Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41: “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” e s.m.i.

 

Art. 1

(Modifiche ed integrazioni all’art. 3 della l.r. n. 41/2007)

 

1.      All’art. 3 (Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi) della l.r. n. 41/2007, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)    al comma 4 le parole “la sede del Consiglio Provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “le sedi dei Comuni di:

a)  L’Aquila, Avezzano e Sulmona per il Collegio elettorale della Provincia dell’Aquila;

b) Teramo per il Collegio elettorale della Provincia di Teramo;

c)  Chieti, Lanciano e Vasto per il Collegio elettorale della Provincia di Chieti;

d) Pescara per il Collegio elettorale della Provincia di Pescara.”;

b)   dopo il comma 4 aggiungere il seguente: “4 bis. L’ambito elettorale dei Comuni di cui al comma 4 è costituito dai Comuni elencati nell’Allegato 1.”

c)    il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. L’organizzazione dello svolgimento delle assemblee elettorali è posta in capo all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.”;

d)   dopo il comma 5 è inserito il seguente: “5 bis. I Comuni di cui al comma 4 assicurano il corretto svolgimento delle elezioni.”;

e)    il comma 7 è abrogato.

 

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all’art. 6 della l.r. n. 41/2007)

 

1.      All’art. 6 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga) della l.r. n. 41/2007, sono apportate le seguenti integrazioni:

a)    il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale.”;

b)    dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3 bis. I componenti decadono dalla carica di componenti elettivi nel caso in cui si trovino a ricoprire la carica di componenti di diritto.”;

“3 ter. I componenti elettivi decadono qualora risultino assenti alle sedute, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.”;

“3 quater. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.”;

c)    al comma 4 bis, prima delle parole “entro trenta giorni”, inserire le parole “di norma”.

 

Art. 3

(Sostituzione dell’art. 9 della l.r. n. 41/2007)

 

1.      L’art. 9 (Rimborso spese), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

Rimborso spese di viaggio

 

1.  Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici. Se il viaggio è effettuato con mezzo proprio, è corrisposta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza e il rimborso del pedaggio autostradale”.

 

Art. 4

(Norma finanziaria)

 

1.      Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati in € 100,00 per l’anno 2015, in € 1.000,00 per l’anno 2016 e in € 1.000,00 per l’anno 2017, si fa fronte con le risorse già stanziate all’U.P.B. 01.01.1.103, Capitolo di spesa n. 4355 denominato “Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali”, del Bilancio del Consiglio regionale.

2.      Per gli anni successivi al 2017, agli oneri si fa fronte con legge di bilancio.

 

Art. 5

(Entrata in vigore)

 

1.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico delle Regione Abruzzo.


Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41: “Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali” e s.m.i.

 

RELAZIONE

 

Il presente progetto di legge ha lo scopo di snellire le procedure per l’elezione dei componenti elettivi del CAL poiché nel corso dei tre anni di attività sono emerse alcune criticità che possono essere ricondotte appunto alla complessità del sistema elettorale.

 

Il sistema elettorale, infatti, prevede, tra l’altro, che le elezioni si svolgono presso le sedi delle quattro Province e questo comporta preliminarmente il raggiungimento di un’intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e i Presidenti delle Province mirata alla definizione degli aspetti organizzativi.

 

Peraltro, la previsione delle sezioni elettorali nelle quattro Province, oltre a comportare operazioni complesse in relazione alla nomina dei Presidenti di seggio, degli scrutatori e alla distribuzione del materiale occorrente, rappresenta motivo di astensione dal voto degli aventi diritto per la distanza dalla sede delle elezioni.

 

Le stesse procedure, poi, devono essere seguite anche per la sostituzione di un solo componente elettivo decaduto, nell’impossibilità di nominare il primo dei non eletti.

 

Non va sottovalutata, infine, l’incertezza in materia di riordino delle amministrazioni territoriali, che vede coinvolte le Province.

 

Si è, inoltre, ritenuto opportuno: 1) abrogare la norma che prevede il quorum di un quarto degli aventi diritto al voto per la validità delle elezioni; 2) prevedere la decadenza dei componenti elettivi del CAL che si trovino a ricoprire anche la carica di componenti di diritto e la decadenza dei componenti elettivi che, senza giustificato motivo, non sono presenti alle riunioni del CAL per tre volte consecutive; 3) prevedere il rimborso del pedaggio autostradale in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ai componenti per la partecipazione alle sedute del CAL e dell’Ufficio di Presidenza.

 

L’art. 1 della proposta, quindi, modifica l’art. 3 (Nomina dei componenti di diritto ed elezione dei membri elettivi) della l.r. n. 41/2007, nel senso di stabilire che le elezioni dei componenti elettivi del CAL si svolgono nelle sedi dei Comuni di L’Aquila, Avezzano e Sulmona per il Collegio elettorale della Provincia dell’Aquila; Teramo per il Collegio elettorale della Provincia di Teramo; Chieti, Lanciano e Vasto per il Collegio elettorale della Provincia di Chieti; Pescara per il Collegio elettorale della Provincia di Pescara; e di abrogare il comma 7 che prevede il quorum di un quarto degli aventi diritto al voto per la validità delle elezioni.

 

L’Art. 2 modifica l’art. 6 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga) della l.r. n. 41/2007 prevedendo la decadenza dei componenti elettivi che si trovino a ricoprire anche la carica di componenti di diritto e la decadenza dei componenti elettivi che, senza giustificato motivo, non sono presenti alle riunioni del CAL per tre volte consecutive.

 

L’Art. 3 sostituisce l’art. 9 (Rimborso spese) della l.r. n. 41/2007 prevedendo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, anche il rimborso del pedaggio autostradale per il Presidente ed i componenti del CAL per la partecipazione alle sedute del CAL e dell’Ufficio di Presidenza.

 

L’Art. 4 (Norma finanziaria) precisa che all’onere derivante dall’applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente sul Capitolo 4355 denominato “Spese di funzionamento del Consiglio delle Autonomie Locali”, del Bilancio del Consiglio regionale.

 

L’Art. 5 (Entrata in vigore) prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo.

 

Allegato 1

AMBITI ELETTORALI

 

PROVINCIA DI CHIETI

 

COMUNE

AMBITO ELETTORALE

CHIETI

Comuni interessati 28

 

Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Crecchio, Fara Filiorum Petri, Filetto, Francavilla al Mare, Frisa, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Miglianico, Orsogna, Ortona, Pennapiedimonte, Poggiofiorito, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, San Giovanni Teatino, San Martino della marrucina, Tollo Torrevecchia Teatina, Vacri, Villamagna.

 

LANCIANO

 

Comuni interessati 46

 

Altino; Archi; Atesa; Bomba; Borrello, Casoli, CastelFrentano, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Gamberale, Gessopalena, Lama dei Peligni, Lanciano, Lettopalena, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Moltepiano, Montenerodomo, Mozzagrogna, Paglieta, Palena, Palombaro, Penadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roio del Sangro, Rosello, san Vito Chetino, Santa Maria imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, Taranta Peligna, Torino di Sangro, Tornareccio, Torricella peligna, Treglio, Villa Santa Maria.

 

VASTO

 

Comuni interessati 29

 

Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Cupello, Dogliola , Fraine , Fresagrandinaria, Furci, Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina.

 

 


 

Segue Allegato 1

AMBITI ELETTORALI

 

PROVINCIA DI L’AQUILA

 

COMUNE

AMBITO ELETTORALE

L’AQUILA

 

Comuni interessati 43

 

Acciano, Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Calascio, Campotosto, Capestrano, Capitignano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Lucoli, Molina Aterno, Montereale, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Benedetto in Perillis, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant'Angelo.

 

AVEZZANO

 

Comuni interessati 34

 

Avezzano; Cappadocia; Carsoli; Castellafiume; Celano; Collelongo; Luco dei Marsi; Magliano dei Marsi; Massa D’Albe; Oricola; Pereto; Sante Marie; Scurcola Marsicana; Rocca di Botte; Tagliacozzo; Trasacco; Villavallelonga; Aielli; Bisegna; Cerchio; Collarmele, Gioia dei Marsi; Lecce dei Marsi; Ortona dei Marsi; Ortucchio; Pescina; S.Benedetto dei Marsi; Balsorano; Canistro; Capistrello; Civita D’Antino; Civitella Roveto; Morino; S.Vincenzo Valle Roveto.

 

SULMONA

 

Comuni interessati 30

 

Alfedena, Anversa Degli Abruzzi, Ateleta, Barrea, Bugnara, Campo Di Giove, Cansano, Castel Di Sangro, Civitella Alfedena, Cocullo, Corfinio, Introdacqua, Opi, Pacentro, Pescasseroli, Pescocostanzo, Pettorano Sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccaraso, Scanno, Scontrone, Sulmona, Villalago, Villetta Barrea, Vittorito.

 

 


 

Segue Allegato 1

AMBITI ELETTORALI

 

PROVINCIA DI PESCARA

 

COMUNE

AMBITO ELETTORALE

PESCARA

 

Comuni interessati 45

 

Abbateggio, Alanno, Bolognano, Brittoli, Bussi sul Tirino, Cappelle sul Tavo, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Farindola, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli, Villa Celiera.

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI TERAMO

 

COMUNE

AMBITO ELETTORALE

TERAMO

 

Comuni interessati 46

 

Arsita, Basciano, Bisenti, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Colledara, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Isola del Gran Sasso d'Italia, Montefino, Montorio al Vomano, Penna Sant'Andrea, Pietracamela, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura,Tossicia, Valle Castellana, Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi Marina, Tortoreto, Ancarano, Atri, Bellante, Campli, Canzano, Civitella del Tronto, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo.