Modifiche ed integrazioni alle legge regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)

 

RELAZIONE DELLE COMMISISONI PERMANENTI  PRIMA E SECONDA

 

            Il presente progetto di legge, di iniziativa del Consigliere:  – Pietrucci – Monticelli,  è stato rubricato con il n. 376/2017 e assegnato in data 28.03.2017 per competenza alle Commissioni 1^  e 2^ ai sensi dell’Art. 61 del regolamento interno dei lavori del Consiglio regionale.

 

            Le Commissioni 1^ e 2^ lo hanno esaminato nella seduta congiunta del  27.04.2017.

 

            Alla fine della discussione generale il Presidente Di Nicola ha posto in votazione tutti i singoli articoli componenti il provvedimento così come è stato presentato ed ognuno è stato approvato a maggioranza regolamentare.

 

Di seguito ha posto in votazione l’intero testo che è stato approvato a maggioranza dei Commissari presenti.

 

            Per la Prima Commissione hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Pietrucci più delega del Cons. Mariani, Balducci, Monaco più delega del Cons. Paolini, Bracco, Chiodi, Febbo e Di Dalmazio.

 

            Per la Prima Commissione si sono astenuti i Consiglieri: Marcozzi e Pettinari.

 

            Per la Seconda Commissione hanno votato a favore i Consiglieri: Pietrucci, Balducci, Monticelli, Di Nicola,  Berardinetti, Mazzocca, Sospiri, Iampieri, D’Ignazio e Bracco.

 

            Per la Seconda Commissione si sono astenuti  i Consiglieri: Mercante, Ranieri e Marcozzi.

 

 

 

Il Presidente della Prima Commisisone

Maurizio Di Nicola

______________________________

Il Presidente della Seconda Commisisone

Pierpaolo Pietrucci

______________________________

 


Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano)

 

 

Art. 1

(Modifica all’art. 1 della L.R. 41/2016)

 

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 41 “Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ferme restando le disposizioni dettate dall’articolo 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. n. 95/2012”.

 

 

Art. 2

(Modifica all’art. 5 della L.R. 42/2016)

 

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 42 “Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano” è aggiunto, in fine, il seguente:

“2-ter. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni regionali di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta ed in conformità alle misure di salvaguardia eventualmente previste.”

 

 

Art. 3

(Modifica all’art. 6 della L.R. 42/2016)

 

1. Dopo il comma 1-ter dell’articolo 6 della L.R. 42/2016, è aggiunto, in fine, il seguente:

“1-quater. Limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, le funzioni di cui al presente articolo sono affidate ai soggetti di cui al comma 1 dai rispettivi enti gestori mediante apposita convenzione ed esercitate nel rispetto ed in conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta.”

 

 

Art. 4

(Modifiche all’art. 7 della L.R. 42/2016)

 

1. All’articolo 7 della L.R. 42/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole “in collaborazione e raccordo con gli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali ricadenti nel territorio di loro competenza e” sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole “– comitato Abruzzo” sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Limitatamente ai percorsi e sentieri ricadenti all’interno dei parchi, il programma di manutenzione ordinaria è adottato previa intesa con ciascun Ente parco”;

c) dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

“1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, gli Enti parco provvedono alla manutenzione ed al controllo dei percorsi e sentieri di loro competenza e concorrono all’aggiornamento dell’archivio della REASTA attraverso l’invio alla Regione di proposte di variazione ed implementazione dei percorsi e sentieri di propria competenza.”.

 

 

Art. 5

(Modifica all’art. 10 della L.R. 42/2016)

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della L.R. n. 42/2016, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli interventi e le azioni proposti nel programma triennale di cui al comma 1 che interessano porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi nazionali e nelle aree protette devono rispettare le prescrizioni del Regolamento e del Piano del parco o area protetta cui afferiscono. Limitatamente alle porzioni di territorio regionale ricadenti nei parchi, gli interventi e le azioni da inserire nel programma triennale sono proposti dagli enti parco o concordati con gli stessi.”.

 

 

Art. 6

(Modifica all’art. 14 della L.R. 42/2016)

 

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della L.R. n. 42/2016, le parole “Il regolamento stabilisce, tra l’altro:” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti all’interno dei parchi e delle aree protette, il regolamento stabilisce, tra l’altro:”.

 

 

 

Art. 7

(Norma finanziaria)

 

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 8

(Entrata in vigore)

 

1.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 

 

 

 


Relazione del Proponente

RELAZIONE

 

 

La presente proposta normativa intende apportare modifiche alle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione strutturale della spesa pubblica) e 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano).

L’art. 1 del p.d.l. modifica l’art. 1 della citata L.R. n. 41/2016, introducendo nella procedura del prepensionamento del personale della Giunta risultante in sovrannumero ed in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lett. a) dell’art. 2 del D.L. n. 95/2012, l’applicazione delle disposizioni dettate dalla medesima norma in ordine alla corresponsione del trattamento di fine rapporto (art. 2, comma 11, lett. a), punti 1) e 2) del D.L. n. 95/2012). La modifica proposta, che recepisce le osservazioni formulate dal Mef in sede di esame della legge regionale preordinato all’impugnativa è stata concordata con la Direzione Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’impegno a tradurla in atto normativo ha consentito alla Regione di evitare l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale.

Gli artt. 2 e seguenti del p.d.l. apportano modifiche alla L.R. 27 dicembre 2016, n. 42 (Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano), al fine di superare i motivi di impugnativa sollevati dal Governo nella Delibera del 23 febbraio 2017, con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale di talune disposizioni relative agli artt. 5, 6, 7, 10 e 14 della citata L.R. n. 42/2016, in quanto lesive delle funzioni e competenze che il legislatore statale attribuisce agli Enti Parco ed ai soggetti gestori delle aree protette regionali.

Pertanto, gli articoli da 2 a 6 del p.d.l. modificano rispettivamente gli artt. 5, 6, 7, 10 e 14 della L.R. n. 42/2016, disponendo, limitatamente alla porzione di territorio regionale ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette, il rispetto e la conformità al Regolamento ed al Piano di ciascun parco e area protetta, nonché una maggiore partecipazione degli enti parco e dei soggetti gestori delle aree protette.

Da ultimo gli artt. 7 e 8 dispongono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore della legge.