Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della
Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre
2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico
delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)
Art. 1
(Modifica all’art. 1 della L.R. 41/2016)
1.
Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 “Concorso
della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica” sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ferme
restando le disposizioni dettate dall’articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1)
e 2) del D.L. n. 95/2012”.
Art. 2
(Modifica all’art. 5 della L.R. 42/2016)
1.
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.
42 “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano” è aggiunto, in fine, il
seguente:
“2-ter.
Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi
nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo
sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di
ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia
eventualmente previste.”
Art. 3
(Modifica all’art. 6 della L.R. 42/2016)
1.
Dopo il comma 1-ter dell’articolo 6 della L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il
seguente:
“1-quater.
Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi
nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono
affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante
apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento
ed al Piano di ciascun parco e area protetta”.
Art. 4
(Modifiche all’art. 7 della L.R. 42/2016)
1.
All’articolo 7 della L.R. 42/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 1 le parole “in collaborazione e raccordo con gli
enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel
territorio di loro competenza e” sono soppresse;
b)
alla lettera b) del comma 1, dopo le parole “– comitato Abruzzo” sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti
all’interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato
previa intesa con ciascun Ente parco”;
c)
dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
“1-bis. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 6, gli Enti parco provvedono alla
manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e
concorrono all’aggiornamento dell’archivio della REASTA attraverso l’invio alla
Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di
propria competenza.”.
Art. 5
(Modifica all’art. 10 della L.R. 42/2016)
1.
Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della L.R. n. 42/2016, è inserito il seguente:
“1-bis.
Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1
che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali
e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del
Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di
territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da
inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con
gli stessi.”.
Art. 6
(Modifica all’art. 14 della L.R. 42/2016)
1.
Al comma 2 dell’articolo 14 della L.R. n. 42/2016, le parole “Il regolamento
stabilisce, tra l’altro:” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all’interno dei
parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l’altro:”.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. 1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
RELAZIONE
La presente
proposta normativa intende apportare modifiche alle leggi regionali 23 dicembre
2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della
spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica
Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo
sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in
ambiente montano).
L’art. 1 del
p.d.l. modifica l’art. 1 della citata L.R. 41/2016, introducendo nella
procedura del prepensionamento del personale della Giunta risultante in
sovrannumero ed in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a)
dell’art. 2 del D.L. n. 95/2012, l’applicazione delle disposizioni dettate dalla
medesima norma in ordine alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (art.
2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. n. 95/2012). La modifica proposta,
che recepisce le osservazioni formulate dal Mef in
sede di esame della legge regionale preordinato all’impugnativa è stata concordata
con la Direzione Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’impegno
a tradurla in atto normativo ha consentito alla Regione di evitare
l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.
Gli artt. 2 e
seguenti del p.d.l. apportano modifiche alla L.R. 27 dicembre 2016, n. 42
(Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica
Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane
e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), al fine di superare i
motivi di impugnativa sollevati dal Governo nella Delibera del 23 febbraio
2017, con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto l’impugnativa dinanzi
alla Corte Costituzionale di talune disposizioni relative agli artt. 5, 6, 7,
10 e 14 della citata L.R. 42/2016, in quanto lesive delle funzioni e competenze
che il legislatore statale attribuisce agli Enti Parco ed ai soggetti gestori
delle aree protette regionali.
Pertanto, gli
articoli da 2 a 6 del p.d.l. modificano rispettivamente gli artt. 5, 6, 7, 10 e
14 della L.R. 42/2016, disponendo, limitatamente alla porzione di territorio
regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, il rispetto e
la conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta,
nonché una maggiore partecipazione degli enti parco e dei soggetti gestori
delle aree protette.
Da ultimo gli
artt. 7 e 8 dispongono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e
l’entrata in vigore della legge.