Modifiche ed integrazioni della L.R.
31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e
successive modifiche ed integrazioni”
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 (“’Principi guida e definizioni”).
1 - Il comma 4 dell’articolo 1
è sostituito dal seguente comma:
“4. L'accreditamento
istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs.
30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. è il provvedimento che
consente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, già
autorizzate all'esercizio, di diventare potenziali erogatrici di prestazioni in
nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale”.
2 - Il comma 5 dell’art. 1 è
sostituito dal seguente comma:
“5. L'accordo contrattuale ai
sensi dell’art. 8-quinquies del D. Lgs. 30.12.1992,
n. 502 e ss.mm.ii. è il rapporto instaurato tra la
struttura accreditata, la ASL di appartenenza e la Regione Abruzzo per
l'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Livelli Essenziali di
Assistenza secondo le necessità della programmazione sanitaria e di bilancio”.
3 - Il comma 6 dell’art. 1 è
sostituito dal seguente comma:
“6. Per struttura sanitaria e
socio-sanitaria si intende la struttura fisica e organizzativa che eroga
attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione sanitarie
e socio-sanitarie nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della
programmazione sanitaria regionale ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto
del fabbisogno.
Per
presidio si intende la struttura fisica dove si erogano le prestazioni.
Per
studio medico, odontoiatrico o di altre professioni sanitarie si intende la
struttura in cui un professionista sanitario regolarmente abilitato o iscritto
all'ordine o all'albo di competenza esercita la propria attività professionale,
in forma singola o associata.
Per
ambulatorio si intende la struttura, con individualità autonoma, aperta al
pubblico in giorni ed orari vincolati, la cui gestione amministrativa è
distinta dall’attività professionale ivi esercitata. L’ambulatorio opera in
regime di impresa e può essere gestito in forma individuale, associata o
societaria, anche avvalendosi esclusivamente di professionisti sanitari
abilitati o iscritti ai relativi ordini o albi.
Per
poliambulatorio si intende la struttura sanitaria ambulatoriale caratterizzata
dalla presenza di più discipline specialistiche.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 2 (“Tipologia di strutture soggette ad
autorizzazione”).
1 - L’art.
2 è sostituito dal seguente articolo:
Art. 2
“Tipologia di strutture soggette ad autorizzazione”
1. Sono assoggettate ad
autorizzazione:
a) le strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1. di specialistica medica;
2. di specialistica chirurgica;
3. di odontoiatria e specialistica
odontoiatrica;
4. di medicina di laboratorio;
5. di radiologia medica e
diagnostica per immagini;
6. di riabilitazione
(stabilimenti di fisiochinesi terapia);
7. di recupero e rieducazione
funzionale (ex art. 26,
L.
23 dicembre 1978, n. 833: Istituzione del servizio sanitario
regionale) erogate anche in forma extramurale e domiciliare;
8. di dialisi;
9. di terapia iperbarica;
10. delle professioni
sanitarie;
11. di psicologia diagnostica,
psicologia clinica e psicoterapia;
12. i consultori familiari;
13. i centri di salute mentale;
14. le strutture per il trattamento
delle tossicodipendenze;
15. poliambulatori.
b) i poliambulatori e i presidi
di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
c) le strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano le seguenti attività assistenziali in regime
residenziale o semiresidenziale:
1. attività riabilitativa
extraospedaliera per portatori di disabilità sensoriali, fisiche e psichiche;
2. attività di tutela della
salute mentale, ad esclusione delle strutture destinate all'accoglienza di
persone con problematiche psicosociali che necessitano di assistenza continua e
risultano prive del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale;
3. attività di tutela di
soggetti affetti da dipendenze patologiche;
4. attività di assistenza di
soggetti, non esclusivamente anziani, in esiti di patologie fisiche, psichico-sensoriali o miste, non autosufficienti e non
assistibili a domicilio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.C.M.
14 febbraio 2001;
5. attività di cure palliative
rivolte ai malati terminali ovvero "hospice";
d) i complessi e gli
stabilimenti termali;
e) gli studi medici,
odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie di cui al comma 2 dell'art. 8-ter, D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, le strutture
dedicate esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di
terzi, nonché gli studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e
terapeutiche di particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino
un rischio per la sicurezza dei pazienti. Si intendono come tali le prestazioni
e le procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa,
ad eccezione delle terapie iniettive e delle biopsie e agospirati
eseguibili senza ricorso a procedure anestesiologiche.
2. I professionisti non
soggetti ad autorizzazione che svolgono autonomamente la propria attività
professionale in regime fiscale di persona fisica e che non risultano titolari
di contratti con il SSN comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competenti l'inizio e la
cessazione dell'attività nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla
Giunta regionale.
Oltre alla dichiarazione di
inizio di attività, i professionisti documentano e si impegnano a mantenere il
possesso dei requisiti minimi specifici previsti dal Manuale di autorizzazione.
3. La Giunta regionale
definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture
di cui all’art. 8 ter del D. Lgs.
502/1992 e ss.mm.ii. che erogano prestazioni
socio-sanitarie.
Art. 3
Modifiche all’articolo 3 (“Autorizzazione alla realizzazione”).
1 - Al comma 1 dell’articolo 3
sono aggiunti i seguenti periodi: “Il parere di compatibilità programmatoria regionale, atto obbligatorio e vincolante,
costituisce il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione delle strutture ed ha validità di un anno solare.”.
2 - Il comma 5 dell’articolo 3
è sostituito dal seguente:
“5. Il Comune, entro 15 giorni
dalla presentazione della domanda, ne trasmette copia alla Regione e al
Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente. Nello stesso
termine, nomina il responsabile del procedimento.
L’istruttoria della domanda di
autorizzazione si conclude entro 90 giorni dalla relativa presentazione previa
acquisizione:
a) del parere di compatibilità con gli atti di
programmazione sanitaria regionale di cui al comma 1;
b) del parere di congruità del progetto ai requisiti
minimi strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel
vigente Manuale di autorizzazione;
c) del parere di congruità del progetto alla
pianificazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Il parere di compatibilità di
cui alla lettera a) è rilasciato dal competente Dipartimento della Giunta
Regionale entro e non oltre 60 giorni dall’acquisizione della domanda trasmessa
dal Comune.
Il parere di congruità di cui
alla lettera b) è rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL
territorialmente competente entro e non oltre 60 giorni dall’acquisizione della
domanda trasmessa dal Comune.
Il parere di congruità di cui
alla lettera c) è rilasciato dai competenti uffici comunali entro e non oltre
60 giorni.
Il Comune, nei 15 giorni
successivi dal termine dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti, rilascia
l’autorizzazione, unitamente al permesso di costruire, e ne trasmette copia al
Dipartimento di Prevenzione della ASL e al competente Dipartimento della Giunta
regionale.
3 - Il comma 6 dell’articolo 3
è sostituito dal seguente:
“6. Il procedimento di cui al comma 5 trova
applicazione anche in presenza di varianti in corso d’opera comportanti, a
parere del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente,
modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui
al comma 5.
Le varianti non comportanti
modifiche sostanziali dei parametri di riferimento indicati nei pareri di cui
al comma 5 sono autorizzate previo parere confermativo dal Dipartimento di
Prevenzione della ASL territorialmente competente.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 (“Autorizzazione all’esercizio”).
1 - L’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4
Autorizzazione all'esercizio.
1.Le strutture autorizzate ai
sensi dell’articolo 3 per procedere all’avvio delle attività presentano al
Comune territorialmente competente domanda di autorizzazione all’esercizio. Il
rilascio dell’autorizzazione all’esercizio è subordinata olla verifica del
possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e di
dotazione del personale definiti dal vigente Manuale di autorizzazione,
verificati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente.
La domanda indica la tipologia
delle attività sanitarie di cui è richiesto l’esercizio.
Entro 15 giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, il Comune ne trasmette copia al
Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.
2. Il Comune adotta il
provvedimento di autorizzazione all’esercizio entro e non oltre 10 giorni dalla
ricezione del parere, se positivo, di cui al comma 1, e ne trasmette copia al
Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente e alla
Regione, che cura l’aggiornamento dell’elenco delle strutture autorizzate anche
nell’ambito degli adempimenti di cui all’articolo 6 comma 6 della presente
legge.
3. Il provvedimento di
autorizzazione all’esercizio indica:
a) i dati anagrafici del
soggetto se il richiedente è una persona fisica;
b) la sede e la denominazione
sociale se il richiedente è un ente di diritto pubblico;
c) la sede e la ragione sociale
se il richiedente è un società;
d) la tipologia delle attività
sanitarie o socio-sanitarie autorizzate di cui all’art. 2 della presente legge,
con specifica indicazione delle discipline specialistiche nel caso di
ambulatori o poliambulatori di specialistica medica e/o chirurgica e presidi di
ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per acuti e postacuti;
e) la capacità ricettiva
autorizzata, espressa in termini di numero di posti letto per le strutture di
ricovero o di tipo residenziale o semiresidenziale, distinta per discipline
specialistiche;
f) le eventuali prescrizioni
condizionanti l’applicazione, anche con riguardo alle esigenze in materia
urbanistica ed edilizia;
g) i dati anagrafici ed i
titoli del Direttore Sanitario di cui all’art. 5bis.
4. La struttura comunica
tempestivamente al Comune e al Dipartimento di prevenzione della ASL
territorialmente competenti ed alla Regione:
a) la sostituzione, temporanea o definitiva, del
Direttore sanitario di cui all’art. 5bis;
b) la cessazione dell’attività;
c) la sospensione dell’attività per un periodo superiore
a sessanta giorni.
Art. 5
Modifiche all’articolo 5 (“Attività di vigilanza sul possesso dei
requisiti minimi autorizzativi e sistema sanzionatorio”).
1 - L’articolo
5 è sostituito dal seguente:
Art. 5
Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e
sistema sanzionatorio.
1. Il legale rappresentante
della struttura autorizzata ai sensi dell’articolo 4, con cadenza quinquennale,
presenta al Comune territorialmente competente una autodichiarazione, in
conformità alla normativa vigente, attestante il mantenimento del possesso dei
requisiti minimi autorizzativi definiti dal Manuale di Autorizzazione.
2. Il Comune trasmette la
dichiarazione di cui al comma 1 al competente Dipartimento della Giunta
regionale ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente, che dispone le attività di vigilanza e controllo sul possesso dei
requisiti minimi autorizzativi.
3. Il Dipartimento regionale
competente, in qualsiasi momento, mediante attività ispettive del Dipartimento
di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verifica il possesso dei
requisiti minimi autorizzativi.
4. Il Dipartimento di
Prevenzione, entro trenta giorni, comunica l’esito delle verifiche effettuate
al Comune, alla Regione nell’ipotesi di cui al comma 3, ed alla struttura
interessata.
5. In caso di accertamento di
incongruità o di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero
di violazione delle prescrizioni di cui all’art. 4, comma 3, lettera f), il
Comune assegna alla struttura un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le
incongruità riscontrate, ovvero a procedere al ripristino delle prescrizioni di
cui all’art. 4, comma 3, lett. f) entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla
data di notifica della diffida.
Il Comune valuta le
giustificazioni entro 15 giorni dalla presentazione.
Nei casi di non validità o di
mancata presentazione delle giustificazioni e comunque decorso inutilmente il
termine della diffida, il Comune sospende, anche per parte delle attività,
l’autorizzazione all’esercizio della struttura.
6. Il Comune adotta un
provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio in caso di mancato
ripristino nei successivi 90 giorni dalla notifica del provvedimento di
sospensione di cui al comma 5.
7. In ogni caso
l’autorizzazione di cui all’art. 4 è revocata in presenza di tre provvedimenti
di sospensione adottati ai sensi del comma 5 nei due anni successivi dal primo
provvedimento di sospensione.
8. In presenza di carenze
comportanti grave pregiudizio per la salute e l’incolumità delle presone,
accertate dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente
competente, il Comune ordina l’immediata sospensione, anche parziale,
dell’attività.
9. Il Comune dispone, con
efficacia immediata, la chiusura della struttura in mancanza dei titoli
autorizzativi prescritti dalla presente legge. Trovano inoltre applicazione le
vigenti norme penali e le sanzioni amministrative di cui all’art. 5 quater, comma 1.
2 - Dopo l’articolo 5 sono
inseriti i seguenti articoli 5 - bis, 5 - ter e 5 -quater:
Art. 5 - bis
Direzione sanitaria delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
1. Ogni
struttura ha un Direttore sanitario.
2. Nelle Case di
Cura il Direttore sanitario è un medico specializzato in igiene e medicina
preventiva o discipline equipollenti.
3. Nelle Case di Cura
con un numero di posti letto superiore a 150 l’incarico di Direttore sanitario
è conferito al medico che, oltre ai requisiti di cui al comma 2, ha svolto, per
almeno cinque anni anche non continuativi funzioni di direzione sanitaria in
strutture pubbliche o private. Al direttore sanitario è vietata ogni funzione
di diagnosi e cura.
4. La funzione di
direttore sanitario di Casa di Cura è incompatibile con la qualità di
proprietario, comproprietario, socio o azionista della società titolare o
gerente.
5. E’ vietato
svolgere le funzioni di direttore sanitario in più Case di Cura private. E’
vietato svolgere le funzioni di direttore sanitario in più strutture
residenziali afferenti a diversi erogatori. E’ vietato svolgere le funzioni di
direttore sanitario in più di tre strutture residenziali, e, comunque fino ad
un tetto massimo di 200 posti letto. E’ vietato svolgere le funzioni di
direttore sanitario in più di tre strutture ambulatoriali o poliambulatoriali
private.
6. Il titolare o
gestore della struttura e il Direttore sanitario verificano l’esistenza di
incompatibilità relative al personale operante a qualsiasi titolo nella
struttura e ne assumono la responsabilità ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 - ter
Requisiti soggettivi, cessione dell’autorizzazione all’esercizio e
cause di decadenza
1. Non
può essere autorizzata la struttura il cui titolare:
a) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per
i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per
delitto di associazione di cui all’art. 74 del T.U. n. 309 del 1990° per un
delitto di cui all’articolo 73 del citato T.U., o per un delitto concernente la
fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o la cessione, l’uso
o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione ai predetti reati;
b) sia stato condannato, con sentenza definitiva, per
i delitti previsti dagli atricoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 356, 640 comma II, 640-bis del codice
penale;
c) sia destinatario, con provvedimento definitivo, di
misure di prevenzione ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Nei
casi in cui il titolare di una struttura sia una persona giuridica, i requisiti
di cui al comma 1 sono riferiti al legale rappresentante e/o agli
amministratori muniti di potere di rappresentanza.
3. I
Comuni adottano il provvedimento di voltura dell’autorizzazione all’esercizio
di cui all’art. 4 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell’attività
autorizzata o di fusione societaria.
Il
provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura
cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla
cessionaria dei requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo.
Ai fini del provvedimento di voltura, si applicano le procedure di verifica dei
requisiti autorizzativi di cui all’articolo 5 della presente legge.
4. Il
Comune trasmette alla Regione copia dei provvedimenti adottati ai sensi del
comma 3.
5. Al
decesso della persona fisica titolare della struttura autorizzata gli eredi
hanno la facoltà di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non
superiore ad un anno; per l’ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi
presentano domanda di voltura ai sensi del comma 3 del presente articolo.
6. In
caso di cessione della struttura si applica il procedimento di cui al comma 3
del presente articolo.
7. La struttura
decade dall’autorizzazione all’esercizio nei seguenti casi:
a) rinuncia
all’autorizzazione;
b) estinzione
della società di gestione;
c) mancanza,
originaria o sopravvenuta, dei requisiti soggettivi di cui al comma 1;
d) mancato avvio
dell’esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzativo.
Art. 5 - quater
Sistema sanzionatorio
1. Al
titolare della struttura che viola le disposizioni recate dalla presente legge,
oltre alle responsabilità di natura civile e penale, si applicano le sanzioni
amministrative di seguito indicate:
a) da euro 10.000 a euro 100.000 per l’esercizio di
un’attività sanitaria non autorizzata;
b) da euro 5.000 a euro 50.000 per l’erogazione di prestazioni
sanitarie non oggetto di autorizzazione;
c) da euro 500 a euro 5.000 nei casi di mancanza di
uno o più requisiti minimi previsti dal vigente Manuale di Autorizzazione, con
l’eccezione dei requisiti oggetto di adeguamento ai sensi dell’art. 11 comma 2
per la durata dell’adeguamento;
d) da euro 100 a euro 1.000 per omissione e/o
incompletezza nella comunicazione delle informazioni dovute.
2. Il
procedimento per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge è disciplinato dalla L.R. 19 luglio
1984, n. 47.
3. Alle
contestazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) consegue la segnalazione agli
Ordini ed Albi professionali di appartenenza dei professionisti o Direttori
sanitari della struttura.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 6 (“Accreditamento istituzionale”).
1 - Il comma 1 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente comma:
“1. I soggetti pubblici e
privati autorizzati all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie
presentano domanda di accreditamento istituzionale ai sensi dell’articolo 8 quater del D.Lgs. 502/199 e ss.mm.ii., nei termini ed alle condizioni previste dal
bando regionale predisposto e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo (BURA).
Il rilascio dell'accreditamento
istituzionale da parte della Giunta regionale è subordinato alla valutazione di
compatibilità con le esigenze della programmazione ed al rispetto di ulteriori
requisiti orientati al miglioramento continuo della qualità dell'assistenza,
definiti nel Manuale di Accreditamento.”.
2 - Il comma 4 dell’articolo 6
è sostituito dal seguente:
4. L'accreditamento ha durata
quinquennale ed è rinnovabile su richiesta del rappresentante legale presentata
al competente Dipartimento della Giunta Regionale almeno sei mesi prima della
scadenza del quinquennio.
La richiesta è corredata di
autocertificazione attestante il mantenimento del possesso dei requisiti di
accreditamento e del provvedimento comunale di autorizzazione all’esercizio in
corso di validità. Il Servizio del Dipartimento della Salute della Giunta
regionale istituzionalmente preposto all’attività ispettiva verifica il
mantenimento dei requisiti autocertificati nei termini e secondo le modalità di
cui all’articolo 7 della presente legge.
L'accreditamento istituzionale viene
rinnovato dalla Giunta regionale per ulteriori cinque anni alle medesime
condizioni tenuto conto dell’esito favorevole delle verifiche trasmesso da
parte del Servizio suddetto. In caso di esito negativo della suddetta verifica,
la Giunta dispone il diniego del rinnovo dell’autorizzazione.
3 - Il comma 5 dell’articolo 6
è sostituito dal seguente comma:
5. Le strutture già accreditate
che intendano valorizzare il conseguimento di requisiti di qualità
organizzativa o assistenziale tali da consentire l'accesso ad una classe più
elevata di accreditamento istituzionale prevista nel relativo Manuale hanno
facoltà di inoltrare un'istanza specifica di modifica della classe di
accreditamento cui farà seguito una procedura identica a quella prevista in
fase di riconoscimento ed attribuzione.
4. Al comma 6 dell’articolo 6,
il punto finale è sostituito da una virgola e, in fine, è aggiunta la frase “sul
portale sanità della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della ASL
territorialmente competente”.
5 - All’articolo
6, in fine, è aggiunto il seguente comma 7:
“7. La Giunta
regionale adotta il provvedimento di voltura dell’accreditamento in caso di
cessione a qualsiasi titolo dell’attività accreditata o di fusione societaria.
Il
provvedimento di voltura è rilasciato su richiesta congiunta della struttura
cedente e della struttura cessionaria previa verifica del possesso in capo alla
cessionaria dei requisiti soggettivi di cui all’art. 5 - ter
comma 1 e dei requisiti autorizzativi secondo le procedure di cui all’articolo
5 della presente legge, nonché dei requisiti di accreditamento secondo le
procedure di cui all’articolo 7.
Ai fini del provvedimento di voltura, la
struttura cessionaria dichiara di impegnarsi al mantenimento dei requisiti di
autorizzazione e di accreditamento di cui al vigente Manuale.
Al
decesso della persona fisica titolare della struttura accreditata gli eredi
hanno la facoltà di continuare l’esercizio dell’attività per un periodo non
superiore ad un anno; per l’ulteriore prosecuzione della gestione, gli eredi
presentano domanda di voltura.”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 7 (“Attività di vigilanza sul possesso dei
requisiti di accreditamento istituzionale”).
1. L’articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7
Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di accreditamento
istituzionale.
1. La Giunta regionale, per il
tramite del Servizio del Dipartimento della Salute istituzionalmente preposto
all’attività ispettiva può disporre in ogni momento le attività ispettive per
la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento.
2. Entro 15 giorni dalla
conclusione delle verifiche di cui al comma 1, il Dipartimento regionale
competente ne comunica gli esiti alla struttura e, in caso di accertata carenza
di uno o più requisiti di cui al vigente Manuale di accreditamento, concede 10
giorni per la presentazione di giustificazioni, diffidando la struttura ad
eliminare le carenze accertate entro e non oltre 90 giorni dalla notifica della
diffida.
La Direzione competente della
Giunta regionale valuta le giustificazioni nei successivi 15 giorni dalla
presentazione.
In caso di mancanza o non
validità delle giustificazioni presentate, e comunque decorso inutilmente il
termine della diffida, la Giunta regionale dispone:
a) la revoca dell’accreditamento nel caso di carenza dei
requisiti di primo livello di cui alla lettera A del vigente Manuale di
accreditamento;
b) il declassamento del livello di accreditamento e la
modifica degli accordi contrattuali in corso, in caso di carenza dei requisiti
relativi agli ulteriori livelli di accreditamento.
3. Il procedimento di cui al
comma 2 trova applicazione in caso di mancata richiesta del rinnovo di cui al
comma 4 dell’articolo 6. In tal caso, si applica la sanzione di cui alla
lettera a) dello stesso comma.
4. La revoca dell’accreditamento
istituzionale è disposta anche nei seguenti casi:
a) revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di cui all’articolo 5;
b) decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 5 - ter;
c) inadempimento grave degli
obblighi contrattuali, così come individuati nell’accordo contrattuale.
5. La revoca
dell'accreditamento determina la risoluzione automatica degli accordi
contrattuali in corso.
6. In
caso di mancata sottoscrizione dell’accordo contrattuale è disposta la
sospensione dell’accreditamento.
7. La
sospensione dell’autorizzazione all’esercizio, disposta ai sensi dell’articolo
5, comporta la contestuale adozione del provvedimento di sospensione
dell’accreditamento.
8. La
sospensione dell’accreditamento comporta la contestuale sospensione
dell’accordo contrattuale. Le strutture nei cui confronti operi la sospensione
non possono erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario, ad eccezione:
- di
quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture residenziali, che
sono trasferiti ad altra struttura pubblica o privata secondo un programma
predisposto dalla ASL territorialmente competente, di durata non superiore a 60
giorni;
- di
quelle relative ai pazienti già ricoverati nelle strutture di ricovero per
acuti, fino alla loro dimissione.
Eventuali
attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di
remunerazione a carico del Servizio Sanitario e comportano la revoca
dell’accreditamento.
Art. 7-bis
Modifiche all’articolo 7-bis (“Inadempimento degli obblighi retributivi
e contributivi”).
1 - Al
comma 1 dell’articolo 7-bis, in fine, dopo il punto, è aggiunta la seguente
frase “In caso di sospensione, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
7, comma 7”.
2 - Il comma 2 dell’articolo 7
bis è sostituito dal seguente:
“2. Qualora la struttura non
provveda alla regolarizzazione, entro sei mesi dall’accertamento delle
irregolarità, l’accreditamento è automaticamente revocato”.
3 - Il comma 3 dell’articolo
7-bis è soppresso.
Art. 8
Modifiche all’articolo 8 (“Accordi contrattuali”).
1 - Il comma 1 dell’articolo 8 è sostituito dal
seguente:
“1.
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, definisce
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla
stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art.
8-quinques, del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii.”.
2
- Al comma 2 dell’articolo 8, lettera a), in fine, sono aggiunte le seguenti
parole: “anche in riferimento alle attività di verifica e controllo”.
3 - Al
comma 3, primo rigo, le parole “la Direzione Sanità” sono sostituite dalle
parole ”il competente Dipartimento della Giunta regionale”. Le parole “Agenzia
Sanitaria Regionale” sono soppresse.
4 - Al
comma 3, in fine, è aggiunta la seguente lettera:
e) le decurtazioni da apportare alle remunerazioni delle
prestazioni rese in difetto, anche parziale, dei requisiti minimi di
autorizzazione o di accreditamento di cui ai vigenti Manuali, o a seguito di
inadempienze contrattuali diverse da quelle di cui all’articolo 7, comma 4,
lettera c).”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 9 (“Compiti della Regione”).
1- L’articolo 9 è
sostituito dal seguente:
Art. 9
Compiti della Regione.
1. La Giunta regionale provvede:
a) ad adottare l’atto di
fabbisogno, che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l’offerta
sanitaria regionale, compatibilmente con le norme e gli atti della
programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio;
b) a rendere, tramite il
competente Dipartimento, il parere di compatibilità di natura programmatoria, nei casi previsti dalla presente legge;
c) a predisporre le nuove
procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria;
d) a definire i requisiti, i
criteri e le procedure di autorizzazione ed accreditamento;
e) ad esercitare, tramite la
competente Direzione, i poteri di vigilanza e sanzionatori di cui agli artt. 5
e 7 della presente legge;
f) all’accreditamento delle
strutture sanitarie pubbliche e private;
g) a predisporre gli atti
di programmazione finalizzati alla negoziazione con i soggetti accreditati.
Art. 10
Modifiche all’articolo 10 (“Compiti dei Comuni”).
1- L’articolo 10 è
sostituito dal seguente:
Art. 10
Compiti dei Comuni
1.Il Comune provvede a:
a) rilasciare le
autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie nei
modi e nei termini definiti dalla presente legge;
b) rilasciare le
autorizzazioni all’esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie nei modi e
nei termini definiti dalla presente legge;
c) adottare gli atti ed i
provvedimenti di cui agli articoli 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater
2 - Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente
articolo:
Art. 10 -
bis
Compiti dei Dipartimenti di Prevenzione
1.I Dipartimenti di prevenzione delle
Aziende USL svolgono le attività di vigilanza e le attività istruttorie nei
casi e nei termini previsti dalla presente legge.
Art. 11
Modifiche all’articolo 11 (“Autorizzazione predefinitiva”).
1 - Al comma 3 dell’articolo 11
sono aggiunti i due periodi seguenti:
“Oltre alla diffida prevista
dall’art. 5 comma 5, alla struttura si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’articolo 5 quater, comma 1,
lettera b) in caso di mancata o intempestiva presentazione della domanda di
autorizzazione definitiva.
Decorso inutilmente il termine
concesso nell’atto di diffida, il Comune dispone l’immediata revoca
dell’autorizzazione all’esercizio”.”
Modifiche ed
integrazioni della L.R. 31 luglio 2007, n. 32,
recante “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e successive
modifiche ed integrazioni”
RELAZIONE
Colleghi
Consiglieri,
il presente
progetto di legge nasce dal recepimento delle indicazioni formulate dal
Commissario ad Acta per la Sanità, Dott. Luciano
D’Alfonso, e pervenute all’attenzione della V^
Commissione Consiliare permanente con nota prot.
RA/244561/COMM dopo il superamento della precedente nota prot.
RA/178159/COMM.
Con tale nota
l’Ufficio Commissariale fa presente che”si invia un’ulteriore versione del
progetto di legge precedentemente trasmesso che tiene conto delle indicazioni
del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, in occasione
della seduta del 23 luglio 2015.
Conseguentemente
trasmetteva il presento testo con annessa relazione :
“Modifiche ed integrazioni della L.R.
31 luglio 2007, n. 32, recante “Norme regionali in materia di autorizzazione,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private” e successive modifiche ed integrazioni”.
Il
presente progetto di legge regionale apporta modifiche ed integrazioni alla
Legge Regionale 31 luglio 2007, n. 32,
recante “Norme regionali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e alle sue
successive modifiche ed integrazioni.
La legge
regionale 32/2007 applica nel sistema regionale le disposizioni di cui agli
articoli 8 bis, 8 ter, 8 quater
ed 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1
della L. 23 ottobre 1992, n. 421“ e successive modifiche ed integrazioni, disciplinando
per la Regione Abruzzo gli istituti dell’autorizzazione delle strutture socio
sanitarie, dell’accreditamento istituzionale delle stesse e degli accordi
contrattuali per l’acquisto delle prestazioni.
Nella
normativa regionale, la legge è integrata dalle norme di dettaglio contenute
nei Manuali di autorizzazione ed accreditamento approvati dalla Giunta regionale
con Deliberazione n. 591/P del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, che
definiscono i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle varie
tipologie di strutture socio sanitarie, nonchè le
procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento delle stesse.
Il
Commissario ad Acta per l’Attuazione del Piano di
Risanamento del Sistema Sanitario della Regione Abruzzo ha predisposto il
presente Progetto di Legge per superare alcune difficoltà applicative e
criticità riscontrate nell’ attuazione della normativa regionale, nonchè in adempimento di alcune richieste provenute sui
Tavoli di Monitoraggio dell’attuazione del Piano di rientro richieste in
particolare dai ministeri affiancanti il Piano stesso.
Il
progetto di legge utilizza l’impianto di un analogo disegno sottoposto nel
febbraio 2012 per la preventiva approvazione dall’allora sub-commissario ai
Ministeri, i quali in un apposito parere (191-P del 2012) avanzarono
osservazioni e proposero modifiche ed integrazioni puntuali del testo. Sulla
base di queste ultime, l’attuale sub-Commmissario ha
elaborato un nuovo testo, trasmesso ai Ministeri per l’approvazione in data 2
luglio 2014 (prot. RA/, /COMM ed oggetto di
osservazioni puntualmente riportate sul verbale del Tavolo di Monitoraggio del
4 agosto 2014 (pagg. 31 e 32). Il testo proposto all’approvazione recepisce in
toto le innovazioni suggerite dai Ministeri.
Il
progetto di legge propone modifiche al testo attualmente vigente della legge
regionale 32/2007 in alcune parti che presentano ambiguità o difficoltà
interpretative o di attuazione. Esse precisano le definizioni delle tipologie
di strutture e quelle soggette ad autorizzazione, le procedure e la tempistica
per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio delle
strutture sanitarie e socio sanitarie, le procedure per l’emanazione dei bandi
per l’accreditamento istituzionale e quelle per l’esercizio della vigilanza sul
possesso ed il mantenimento dei requisiti autorizzativi, nonché le sanzioni per
l loro carenza o per le violazioni di legge e per la verifica del mantenimento
dei requisiti. Importanti modifiche interessano in particolare il sistema
sanzionatorio, finora ritenuto troppo oneroso per le strutture o i
professionisti che ne vengono colpiti, sostituendolo con sanzioni
amministrative e pecuniarie, fermi restando gli eventuali profili penali.
Le integrazioni inseriscono nuove
norme in ambiti finora non disciplinati, quali la disciplina dei requisiti
soggettivi del direttore sanitario, dei titolari o degli amministratori delle
strutture e delle relative condizioni di incompatibilità. Si introducono
inoltre norme destinate a disciplinare casistiche specifiche riscontrate
nell’applicazione della normativa. Tra queste ultime, è introdotta la
disciplina del passaggio di proprietà delle strutture, che consente di
procedere alla voltura dell’autorizzazione e dell’eventuale accreditamento
facente capo ad una specifica struttura e quindi dei contratti di prestazioni
in essere con il Servizio Sanitario Regionale.
Il disegno di legge regionale
consta di 11 articoli, ciascuno dei quali sostituisce quello di pari numero del
testo vigente della Legge regionale 32/2007. Per ciascuno degli articoli del
presente disegno di legge, si riportano di seguito gli elementi innovativi e di
modifica del testo vigente della LR 32/2007.
L’articolo
1 consta di tre commi, che
sostituiscono rispettivamente i commi 4, 5 e 6 dell’art. 1 della
LR 32/2007 (rubricato “’Principi guida e definizioni”). I primi
due commi forniscono una definizione più semplice e chiara degli istituti
dell’accreditamento istituzionale e dell’accordo contrattuale. Il terzo comma
fornisce nuove definizioni di “struttura”, “presidio”, “studio”, “ambulatorio”
e “poliambulatorio”, risolvendo alcune ambiguità nel testo in vigore ed
introducendo la definizione di “poliambulatorio”, come fattispecie particolare
dell’ambulatorio.
L’ articolo
2 riscrive l’articolo 2 della LR 32/2007, (rubricato “Tipologia
di strutture soggette ad autorizzazione”), specificando le tipologie di
strutture assoggettate ad autorizzazione. Rispetto al testo in
vigore, a queste ultime, in particolare, sono aggiunte le strutture dedicate
esclusivamente ad attività diagnostiche svolte anche a favore di terzi, nonché “gli
studi attrezzati per erogare procedure diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità e/o comunque invasive o che comportino un rischio per
la sicurezza dei pazienti”. Si intendono come tali le prestazioni e le
procedure che producano una soluzione di continuità cutaneo-mucosa,
ad eccezione delle terapie iniettive e delle biopsie e agospirati
eseguibili senza ricorso a procedure anestesiologiche.
Vengono stabilite le procedure
di avvio dell’attività per i professionisti non soggetti ad autorizzazione. I
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture che erogano
prestazioni socio-sanitarie sono definiti dalla Giunta regionale.
L’articolo
3, rubricato ”Modifiche all’articolo 3
(“Autorizzazione alla realizzazione”)”, introduce importanti novità nell’iter
dell’autorizzazione di nuove strutture socio sanitarie. Innanzitutto, il parere
di compatibilità programmatoria rilasciato dalla
Regione diventa preventivo alla produzione dell’istanza di realizzazione
proposta dalla struttura al Comune di competenza. In secondo luogo viene posto
un termine, pari ad un anno, alla validità dell’istanza proposta dalla
struttura al Comune. In terzo luogo, vengono rivisti i termini per il rilascio
dei pareri preventivi all’autorizzazione comunale – parere di compatibilità
con gli atti di programmazione sanitaria regionale, da parte della Giunta
Regionale, parere di congruità del progetto ai requisiti minimi strutturali,
tecnologici impiantistici ed organizzativi contemplati nel Manuale di
autorizzazione, da parte del Dipartimento di prevenzione della ASL competente e
parere di congruità del progetto alla pianificazione urbanistica ed edilizia
del territorio da parte dei competenti Uffici comunali.
L’articolo
4, modificando l’articolo
4 (“Autorizzazione all’esercizio”) della LR 32/2007, introduce anch’esso una tempistica per la conclusione dei procedimenti di
autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (rilasciati a strutture
già autorizzate alla realizzazione secondo le procedure di cui al precedente
articolo). In particolare, il comma 3 dà una esatta definizione del contenuto
informativo minimo del provvedimento di autorizzazione all’esercizio, mentre il
comma 4 stabilisce le procedure per le variazioni dello stesso.
L’articolo
5 introduce modifiche all’articolo 5
(“Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti minimi autorizzativi e
sistema sanzionatorio”) della LR 32/2007.
Il comma
1 stabilisce le procedure per la vigilanza del possesso da parte delle
strutture del mantenimento del
possesso dei requisiti minimi autorizzativi definiti dal vigente Manuale di
Autorizzazione, vigilanza che si svolge periodicamente (con cadenza
quadriennale, alla scadenza della validità dell’autorizzazione) o può essere
attivata dalla Direzione competente della Giunta regionale.
Le
verifiche sono effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL competente,
che comunica i risultati entro trenta giorni. In caso di accertamento di
incongruità, di mancanza di uno o più requisiti minimi autorizzativi, ovvero di
difetto di comunicazione di dati anagrafici rilevanti, il Comune assegna alla
struttura un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di
eventuali giustificazioni, diffidandola ad eliminare le incongruità
riscontrate, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dalla data di notifica
della diffida. Decorso inutilmente il termine della diffida, il Comune
sospende, anche per parte delle attività, l’autorizzazione all’esercizio della
struttura. In caso di mancato ripristino nei successivi 90 giorni dalla
notifica del provvedimento di sospensione, il Comune adotta un provvedimento di
revoca dell’autorizzazione all’esercizio.
Sono confermate le sanzioni
previste nei commi 7 8 e 9 della LR 32/2007, che disciplinano rispettivamente la
revoca dell’autorizzazione della struttura, la sospensione, anche parziale
dell’attività, e la chiusura immediata della struttura. Quest’ultima è disposta
dal Comune nei casi di mancanza dei titoli autorizzativi. In questi casi, trovano
applicazione anche le sanzioni penali e quelle amministrative previste nel
successivo art. 5-quater.
Il comma 2 dell’articolo 5
inserisce nella LR 32/2007 gli articoli 5 - bis, 5 - ter
e 5 – quater. L’articolo 5 - bis
disciplina la figura del Direttore sanitario delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie, stabilendone, con particolare riferimento alle Case di Cura, i
requisiti professionali e specialistici e le condizioni di incompatibilità
con la proprietà della strutture e quelle legate alla direzione contemporanea
di più di una struttura. L’articolo 5 – ter disciplina i requisiti soggettivi del
titolare o del legale rappresentante e degli amministratori delle strutture, stabilendo
le cause di incompatibilità, le norme e le procedure per il passaggio di
proprietà e la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. L’articolo
5 – quater rivede il sistema
sanzionatorio della LR 32/2007 attualmente vigente, fissando le sanzioni
amministrative a carico dei titolari delle strutture che violino le
disposizioni della legge ed il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni stesse.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 6 (“Accreditamento istituzionale”) della
LR 32/2007, modificando il sistema di attivazione dei bandi regionali per
l’accreditamento istituzionale e le modalità di rinnovo dello stesso. I bandi
sono emanati in coerenza con il fabbisogno di prestazioni definito negli
strumenti di programmazione e definizione dei fabbisogni, oltre che “al rispetto di ulteriori requisiti orientati al
miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, definiti nel Manuale di
Accreditamento”. L'accreditamento ha durata quinquennale ed è rinnovabile su
richiesta del rappresentante legale previa verifica del possesso dei requisiti
della struttura. Il comma 5 conferma la possibilità per le strutture
accreditate che intendono accedere ad una classe più elevata di accreditamento
istituzionale prevista nel relativo Manuale di inoltrare un'istanza specifica
di modifica della classe di accreditamento. Per l’istanza si applica una
procedura identica a quella prevista in fase di riconoscimento ed attribuzione.
L’articolo
7, rubricato “Modifiche
all’articolo 7 (“Attività di vigilanza sul possesso dei requisiti di
accreditamento istituzionale”)”, disciplina
le attività di vigilanza sul possesso dei requisiti per l’accreditamento e gli
istituti della revoca e della sospensione dell’accreditamento istituzionale
delle strutture nei casi di mancata sottoscrizione dell’accordo contrattuale.
Vengono
dettate norme per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, le
cui attività ispettive possono essere disposte dalla Giunta regionale in ogni
momento, e le procedure per la gestione dei casi nei quali vengono riscontrate
delle criticità.
Oltre che
nei casi di mancata risoluzione delle criticità appena citate, la revoca
dell’accreditamento istituzionale è disposta nei casi di revoca e decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio e di inadempimento grave degli obblighi
contrattuali. La sospensione
dell’accreditamento è invece disposta In caso di mancata sottoscrizione
dell’accordo contrattuale e in quelli di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio.
Le strutture nei cui confronti operi la sospensione non possono erogare
prestazioni per conto del Servizio Sanitario; eccezioni sono previste per le
strutture che ospitano pazienti in regime di ricovero, al fine di garantire ai
pazienti stessi la continuità assistenziale e/o il completamento del ciclo di
cure.
L’articolo
7-bis introduce modifiche all’articolo
7-bis (“Inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi”) della L.R. 32/2007, in
conseguenza delle norme precedenti, e precisa che, in caso di mancata
regolarizzazione dell’inadempimento da parte di una struttura degli obblighi
retributivi e contributivi entro sei
mesi dall’accertamento delle irregolarità, l’accreditamento è automaticamente
revocato.
L’articolo
8 modifica l’articolo 8 (“Accordi
contrattuali”) della LR 32/2007. In particolare, l’articolo aggiorna il
riferimento normativo per la definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e delle
linee-guida sulla stesura degli stessi che, entro
novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, devono essere definite
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia
(commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D. Lgs
502/1992 e ss.mm.ii.). Inoltre, l’articolo introduce,
tra i contenuti della deliberazione in materia della Giunta regionale, la
definizione dei ruoli di Regione ed ASL per le attività di verifica e controllo
e le decurtazioni da apportare alle remunerazioni delle prestazioni rese in
difetto dei requisiti minimi di autorizzazione o di accreditamento o a seguito
di inadempienze contrattuali.
Gli articoli
9, 10 e 10 bis modficando gli articoli di pari numero
del testo della LR 32/2007 vigente, ridefiniscono e precisano i compiti
rispettivamente di Regione, Comuni e Dipartimento di Prevenzione delle Aziende
USL.
I compiti
della regione (articolo 9) sono di natura prettamente programmatoria.
Essi riguardano infatti la definizione dell’atto
di fabbisogno, “che stabilisce in termini qualitativi e quantitativi l’offerta
sanitaria regionale, compatibilmente con le norme e gli atti della
programmazione regionale e con eventuali vincoli finanziari e di bilancio”; il
rilascio, tramite la competente Direzione, dei pareri di compatibilità di
natura programmatoria previsti dalla legge;
l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private; la definizione
dei requisiti, dei criteri e delle
procedure di autorizzazione ed accreditamento e quelle per il rilascio
dell'autorizzazione alla pubblicità sanitaria; la predisposizione degli atti di
programmazione finalizzati alla negoziazione con i soggetti accreditati;
l’esercizio, tramite la competente Direzione, dei poteri di vigilanza e
sanzionatori.
I compiti
dei Comuni (articolo 10) consistono nel rilascio, nella sospensione e nella
revoca, ove previste, delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di strutture
sanitarie e sociosanitarie nei modi e nei termini definiti dalla legge. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende
USL (art. 10-bis) svolgono le attività di vigilanza e le attività istruttorie
nei casi e nei termini previsti dalla legge.
L’articolo
11, rubricato “Modifiche
all’articolo 11 (“Autorizzazione predefinitiva”)”,
coerentemente con quanto previsto in materia di sanzioni dagli articoli
precedenti, fissa le sanzioni amministrative a carico delle strutture in regime
di autorizzazione predefinitiva di cui allo stesso
art. 11 nei casi di mancata o
intempestiva presentazione della domanda di autorizzazione definitiva