Riconoscimento del Cane Bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di Cane da Pecora Abruzzese o Mastino Abruzzese.

 

Art. 1

(Riconoscimento del Cane Bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale regionale)

 

1. La Regione Abruzzo riconosce il Cane Bianco italiano da custodia delle greggi, così come trasmesso dalla civiltà pastorale abruzzese, unico e inconfondibile, parte integrante del proprio patrimonio culturale con il nome di Cane da Pecora Abruzzese o Mastino Abruzzese.

2. Il Cane Bianco italiano da custodia delle greggi, Capolavoro della collettiva e plurimillenaria opera di selezione genetica delle genti della montagna abruzzese, è stato ed è elemento insostituibile nell’Attività Armentaria ecocompatibile della tradizione pastorale abruzzese.

 

Art. 2

(Caratteristiche morfoattitudinali del Cane Bianco italiano da custodia delle greggi)

 

1. Il Cane Bianco italiano da custodia delle greggi della tradizione pastorale abruzzese possiede e si distingue per:

a.         Assoluta mancanza di istinto predatorio e di ogni forma di aggressione nei confronti degli ovini; concetto che si perfeziona nell’istinto mastino, quale rapporto di protezione e fratellanza nei loro riguardi.

b.         Ristretto campo di azione inteso sia in senso stretto, cioè fisico, sia in senso lato, cioè attitudinario.

c.         Autonomia operativa ossia la capacità che il cane ha di eseguire autonomamente il lavoro di custodia del gregge con iniziative proprie e differenziate a seconda delle circostanze, soprattutto in assenza del fattore uomo.

d.         Struttura fisica idonea ad affrontare i predatori delle greggi e le condizioni dell’ambiente di vita e di lavoro unita a notevoli doti di agilità e di coraggio, espressione di massimo equilibrio morfologico ed attitudinale.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione Abruzzo con regolamento definisce e puntualizza anche i contenuti di cui alle lettere a, b, c, e d del presente articolo.

 

Art 3

(Valorizzazione del Cane Bianco italiano da custodia delle greggi)

1. La struttura competente in materia di cultura della Regione Abruzzo è autorizzata, anche con il sostegno della struttura competente in materia di agricoltura, con l’ausilio delle risorse economiche, umane e strumentali già a disposizione, a valorizzare il Cane da pecora abruzzese.

 

Art 4

(Invarianza finanziaria)

1. L’applicazione della presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art 5

(Abrogazioni)

1. La l.r. 16 giugno 1987 n. 31 “Tutela e valorizzazione del cane da pastore abruzzese è abrogata.

 

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica.


Riconoscimento del Cane Bianco italiano da custodia delle greggi patrimonio culturale della Regione Abruzzo con il nome di Cane da Pecora Abruzzese o Mastino Abruzzese.

Relazione

 

 

La proposta di legge si rende necessaria per valorizzare e recuperare all’immagine della regione il mondo classico della nostra Civiltà espresso perfettamente dal Cane da Pecora Abruzzese.

Inoltre si spera che ciò contribuisca ad impedire l’estinzione del cane simbolo della nostra storia.

 

A sostegno dimostrativo di quanto sopra esposto si allega la RELAZIONE STORICO-TECNICA SUL CANE DA PECORA ABRUZZESE messa a disposizione dal MO.TU.CI.PA (Movimento di tutela della civiltà pastorale abruzzese).