Integrazioni e modifiche alla L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale)

 

Art. 1

(Modifica del titolo della L.R. 28/2002)

 

1. Al titolo della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) le parole “sull’intermodalità regionale” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di nodi logistici regionali”.

 

Art. 2

(Integrazione all’art. 1 della L.R. 28/2002)

 

1.      All’articolo 1 della L.R. 28/2002 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 

 

“1.bis. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per nodi logistici regionali si intendono le infrastrutture logistiche di proprietà regionale rappresentate dall’Interporto d’Abruzzo sito in Manoppello e dal Centro Smistamento Merci della Marsica sito in Avezzano, costituenti retroporto d’Abruzzo, e dagli Autoporti di Roseto degli Abruzzi e di San Salvo.”.

 

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 2 della L.R. 28/2002)

 

1. L’articolo 3 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 3

(Individuazione dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali)

 

1. Ferma restando l’attuale gestione dell’Interporto d’Abruzzo secondo le modalità e i termini definiti nella relativa concessione, entro trenta giorni dall’adozione da parte della Giunta regionale degli indirizzi di cui al comma 4,  il Dipartimento competente della Giunta Regionale (di seguito “Dipartimento competente”), svolge le procedure ad evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), finalizzate alla gestione in concessione dei nodi logistici regionali e delle relative dotazioni infrastrutturali per l’ individuazione dei soggetti gestori di ciascun nodo in grado di svolgere attività nel settore della logistica, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 4, il Dipartimento competente può procedere nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, all’ aggiudicazione frazionata dei singoli nodi mediante assegnazione a titolo oneroso di aree e immobili, classificati in uno o più lotti a favore di imprese singole o associate, industriali, artigianali, produttive o di servizi, nonché operanti nel campo della logistica e dei trasporti.

3. Per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’individuazione dei gestori dei nodi logistici e degli assegnatari di parti di essi ai sensi dei commi 1 e 2 (di seguito “soggetti gestori”), la Regione può avvalersi, a titolo gratuito, dell'assistenza tecnica dell’Agenzia Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.) nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento.

4. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta  adotta un atto di indirizzo con cui definisce, tenuto conto delle specificità di ciascuno dei nodi logistici e nel rispetto dei principi di non discriminazione efficienza ed economicità, i criteri e le condizioni per procedere alla gestione unitaria o frazionata degli stessi, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2.

 

Art. 4

(Sostituzione dell’art. 4 della L.R. 28/2002)

 

1. L’articolo 4 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

(Gestione unitaria o assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali)

 

1. La gestione unitaria o l’assegnazione frazionata dei nodi logistici regionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, è finalizzata al perseguimento dell’interesse generale e può comprendere anche la realizzazione di opere dirette all’adeguamento strutturale, all’ampliamento e completamento delle infrastrutture facenti parte dei medesimi nodi.

2. I soggetti gestori individuati all’esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 provvedono direttamente all’adeguamento strutturale, all’ampliamento o al completamento dei nodi logistici regionali, previa autorizzazione dei competenti organi regionali, con costi a proprio carico. Restano altresì a carico dei soggetti gestori le spese di gestione per l’intero complesso logistico e quelle per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.

3. Ogni eventuale conferimento di risorse pubbliche in favore dei soggetti gestori individuati all’esito delle procedure di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3 è effettuato nel rispetto e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti di stato.

 

Art. 5

(Abrogazione dell’art. 5 della L.R. 28/2002)

 

1. L’articolo 5 della L.R. 28/2002 è abrogato.

 

 

Art. 6

(Sostituzione dell’art. 6 della L.R. 28/2002)

 

1. L’articolo 6 della L.R. 28/2002 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

(Misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e per lo sviluppo dell’intermodalità)

 

1. Per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell’intermodalità delle merci nel territorio regionale, la Regione, a decorrere dall’esercizio 2018, promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le azioni necessarie a:

a) ridurre la congestione e aumentare la sicurezza stradale nelle aree a maggior criticità;

b) migliorare la qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;

c) favorire lo sviluppo dell’intermodalità gomma-ferro e nave-ferro-gomma;

d) favorire l’utilizzo dell’Interporto d’Abruzzo e del Centro Smistamento Merci della Marsica, cosiddetti retroporto d’Abruzzo, con funzione di centro di raccolta e smistamento delle merci.

2. La Giunta Regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le azioni da avviare e le modalità di attuazione, definendo il relativo quadro finanziario e le procedure per il monitoraggio delle risorse.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, decorrenti dall’esercizio 2018, trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate al Titolo 2, Missione 10, Programma 05 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.”

 

Art. 7

(Abrogazione dell’art. 7 della L.R. 28/2002)

 

1. L’articolo 7 della L.R. 28/2002 è abrogato.

 

 

Art. 8

(Modifiche all’art. 8 della L.R. 28/2002)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole “le società di gestione” sono sostituite dalle parole “i soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell’Interporto d’Abruzzo”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 28/2002 le parole “delle quattro società di gestione” sono sostituite dalle parole “dei soggetti gestori dei nodi logistici regionali e dell’Interporto d’Abruzzo”.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

 

1.Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 28/2002, dall’applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 10

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).


RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge intende ridefinire, in via generale, il quadro normativo in materia di nodi logistici regionali oggi delineato dalla L.R. n. 28/2002, alla luce, in particolare, dei problemi riscontrati in sede di attuazione delle disposizioni concernenti l’affidamento in gestione delle relative infrastrutture.

            Come è noto, la Regione Abruzzo è proprietaria delle seguenti infrastrutture per la logistica delle merci, di natura interportuale/autoportuale, variamente distribuite sul territorio regionale.:

-Interporto d’Abruzzo, ubicato in Comune di Manoppello (infrastruttura logistica intermodale), con lavori ultimati e in esercizio, affidato in gestione al Concessionario Soc. Intermodale s.r.l., con concessione trentennale;

-Centro Smistamento Merci della Marsica (C.S.M.M.), ubicato in Comune di Avezzano (infrastruttura logistica intermodale), con lavori ultimati nel marzo 2015, in attesa del completamento delle operazioni di collaudo e agibilità;

-Autoporto di Roseto ubicato in Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in prossimità dello svincolo autostradale A14;

-Autoporto di San Salvo ubicato in Comune di San Salvo (CH), L.tà Piana Sant’Angelo;

Al fine di favorire la piena utilizzazione delle indicate infrastrutture, le cui fasi realizzative originano fin dagli anni ’90, con l’approvazione della L.R. 28/2012, la Regione Abruzzo ha inteso adottare, quale modalità di gestione delle medesime, la costituzione di società miste con capitale pubblico/privato.

            La modifica di tale disciplina risponde, in via generale, alla necessità di adeguare la normativa vigente in materia di intermodalità alla sopravvenuta disposizione di cui all’art.14, comma 32del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con la L. n. 122/2010, nella parte in cui prevede il divieto per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di poter costituire Società.  Nel caso di specie, pertanto, la citata normativa statale costituirebbe oggi un limite per la partecipazione dei Comuni di San Salvo e Roseto degli Abruzzi in Società miste costituite per la gestione degli autoporti regionali ubicati nel proprio ambito territoriale.

            Inoltre, va evidenziato come gli autoporti di Roseto e di San Salvo, essendo stati realizzati a partire dalla metà degli anni ’90 scontano, ad oggi, una ormai datata idea progettuale e quindi una inevitabile obsolescenza logistica  e strutturale rispetto agli attuali standard normativi di settore.

            La proposta in esame, quindi, risponde alla necessità di adottare nuove azioni d’indirizzo, superare le limitazioni imposte dalla normativa nazionale (D.L. 78/2010) e adeguare e attualizzare l’esistente contesto normativo regionale, tenuto altresì conto degli intervenuti radicali cambiamenti nel settore della logistica in visione di una più ampia, moderna ed attuale concezione di tale materia.

            Per il raggiungimento delle predette finalità, in sintesi, il progetto di legge in esame intende procedere:

-alla modifica della ormai datata normativa regionale (L.R. n. 28/2002) per consentire la scelta, con attività ad evidenza pubblica in applicazione della nuova normativa di sui contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, delle forme di gestione unitaria o frazionata di ciascuna  infrastruttura logistica regionale, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico a titolo gratuito dell’ Agenzia Regionale per le Attività Produttive.

-alla individuazione di misure per il miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo della intermodalità della logistica delle merci, attraverso la promozione, unitamente ad altri Enti locali e soggetti pubblici e privati, di azioni tese a:

•alla riduzione della congestione e all’incremento della sicurezza stradale nelle aree a maggiore criticità;

•al miglioramento della qualità dell’aria limitando le emissioni di polveri sottili e di CO2;

•a favorire lo sviluppo della intermodalità della movimentazione delle merci con sistema gomma-ferro e nave-ferro-gomma;

•a favorire lo sviluppo dell’Interporto d’Abruzzo di Manoppello e del Centro Smistamento Merci della Marsica di Avezzano, costituenti retroporto d’Abruzzo, come centri sistemici di raccolta e smistamento delle merci.

            Per ragioni di coerenza ed omogeneità normativa, il progetto interviene in materia di nodi logistici regionali modificando, sostituendo, integrando o abrogando le numerose disposizioni della L.R. n. 28 del 2002 che si intendono superate. Nello specifico:

 

l’articolo 1 modifica il titolo della L.R. n. 28 del 2002 ponendo al centro della nuova disciplina i nodi logistici regionali;

l’articolo 2, integrando l’articolo 1 della L.R. 28/2012, detta una definizione dei nodi logistici regionali ai fini della disciplina legislativa in esame;

l’articolo 3 riscrive l’articolo 3 della L.R. 28/2012, disponendo in merito alla modalità di individuazione,  mediante procedure ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della nuova disciplina dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 50/2016) sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, delle forme di gestione unitaria o frazionata di ciascuna  infrastruttura logistica regionale, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico a titolo gratuito dell’ Agenzia Regionale per le Attività Produttive;

l’articolo 4, sostituendo l’articolo 4 della L.R. n. 28 del 2002, prevede che la gestione unitaria o frazionata dei nodi logistici possa comprendere anche la realizzazione di opere di adeguamento strutturale, di ampliamento o completamento, restando evidentemente ogni onere a carico dei gestori medesimi compreso ogni attività manutentiva sull’infrastruttura gestita;

l’articolo 5 abroga l’articolo 5 della L.R. 28/2002;

l’articolo 6 riscrive l’articolo 6 della L.R. 28/2002 introducendo disposizioni finalizzate alla promozione di azioni e iniziative da parte della Regione, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati tese a:

-liberare le aree urbane dei mezzi pesanti riducendo la congestione del traffico (e quindi della possibile incidentalità), nelle aree a maggiore criticità, contribuendo, pertanto, a migliorare la sicurezza stradale nonché la qualità dell’aria, limitando la emissione di polveri sottili e di CO2, oltre che favorire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto merci attraverso il trasferimento gomma-ferro e nave-ferro-gomma;

-favorire l’utilizzo dell’Interporto d’Abruzzo e del C.S.M.M., quali retroporti d’Abruzzo, intesi quali centri di raccolta e smistamento delle merci;

l’articolo 7 abroga l’articolo 7 della L.R. 28/2002;

l’articolo 8 si limita a dettare, con finalità di mera coerenza testuale, specifiche e puntuali norme abrogative dell’articolo 8 della L.R. n. 28 del 2002;

gli articoli 9 e 10, infine, disciplinano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore della legge.