Modifiche e integrazioni alla l.r. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”

 

Art.1

(Modifiche all’art. 3 della L.R. 3/2014)

 

1.     Al comma 2 dell’art. 3 della L.R. 3/2014, dopo le parole “20 per cento e larghezza” è aggiunta la seguente parola “media”

 

Art. 2

(Modifiche all’art. 4 della L.R. 3/2014)

 

1.    Il punto d), del comma 3 dell’art. 4 della LR 3/2014 è cosi sostituito: “Un rappresentante della proprietà forestale privata con ampia rappresentatività associativa nazionale”;

 

Art. 3

(Modifiche all’art. 22 della L.R. 3/2014)

 

1.    Il comma 2 dell’art. 22 della LR 3/2014 è cosi sostituito:

“2. Il patrimonio silvo-pastorale degli enti locali è gestito sulla base di Piani redatti ed approvati ai sensi degli articoli da 12 a 14,  o in assenza degli stessi sulla base di  progettazioni  esecutive di coltivazione del bosco e/o di conduzione del pascolo approvate dal competente servizio regionale nel rispetto delle norme  vigenti.”

2.    Il comma 5 dell’art. 22 della LR 3/2014 è così sostituito:

“5. Le terre di cui all'articolo 11, lett. a), della legge 16 giugno 1927, n. 1766, (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) sono gestite nelle forme previste dall'articolo 16 della L.R. 3 marzo 1988, n.25; gli enti di cui al presente articolo possono concedere, con provvedimento motivato e sulla base delle previsioni dei piani di cui agli articoli da 12 a 14 o in assenza degli stessi sulla base di  progettazioni  esecutive di coltivazione del bosco e/o di conduzione del pascolo approvate dal competente servizio regionale, l'uso temporaneo delle terre ad altri soggetti pubblici o privati.”

 

Art. 4

(Modifiche all’art. 23 della L.R. 3/2014)

 

1.     Al comma 1 dell’art. 23 della LR 3/2014 le parole “e privata” sono abrogate.

2.     All’art. 23 della L.R.3/2014 i commi 2, 3 e 8 sono abrogati.

3.     Il comma 5 dell’art. 23 è così riformulato:

“5. Negli statuti, nei contratti o nei regolamenti delle forme associative alle quali aderiscono tali enti sono specificate le forme e i modi dell’esercizio dell’uso civico”

4.     Al comma 7 dell’art. 23 della L.R 3/2014 le parole: “tali forme associative vi si adeguano entro e non oltre 180 giorni dall’entrata i vigore della presente legge, pena il diniego del riconoscimento di cui al comma 2 del presente articolo entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.” sono soppresse.

 

 

Art. 5

(Modifiche ed integrazioni all’art. 27 della L.R. 3/2014)

 

1.     Al comma 1 dell’art. 27 della L.R. 3/2014 dopo le parole “interventi silvo-pastorali” sono aggiunte le seguenti parole: “che nell'ultimo triennio non abbiano commesso violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, del lavoro e di sicurezza che abbiano comportato condanna penale”.

2.     I commi 2 e 3 dell’art. 27 della L.R. 3/2014 sono abrogati.

 

Art. 6

(Modifiche ed integrazioni all’art. 30 della L.R. 3/2014)

 

1.     Il comma 5 dell’art.30 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:

“5. I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge e le lavorazioni dei terreni medesimi che risultino saldi o rinsaldati poiché abbandonati dalle coltivazioni da oltre 20 anni, sono sottoposti ad autorizzazione dei competenti Servizi della Giunta Regionale, fatte salve le autorizzazioni, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati di competenza delle autorità preposte”;

2.     Dopo il comma 5 dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente comma:

“5-bis l’autorizzazione è rilasciata dal comune competente per le aree ricadenti in zone omogenee diverse da quelle di cui all’articolo 2 lettera  “E” del DM 1444/1968 e da quelle boscate cosi come definite nell’articolo 3 della presente legge.”

3.     Il comma 7 dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:

“7. l’autorizzazione non è necessaria per i movimenti di terra e di roccia relativi ad opere previste da piani di gestione silvopastorale approvati e vigenti, la cui realizzazione è comunque soggetta a comunicazione, corredata da progettazione esecutiva ove previsto, da inoltrarsi ai competenti Servizi della Giunta Regionale, almeno trenta giorni prima dell'effettivo avvio dei lavori; entro tale termine i medesimi servizi possono impartire motivate prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori.”

4.     Il comma 7 bis dell’art. 30 della L.R. 3/2014 è abrogato.

5.     Dopo l’art 30 della L.R. 3/2014 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 30 bis

(Autorizzazione a sanatoria)

1.     I movimenti di terra e di roccia nei boschi e nei terreni vincolati ai sensi della presente legge, realizzati in assenza di autorizzazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 ovvero, antecedentemente al 11.01.2014, in assenza di comunicazione prevista dall’articolo 20 del RD 16.05.1926 n. 1126, possono essere oggetto di sanatoria quando le opere e le relative trasformazioni:

a.     non pregiudicano l'assetto idrogeologico delle aree interessate;

b.     non siano in contrasto con altre disposizioni normative in materia di pianificazione urbanistica, di difesa del suolo, di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

2.     Il rilascio dell’autorizzazione a sanatoria è subordinato alla presentazione di apposita istanza al competente Servizio della Giunta Regionale, corredata da perizia asseverata da tecnico abilitato, recante anche l’indicazione dell’epoca di esecuzione dei lavori, e dalla ricevuta del pagamento ove esigibile:

a.     della sanzione prevista dalle norme vigenti al momento della commissione della violazione;

b.     del corrispettivo determinato a norma dell’art. 30 commi 5 e 5 bis della presente legge, applicando l’importo base di € 6,00 per metro cubo di terra o roccia movimentata. L’importo base è rivalutato ogni cinque anni in conformità alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3.     L’autorizzazione a sanatoria prescrive l’esecuzione dei lavori di consolidamento o adeguamento, ove necessari, ed il termine a ciò stabilito. L’eventuale diniego dispone il ripristino dello stato dei luoghi.

4.     I proventi derivanti dall’applicazione del precedente comma 2 lett. b) sono destinati alla realizzazione di opere di prevenzione e tutela dal rischio idrogeologico”.

 

Art. 7

(Modifiche all’art. 45 della L.R. 3/2014)

 

1.     Il comma 1 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:

“1. Nelle strade e piste di cui all'art. 37, comprese quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato il transito di automezzi e mezzi meccanici a motore”.

2.     Il comma 4 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:

“4. Sono inoltre consentiti, previa autorizzazione del comune competente per territorio, nonché, nelle aree protette, dell’ente gestore dell’area stessa, la circolazione sulle strade e piste di cui all’articolo 37 e la sosta nelle aree ricomprese entro cinque metri dal ciglio delle stesse, in occasione di manifestazioni, rassegne, mostre, raduni, sagre e in altre circostanze simili purché attinenti alle attività agro-silvo-pastorali o a consolidate tradizioni locali ed a condizione che non venga arrecato disturbo alla fauna protetta o danno alle componenti naturali.”

3.     Al comma 7 dell’art. 45 della L.R. 3/2014 dopo la parola: “mezzi meccanici” è aggiunta la parola: “a motore”.

 

Art. 8

(Modifiche all’art. 61 della L.R. 3/2014)

 

1.      Il comma 3 dell’art. 61 della L.R. 3/2014 è cosi riformulato:

“3. La Commissione tecnico-consultiva è nominata, previa intesa con le amministrazioni interessate, con provvedimento della Giunta regionale”.

2.      I commi 4 e 5 dell’art.61 della L.R. 3/2014 sono abrogati.

 

Art. 9

(integrazioni all’art. 63 della L.R. 3/2014)

 

1.    Al comma 5 dell’art.63 della L.R. 3/2014  dopo le parole:“di cui all’articolo 11” sono aggiungere le seguenti parole: “ad eccezione degli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per violazione all’articolo 30 c. 5 bis che sono versati al comune competente per lo svolgimento delle medesime attività”.

 

Art. 10

(Modifiche all’art. 69 della L.R. 3/2014)

 

1.    Al comma 1 dell’art. 69 della L.R. 3/2014 sostituire le parole: “dall’articolo 30 comma 5” con le parole: “dall’articolo 30 comma 5 e 5 bis”

 

Art. 11

(Integrazioni all’art. 86 della L.R. 3/2014)

 

1.     Al comma 2 dell’art. 86 della LR 3/2014 dopo le parole: “ogni altro piano operativo,” sono aggiunte le seguenti parole: “comprese le  progettazioni  esecutive di coltivazione del bosco e/o di conduzione del pascolo,”

Art. 12

(Modifiche all’art. 89 della L.R. 3/2014)

 

1.      Il comma 1 dell’art. 89  della L.R. 3/2014 è  cosi sostituito:

“1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di pubblicazione delle disposizioni normative secondarie e dei provvedimenti di esecuzione in essa richiamati, qualora necessari a renderne applicabili le statuizioni, sono abrogate le norme in contrasto con essa. In mancanza di disposizioni previgenti, la Giunta regionale può adottare atti di organizzazione con efficacia temporale limitata ad un anno diretti ad evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo o alla loro valorizzazione”.

 

Art. 13
(Norma finanziaria)

 

1.     La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

 

Art. 14

(Entrata in vigore)

 

1.     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


Modifiche e integrazioni alla l.r. 3/2014 “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’applicazione della Legge Regionale 3/2014 -“Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo” - ha evidenziato, a oltre due anni dalla sua emanazione, criticità, ritenute urgenti, da risolvere con le modifiche che vengono proposte.

Le modifiche qui proposte non sono esaustive della necessità evidenziata da più parti di semplificare la normativa di settore, pertanto, per una revisione organica, si rinvia alla emanazione della nuova normativa nazionale, già messa in cantiere con l’approvazione in parlamento, il 6 luglio scorso, dell’art. 5 comma H della legge: “Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” che prevede la “revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali”.

Nello specifico, le modifiche e integrazioni che il presente Progetto di Legge propone sono le seguenti:

Articolo 1 - Modifiche all’art. 3 comma 2: Si tratta di specificare, nella definizione di bosco, che per larghezza s’intende la media di questa;

Articolo 2 - Modifiche all’art. 4 comma 2, punto d: Nel venir meno delle funzioni delle Province la rappresentanza in Consulta Forestale è concessa alla proprietà privata che rappresenta oltre il 40% della superficie forestale abruzzese.

Articolo 3 - Modifiche all’art. 22 commi 2 e 5: Le modifiche e integrazioni sono necessarie per agevolare il regime concessorio dei beni demaniali ad uso pascolo e boschivo;

Articolo 4 - Modifiche all’art. 23: Con la soppressione dei commi 2 e 3 si elimina la necessità di un “riconoscimento regionale” che presupponeva una disciplina regionale, peraltro mai attuata. La modifica di cui al comma 5 e 7 è diretta conseguenza, per le strutture esistenti, della soppressione dei commi 2 e 3. Viene poi eliminato ogni riferimento al settore della proprietà privata sulla quale la Regione non ha poteri normativi dal punto di vista organizzativo (abrogazione del comma 8);

Articolo 5 - Modifiche ed integrazioni dell’art. 27: Proponendosi l’abrogazione dei commi 2 e 3, che presupponevano una regolamentazione da parte della Giunta regionale dell’elenco delle imprese forestali, si prevede di aggiungere al comma 1 le cause ostative all’iscrizione nell’elenco e si elimina l’impossibilità di lavorare alle imprese che hanno visto l’irrorazione di sanzioni amministrative;

Articolo 6 – Modifiche e integrazioni all’art. 30: Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di chiarire e semplificare l’applicazione della norma per l’applicazione del vincolo idrogeologico. In particolare la riscrittura del comma 5 è tesa a chiarire che il vincolo non è applicato sui terreni soggetti a coltivazioni e, con l’aggiunta del comma 5bis, si chiariscono le competenze dei comuni in merito. La riscrittura del comma 7 è tesa solo a chiarire le competenze dei competenti uffici. Il comma 7bis, che riguardava le autorizzazioni a sanatoria, viene abrogato e sostituito con l’articolo 30bis (Autorizzazione a sanatoria) in cui vengono specificate le modalità di accesso alla sanatoria;

Articolo 7 - Modifiche all’art. 45: Le modifiche al comma 1 tendono a specificare che il transito sulle strade e piste forestali è vietato non in generale ma ai soli automezzi e mezzi meccanici a motore. La modifica al comma 7 tende a specificare che per mezzi meccanici si intendono quelli a motore;

Articolo 8 - Modifiche all’art. 61: La modifica del comma 3 e l’abrogazione dei commi 4 e 5 tendono a semplificare la costituzione della Commissione tecnico-consultiva per la produzione e commercializzazione delle piante forestali;

Articolo 9 – Integrazioni all’art. 63: La modifica è conseguente alla modifica del comma 5, dell’art. 30, che assegna ai comuni parte delle competenze relativa al vincolo idrogeologico;

Articolo 10 - Modifiche all’art. 69: Le modifiche al comma 1 sono sempre conseguenza tecnica delle modifiche dell’art. 30;

Articolo 11 - Integrazioni all’art. 86: Vengono meglio chiarite le funzioni del comma 2;

Articolo 12 - Modifiche all’art. 89: La riscrittura del comma 1 tende a risolvere numerosi casi di incertezza applicativa in mancanza di norme secondarie o regolamentari, prevedendo la possibilità della Giunta Regionale di adottare atti di organizzazione con valenza temporale di un anno al fine di evitare situazioni di stasi amministrativa da cui possano derivare danni per gli ecosistemi forestali o per le attività economiche che puntano al loro utilizzo e valorizzazione.

Articolo 13 – Norma finanziaria: Viene stabilito che l’applicazione della presente legge non comporta nuovi oneri a carico della finanza regionale;

Articolo 14 – Entrata in vigore: Stabilisce che gli effetti della legge decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA.