Ai sensi dell’art.121, comma 2, della
Costituzione “Introduzione
del principio della separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari”
Art. 1
(Finalità)
1.
La presente legge ha lo scopo di introdurre il
principio di separazione bancaria, differenziando le banche commerciali e le
banche d’affari, al fine di tutelare i risparmi dei cittadini, distinguendo
nettamente le attività finanziarie di deposito e di credito relative
all’economia reale da quelle legate agli investimenti ad alto rischio e alla
speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
2.
La separazione bancaria persegue altresì lo scopo di
evitare di distrarre fondi pubblici al fine di scongiurare il fallimento di
istituti di credito, a danno dei contribuenti.
Art. 2
(Modifica
all’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre
1993, n. 385)
1.
All’articolo 13 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“ 1-bis. L’albo si articola in due sezioni, relative rispettivamente:
a) alle banche commerciali;
b) alle banche d’affari.
1-ter. Le attività di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-bis non possono essere esercitate dalla stessa banca”.
Art. 3
(Banche
commerciali)
1.
Le banche commerciali esercitano l’attività di
deposito e di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, dei
lavoratori, delle imprese e delle comunità.
2.
È fatto esplicito divieto alle banche commerciali di:
a) svolgere direttamente o indirettamente qualsiasi attività propria delle
banche d’affari, delle società di intermediazione mobiliare e, più in generale,
di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la
raccolta di depositi tra il pubblico;
b) detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con banche
d’affari, banche di investimento, società di intermediazione o società
finanziarie non autorizzate a effettuare la raccolta di depositi tra il
pubblico.
3.
È fatto esplicito obbligo alle banche commerciali di
operare in sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e
di impiego delle risorse finanziarie.
Art. 4
(Banche
d’affari)
1.
Le banche d’affari esercitano l’attività di
investimento, di negoziazione e di intermediazione nel mercato finanziario.
2.
È fatto esplicito divieto per chiunque ricopra una
carica o un incarico professionale all’interno di una banca d’affari, di una
banca d’investimento, società di intermediazione mobiliare e, in generale, in
tutte le società finanziarie che non sono autorizzate a effettuare la raccolta
di depositi tra il pubblico, di ricoprire cariche direttive nelle banche
commerciali.
3.
È fatto esplicito divieto alle banche d’affari di
detenere partecipazioni o stabilire accordi di natura commerciale con le banche
commerciali.
Art. 5
(Termine di
adeguamento)
1.
Entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le banche attualmente autorizzate comunicano alla
Banca d’Italia in quale sezione dell’albo di cui al comma 1-bis dell’articolo
13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
introdotto dalla presente legge, intendono essere iscritte, avendo
precedentemente provveduto a risolvere le eventuali incompatibilità di cui alla
presente legge.
Art. 6
(Delega al
Governo in materia di trattamento fiscale e di sanzioni)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
prevedere un trattamento fiscale differenziato per le banche commerciali e per
le banche d’affari, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) favorire le banche commerciali, in ragione del loro ruolo di fondamentale
sostegno all’economia reale del Paese, rispetto alle banche d’affari;
b) garantire l’invarianza finanziaria complessiva dell’intervento, compensando
le agevolazioni in favore delle banche commerciale con un aumento
dell’imposizione a carico delle banche d’affari.
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche
che non ottemperino ai principi sanciti dalla presente legge, ivi
compresa, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione
all'attività bancaria.
Art. 7
(Entrata in
vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell’art.121, comma 2, della
Costituzione “Introduzione
del principio della separazione tra le banche commerciali e le banche d’affari”
Relazione introduttiva
La
perdurante crisi economica e finanziaria che il Paese sta fronteggiando già da
diversi anni ci impone di riflettere sulle origini di questa situazione e di
porre rimedio alle cause strutturali di essa. Tra queste vi sono sicuramente le
disfunzioni del sistema bancario-finanziario, non solo a livello italiano, ma
internazionale.
Negli
ultimi anni, infatti, si è alimentato un acceso dibattito a livello mondiale
sulla necessità di riformare questo sistema, al fine di tutelare le attività
finanziarie di deposito e di credito relative all’economia reale,
differenziandole da quelle legate all’investimento e alla speculazione sui
mercati internazionali.
È
noto, infatti, che la pesante crisi attuale deriva da una bolla speculativa,
che si è ripercossa sull’economia reale, nella totale indifferenza degli organi
di vigilanza nazionali e internazionali che, anzi, hanno contribuito ad
accrescere la crisi e a perpetuarla attraverso un altro odioso meccanismo,
quello dei salvataggi di Stato.
In
questo modo i cittadini si sono trovati a pagare due volte, da correntisti e da
contribuenti, per operazioni finanziarie ad alto rischio in cui non avevano
assolutamente parte. A ciò si aggiunge un’ulteriore beffa: la crescente
difficoltà di accesso al credito per risparmiatori e piccole e medie imprese,
che si accompagna all’aumento esponenziale di pignoramenti a causa del mancato
pagamento delle rate di mutui e di altri tipi di prestiti. La problematica è
ormai oggetto di discussione in tutto il mondo, anche oltreoceano, da dove la
bolla speculativa è partita.
Alcuni illustri esponenti della politica e della finanza si
sono già espressi sul tema, come Sandy Weill, fautore
dell'abrogazione della legge Glass-Steagall, che
prevedeva la separazione bancaria, che alcuni mesi fa non ha avuto eccessive
remore ad ammettere lo sbaglio compiuto tanto da auspicare il ritorno ad una
separazione netta e completa tra le banche d'affari e quelle commerciali.
Come Paul Volcker, ora consigliere del Presidente Barack Obama per la ripresa economica, che è stato a lungo a capo della Federal Reserve, ai tempi in cui Ronald Reagan lanciava il paradigma neoliberista, fondato su deregolamentazione della finanza, alti tassi d'interesse e dollaro forte, o come Christine Lagarde, ex ministro delle finanze di Sarkozy, attuale direttore generale del Fondo monetario internazionale, i quali concordano che la funzione che le banche svolgono è da considerarsi come un bene pubblico: non può essere lasciato al funzionamento del mercato e richiedono un intervento pubblico per assicurare credito all'economia, regolamentare il settore, ridurre i rischi.
Negli
Stati Uniti, come in molti altri Paesi economicamente avanzati, si sta da tempo
discutendo sulla necessità di reintrodurre i princìpi del Glass-Steagall
Act, legge voluta da Franklin Delano Roosevelt
all’indomani della più imponente crisi mondiale del secolo scorso, quella del
1929.
Come
contromisura alla crisi imperante, il Presidente Roosevelt decise infatti di
introdurre il principio di separazione tra le attività bancarie tradizionali
(raccolta del risparmio, credito destinato alle attività economiche reali) e
quelle di investimento, in modo che l’eventuale fallimento dell’attività
speculativa non si ripercuotesse sui risparmiatori. I princìpi del Glass-Steagall Act, però, sono
stati progressivamente smantellati nel corso degli anni ’90 sia negli Stati
Uniti che in Europa.
In
Italia ciò è avvenuto a partire dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 – che ha
legalizzato la commistione delle attività – fino alla “legge Draghi” del 1998 con cui, abolite le
specializzazioni, le banche sono diventate banche universali, ovvero
autorizzate a fare qualsiasi tipo di attività finanziaria. Oggi diversi Paesi
dell’Unione europea stanno cominciando a reintrodurre princìpi simili a quelli
del Glass-Steagall Act per
tutelare i propri cittadini. Francia e Germania sono già intervenute in
materia, seppur in maniera tuttora poco efficace, mentre l’Inghilterra sta
vagliando un altro tipo di intervento.
Le
norme recentemente introdotte a livello europeo appaiono inadeguate e, secondo
alcuni osservatori, risentono di un’eccessiva influenza da parte dell’industria
finanziaria, che mantiene la possibilità di supportare l’attività di
investimento con il settore commerciale. Infatti, introducendo la separazione
delle attività e mantenendo al tempo stesso l’istituto della banca universale
si lascia la porta aperta alla commistione tra i due settori. La riprova di ciò
sta nel fatto che la nuova normativa europea prevede il ricorso al cosiddetto
«meccanismo di ball-in» – l’autosalvataggio da parte
dell’istituto in crisi, anche attraverso il prelievo forzoso – nel caso di
fallimento di una banca universale considerata «sistemica», anteponendo così la
«stabilità del sistema» alla protezione del risparmio. Si giunge perfino a
stabilire che i debiti speculativi – tra cui si inseriscono a pieno titolo
quelli prodotti dai contratti derivati finanziari – godano della protezione
nella liquidazione se ciò è necessario ai fini della stabilità del sistema.
Detto in altri termini: viene garantito il pagamento dei derivati, compresi i
cosiddetti «prodotti tossici», se si ritiene che ciò sia necessario a mantenere
la stabilità del sistema, anche in danno del risparmiatore. Tutto ciò
rappresenta esattamente il contrario del principio stabilito storicamente con
il Glass-Steagall Act e
successivamente acquisito in tutte le legislazioni civili.
Anche in Italia il dibattito è in corso, tanto che ad oggi sono stati presentati ai due rami del Parlamento vari progetti di legge, tutti volti a delegare il Governo a riformare l’ordinamento bancario italiano al fine di introdurre per legge una netta separazione tra banche commerciali e banche d’affari, di tutelare i risparmiatori da investimenti ad alto rischio e, al tempo stesso, di contenere il fenomeno dei salvataggi di Stato nei confronti di istituti bancari che abbiano messo a repentaglio il proprio capitale proprio a causa di investimenti rischiosi.
Con la presente Proposta di legge alle Camere, che riprende ed integra la Proposta della Regione Toscana, la Regione Abruzzo vuole dare il proprio contributo in ordine al dibattito che si sta svolgendo, non solo a livello nazionale ma anche europeo e mondiale, sulla separazione tra banche commerciali e banche d’affari al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziarle da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
La
presente proposta di legge indica con chiarezza i due tipi di istituti e vieta
ogni commistione, non consentendo alcuno spazio di manovra a chi vive della
speculazione nei mercati finanziari, perché erige una muraglia netta, che
permetterà di proteggere l’economia reale e produttiva dai meccanismi che ci
hanno portato alla grave crisi finanziaria degli ultimi anni, completamente
slegati dalle attività di quasi tutte le imprese e le famiglie italiane. Il riconoscimento del ruolo delle banche commerciali
sarebbe un vero strumento per la crescita e la ripresa economica, perché
permetterebbe di distinguere gli investimenti destinati alle attività
produttive dai fondi immessi nel sistema bancario solo per coprire le perdite
della speculazione.
L’articolo
1 individua le finalità della proposta di legge, che consistono nella necessità
di reintrodurre il principio di separazione bancaria al fine di tutelare i
risparmi dei cittadini e di scongiurare il ricorso al meccanismo del
salvataggio di Stato delle banche in crisi.
A
tale scopo l’articolo 2 dispone una modifica all’articolo 13 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, attraverso l’inserimento
di due commi aggiuntivi con i quali si istituiscono due sezioni all’interno
dell’albo delle banche autorizzate dalla Banca d’Italia. In questo modo si differenziano
le banche commerciali da quelle d’affari. Prevedendo anche, in maniera espressa
che le attività, commerciale e di investimento, non possono essere svolte dalla
stessa banca.
L’articolo
3 definisce l’ambito d’azione delle banche commerciali ed esplicita obblighi e
divieti che questi istituti sono tenuti a rispettare.
L’articolo
4 assolve la medesima funzione in relazione alle banche d’affari.
L’articolo
5 concede un anno alle banche per adeguarsi alle nuove disposizioni.
L’articolo
6 delega il Governo a intervenire, con un decreto legislativo sulla normativa
fiscale in modo da favorire, dal punto di vista della tassazione, le banche
commerciali rispetto a quelle d’affari, e con altro decreto legislativo per
stabilire sanzioni differenziate in relazione alla gravità delle infrazioni
alla presente legge.
L’articolo
7 fissa la data di entrata in vigore della legge.
La presente proposta di legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le disposizioni dell’articolo 6, di trattamento fiscale differenziato tra banche commerciali e banche d’affari, prevedono la clausola di invarianza finanziaria.