Modifiche e integrazioni alla l.r. 3/2014 “Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della regione Abruzzo”
Art.1
(Modifiche
all’art. 3 della L.R. 3/2014)
1. Al comma 2 dell’art. 3 della L.R. 3/2014, dopo le
parole “20 per cento e larghezza” è aggiunta la seguente parola “media”
Art.
2
(Modifiche
all’art. 4 della L.R. 3/2014)
1. Il punto d), del
comma 3 dell’art. 4 della LR 3/2014 è cosi sostituito: “Un rappresentante della proprietà forestale privata
con ampia rappresentatività associativa nazionale”;
Art.
3
(Modifiche
all’art. 22 della L.R. 3/2014)
1.
Il comma 2 dell’art. 22 della LR 3/2014 è cosi sostituito:
“2. Il patrimonio silvo-pastorale degli
enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli
articoli da 12 a 14, o in assenza degli
stessi sulla base di progettazioni esecutive di coltivazione del bosco e/o di
conduzione del pascolo approvate dal competente servizio regionale nel rispetto
delle norme vigenti.”
2.
Il comma
5 dell’art. 22 della LR 3/2014 è così sostituito:
“5. Le terre di cui all'articolo 11, lett.
a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno,
del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio
1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini
assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle
forme previste dall'articolo 16 della L.R. 3 marzo 1988, n.25; gli enti di cui
al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base
delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 o in assenza degli
stessi sulla base di progettazioni esecutive di coltivazione del bosco e/o di
conduzione del pascolo approvate dal competente servizio regionale, l'uso
temporaneo delle terre ad altri soggetti pubblici o privati.”
Art.
4
(Modifiche
all’art. 23 della L.R. 3/2014)
1. Al comma 1 dell’art. 23 della LR 3/2014 le parole “e
privata” sono abrogate.
2.
All’art. 23 della L.R.3/2014 i commi 2, 3 e 8 sono abrogati.
3.
Il comma 5 dell’art. 23 è così riformulato:
“5. Negli statuti, nei contratti o nei regolamenti delle forme associative
alle quali aderiscono tali enti sono specificate le forme e i modi
dell’esercizio dell’uso civico”
4. Al comma 7 dell’art. 23 della L.R 3/2014 le parole: “tali forme
associative vi si adeguano entro e non oltre 180 giorni dall’entrata i vigore
della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del
presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore
della stessa.” sono
soppresse.
Art.
5
(Modifiche
ed integrazioni all’art. 27 della L.R. 3/2014)
1.
Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 3/2014 dopo le
parole “interventi silvo-pastorali” sono aggiunte le seguenti parole: “che
nell'ultimo triennio non abbiano commesso violazioni delle norme in materia
ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato
condanna penale”.
2.
I commi 2 e 3 dell’art. 27 della L.R. 3/2014 sono
abrogati.
Art.
6
(Modifiche
ed integrazioni all’art. 30 della L.R. 3/2014)
1. Il comma 5 dell’art.30 della L.R. 3/2014 è cosi
riformulato:
“5. I movimenti
di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente
legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati
poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 20 anni, sono sottoposti ad
autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta Regionale, fatte salve le
autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza
delle autorità preposte”;
2.
Dopo
il comma 5 dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis
l’autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in
zone omogenee diverse da quelle di cui all’articolo 2 lettera “E” del DM 1444/1968 e da quelle boscate cosi
come definite nell’articolo 3 della presente legge.”
3. Il comma 7 dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è cosi
riformulato:
“7. l’autorizzazione non è necessaria per i movimenti
di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione
silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a
comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi
ai competenti Servizi della Giunta Regionale, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono
impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.”
4. Il comma 7 bis dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è
abrogato.
5. Dopo l’art 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente
articolo:
“Art. 30 bis
(Autorizzazione a sanatoria)
1.
I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei
terreni vincolati ai sensi della presente legge,
realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 30
ovvero, antecedentemente al 11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista
dall’articolo 20 del RD 16.05.1926 n. 1126, possono essere oggetto di sanatoria
quando le opere e le relative trasformazioni:
a.
non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree
interessate;
b.
non siano in contrasto con altre disposizioni
normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di
tutela del paesaggio e dell'ambiente.
2.
Il rilascio dell’autorizzazione a sanatoria è
subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente Servizio della
Giunta Regionale, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante
anche l’indicazione dell’epoca di esecuzione dei lavori, e dalla ricevuta del
pagamento ove esigibile:
a.
della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento
della commissione della violazione;
b.
del corrispettivo determinato a norma dell’art. 30 commi
5 e 5 bis della presente legge, applicando l’importo base
di € 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L’importo base è
rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3.
L’autorizzazione
a sanatoria prescrive l’esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento,
ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L’eventuale diniego dispone il
ripristino dello stato dei luoghi.
4.
I
proventi derivanti dall’applicazione del precedente comma 2 lett. b) sono
destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio
idrogeologico”.
Art.
7
(Modifiche
all’art. 45 della L.R. 3/2014)
1. Il comma 1 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 è cosi
riformulato:
“1. Nelle
strade e piste di cui all'art. 37, comprese quelle già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietato il
transito di automezzi e mezzi meccanici a motore”.
2.
Il comma 4 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 è cosi
riformulato:
“4. Sono inoltre consentiti, previa
autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette,
dell’ente gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui
all’articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di
manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili
purché attinenti alle attività agro-silvo-pastorali o a consolidate tradizioni
locali ed a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o
danno alle componenti naturali.”
3. Al comma 7 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 dopo la parola: “mezzi meccanici” è aggiunta
la parola: “a motore”.
Art.
8
(Modifiche
all’art. 61 della L.R. 3/2014)
1.
Il comma 3 dell’art. 61
della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:
“3. La Commissione
tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni
interessate, con provvedimento della Giunta regionale”.
2. I commi 4 e 5 dell’art.61 della L.R. 3/2014 sono abrogati.
Art.
9
(integrazioni
all’art. 63 della L.R. 3/2014)
1. Al comma 5 dell’art.63 della L.R. 3/2014 dopo le parole:“di cui all’articolo 11” sono
aggiungere le seguenti parole: “ad eccezione
degli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per violazione
all’articolo 30 c. 5 bis che sono versati al comune competente per lo
svolgimento delle medesime attività”.
Art.
10
(Modifiche
all’art. 69 della L.R. 3/2014)
1. Al comma 1 dell’art. 69 della L.R. 3/2014
sostituire le parole: “dall’articolo 30 comma 5” con le parole: “dall’articolo
30 comma 5 e 5 bis”
Art.
11
(Integrazioni
all’art. 86 della L.R. 3/2014)
1. Al comma 2 dell’art. 86 della LR 3/2014
dopo le parole: “ogni altro piano operativo,” sono aggiunte le seguenti parole:
“comprese le progettazioni esecutive di coltivazione del bosco e/o di
conduzione del pascolo,”
Art.
12
(Modifiche
all’art. 89 della L.R. 3/2014)
1.
Il comma 1 dell’art.
89 della L.R. 3/2014 è cosi sostituito:
“1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di
pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di
esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le
statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di
disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di
organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare
situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli
ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo
o alla loro valorizzazione”.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1.
La presente legge non comporta oneri finanziari a
carico del bilancio regionale.
Art.
14
(Entrata in vigore)
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Modifiche e integrazioni alla l.r. 3/2014 “Legge
organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del
patrimonio arboreo della regione Abruzzo”
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L’applicazione della Legge Regionale 3/2014
-“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei
pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” - ha evidenziato, a
oltre due anni dalla sua emanazione, criticità, ritenute urgenti, da risolvere
con le modifiche che vengono proposte.
Le modifiche qui proposte non sono
esaustive della necessità evidenziata da più parti di semplificare la normativa
di settore, pertanto, per una revisione organica, si rinvia alla emanazione
della nuova normativa nazionale, già messa in cantiere con l’approvazione in
parlamento, il 6 luglio scorso, dell’art. 5 comma H della legge: “Deleghe al
governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione,
razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale” che prevede la “revisione e
armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere
forestali”.
Nello specifico, le modifiche e
integrazioni che il presente Progetto di Legge propone sono le seguenti:
Articolo
1 - Modifiche all’art. 3 comma 2: Si tratta di specificare, nella definizione
di bosco, che per larghezza s’intende la media di questa;
Articolo
2 - Modifiche all’art. 4 comma 2, punto d: Nel venir meno delle funzioni delle
Province la rappresentanza in Consulta Forestale è concessa alla proprietà
privata che rappresenta oltre il 40% della superficie forestale abruzzese.
Articolo
3 - Modifiche all’art. 22 commi 2 e 5: Le modifiche e integrazioni sono
necessarie per agevolare il regime concessorio dei beni demaniali ad uso
pascolo e boschivo;
Articolo
4 - Modifiche all’art. 23: Con la soppressione dei commi 2 e 3 si elimina la
necessità di un “riconoscimento regionale” che presupponeva una disciplina
regionale, peraltro mai attuata. La modifica di cui al comma 5 e 7 è diretta
conseguenza, per le strutture esistenti, della soppressione dei commi 2 e 3.
Viene poi eliminato ogni riferimento al settore della proprietà privata sulla
quale la Regione non ha poteri normativi dal punto di vista organizzativo
(abrogazione del comma 8);
Articolo
5 - Modifiche ed integrazioni dell’art. 27: Proponendosi l’abrogazione dei
commi 2 e 3, che presupponevano una regolamentazione da parte della Giunta
regionale dell’elenco delle imprese forestali, si prevede di aggiungere al
comma 1 le cause ostative all’iscrizione nell’elenco e si elimina
l’impossibilità di lavorare alle imprese che hanno visto l’irrorazione di
sanzioni amministrative;
Articolo
6 – Modifiche e integrazioni all’art. 30: Le modifiche proposte hanno
l’obiettivo di chiarire e semplificare l’applicazione della norma per
l’applicazione del vincolo idrogeologico. In particolare la riscrittura del
comma 5 è tesa a chiarire che il vincolo non è applicato sui terreni soggetti a
coltivazioni e, con l’aggiunta del comma 5bis, si chiariscono le competenze dei
comuni in merito. La riscrittura del comma 7 è tesa solo a chiarire le
competenze dei competenti uffici. Il comma 7bis, che riguardava le
autorizzazioni a sanatoria, viene abrogato e sostituito con l’articolo 30bis
(Autorizzazione a sanatoria) in cui vengono specificate le modalità di accesso
alla sanatoria;
Articolo
7 - Modifiche all’art. 45: Le modifiche al comma 1 tendono a specificare che il
transito sulle strade e piste forestali è vietato non in generale ma ai soli
automezzi e mezzi meccanici a motore. La modifica al comma 7 tende a
specificare che per mezzi meccanici si intendono quelli a motore;
Articolo
8 - Modifiche all’art. 61: La modifica del comma 3 e l’abrogazione dei commi 4
e 5 tendono a semplificare la costituzione della Commissione tecnico-consultiva
per la produzione e commercializzazione delle piante forestali;
Articolo
9 – Integrazioni all’art. 63: La modifica è conseguente alla modifica del comma
5, dell’art. 30, che assegna ai comuni parte delle competenze relativa al
vincolo idrogeologico;
Articolo
10 - Modifiche all’art. 69: Le modifiche al comma 1 sono sempre conseguenza
tecnica delle modifiche dell’art. 30;
Articolo
11 - Integrazioni all’art. 86: Vengono meglio chiarite le funzioni del comma 2;
Articolo
12 - Modifiche all’art. 89: La riscrittura del comma 1 tende a risolvere
numerosi casi di incertezza applicativa in mancanza di norme secondarie o
regolamentari, prevedendo la possibilità della Giunta Regionale di adottare
atti di organizzazione con valenza temporale di un anno al fine di evitare
situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli
ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano
al loro utilizzo e valorizzazione.
Articolo
13 – Norma finanziaria: Viene stabilito che l’applicazione della presente legge
non comporta nuovi oneri a carico della finanza regionale;
Articolo
14 – Entrata in vigore: Stabilisce che gli effetti della legge decorrono dal
giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA.