale, avvalendosi eventualmente del
supporto tecnico a titolo gratuito dell’ Agenzia Regionale per le Attività
Produttive;
l’articolo
4, sostituendo l’articolo 4 della L.R. n. 28 del 2002, prevede che la gestione
unitaria o frazionata dei nodi logistici possa comprendere anche la
realizzazione di opere di adeguamento strutturale, di ampliamento o
completamento, restando evidentemente ogni onere a carico dei gestori medesimi
compreso ogni attività manutentiva sull’infrastruttura gestita;
l’articolo
5 abroga l’articolo 5 della L.R. 28/2002;
l’articolo
6 riscrive l’articolo 6 della L.R. 28/2002 introducendo disposizioni
finalizzate alla promozione di azioni e iniziative da parte della Regione,
degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati tese a:
-liberare
le aree urbane dei mezzi pesanti riducendo la congestione del traffico (e
quindi della possibile incidentalità), nelle aree a maggiore criticità,
contribuendo, pertanto, a migliorare la sicurezza stradale nonché la qualità
dell’aria, limitando la emissione di polveri sottili e di CO2, oltre che favorire
lo sviluppo della intermodalità nel trasporto merci attraverso il trasferimento
gomma-ferro e nave-ferro-gomma;
-favorire
l’utilizzo dell’Interporto d’Abruzzo e del C.S.M.M.,
quali retroporti d’Abruzzo, intesi quali centri di
raccolta e smistamento delle merci;
l’articolo
7 abroga l’articolo 7 della L.R. 28/2002;
l’articolo
8 si limita a dettare, con finalità di mera coerenza testuale, specifiche e
puntuali norme abrogative dell’articolo 8 della L.R. n. 28 del 2002;
gli
articoli 9 e 10, infine, disciplinano rispettivamente la clausola di invarianza
finanziaria e l’entrata in vigore della legge.