Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

 

 

Il presente progetto di legge, d’iniziativa consiliare di iniziativa Consiliare: MARIANI – BERARDINETTI – SOSPIRI – PAOLINI – PAOLUCCI – DI NICOLA - BALDUCCI, rubricato col n. 348/2016, è stato assegnato per competenza alla Prima Commissione in data 22/12/2016.

 

La 1^ Commissione lo ha esaminato nel corso della seduta del 22 dicembre 2016 durante le quale sono stati presentati n. 4 emendamenti dei quali il n. 1 è stato ritirato dal proponente; il n. 2 è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti; mentre gli emendamenti nn. 3 e 4 sono stati respinti sempre a maggioranza dei commissari presenti.

 

Di seguito il Presidente ha posto in votazione tutti i singoli articoli componenti il testo del provvedimento come emendato e ognuno è stato approvato a maggioranza regolamentare; infine ha posto in votazione l’intero articolato così come modificato e la Commissione lo ha approvato a Maggioranza dei Componenti presenti.

 

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Mariani pìu delega Pietrucci, Balducci, Paolini pìu delega Monaco, Di Dalmazio e Sospiri delegato da Febbo;

Hanno votato contro i Consiglieri: Pettinari, Marcozzi e Bracco;

 

 

Il Presidente

Maurizio Di Nicola

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Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti

 

Art. 1

(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

1.     Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

2.     All’articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004), sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2 le parole “30 settembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”;

b)  al comma 9 le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

3.     Alla lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), le parole “Per l’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno 2017”.

4.     All’articolo 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)  la rubrica dell’articolo 55 è sostituita dalla seguente: “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39 ed alla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 32”;

b)  al comma 1 le parole “di cui alla legge 47/1985, capo IV ed alla legge 724/1994, art. 39” sono sostituite dalle seguenti: “di cui alla legge 47/1985, capo IV, alla legge 724/1994, art. 39 ed alla legge 326/2003, art. 32

c)  al comma 1 le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”;

d)  al comma 2 le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

5.     Al fine di correggere l'errore materiale riferito all'indicazione dell'annualità entro cui realizzare gli interventi celebrativi riferiti alla memoria di Ennio Flaiano, al comma 12 dell'articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 35 (Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione), le parole "per il solo anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel corso dell'anno 2016".

6.     Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014), è inserito il seguente:

“3 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 sulla decorrenza del trasferimento, le funzioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 4 sono direttamente trasferite ai comuni, in forma singola o associata, a far data dal 1° gennaio 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.”.

7.     Alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a)  alla fine del comma 1 dell’articolo 7 (Autorizzazione sismica), sono aggiunte le parole: “Il metodo di controllo per le pratiche soggette ad autorizzazione è specificato nel regolamento di cui all’art. 19 bis. Sulle pratiche controllate l’ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione sismica, secondo il procedimento di cui all’art. 8.”;

b)  alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione sismica), le parole “dalla ricezione della richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “dall’avvio del procedimento”;

c)  alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 19-bis (Regolamento attuativo), le parole “per le zone a bassa sismicità 3 e 4,” sono soppresse.

 

Art. 2

(Disposizioni in materia sanitaria)

1.     Ai fini del completamento del percorso di accreditamento istituzionale coerentemente all’assetto definito dalla programmazione regionale in attuazione del D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera), tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sono autorizzate ed accreditate in via predefinitiva.

Emendamento n. 2

2.     All’articolo 4, Comma 1 della L.R. 12 gennaio 2016, n. 1 (Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi. Interventi in materia di Corsi di formazione ed aggiornamento e modifica all'art. 12 della L.R. 10 marzo 2015, n. 5 (Soppressione dell'Autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali 9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia Sanitaria regionale). le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2019”.

3.     Per le strutture di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorre il termine di cui all’art.11, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private).

4.     Le Aziende Sanitarie entro tale termine dovranno definire gli eventuali programmi di adeguamento secondo quanto indicato nell’art.11, comma 2, della L.R. 32/2007.

 

Art. 3

(Clausola di salvaguardia)

1.    Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).


 

Relazione del Proponente

Con il presente disegno di legge, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti”, si dettano disposizioni in ordine alla proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative regionali ed ulteriori disposizioni urgenti.

In particolare:

Art. 1:

il comma 1 proroga il termine per la presentazione delle istanze previste dal c.d. Piano Casa di cui alla L.R. 16/2009 recante “Intervento Regionale a sostegno del settore edilizio”;

il comma 2 proroga i termini previsti dalla L.R. 5/2006: sino al 30 settembre 2016 per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti e sino al 31 dicembre 2017 per la presentazione delle domande;

il comma 3 proroga il termine previsto dalla L.R. 141/1997, sino a tutto il 2017, per il rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell'anno precedente e per il medesimo lotto, nei comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento per la presentazione delle domande;

il comma 4 proroga il termine previsto dalla L.R. 2/2013 per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia inviate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni nazionali di settore. Con riferimento alla modifica della rubrica e all’inserimento del richiamo alla legge 326/2003, si evidenzia che il testo originario della legge in argomento riportava tra le fonti normative anche l’art. 32 della Legge 326/2003, successivamente omesso per mero errore materiale dalle successive LL.R. di proroga 1/2014, 32/2014, 5/2015;

il comma 5 corregge l’errore materiale relativo all’annualità di riferimento per la realizzazione degli interventi celebrativi riferiti alla memoria di Ennio Flaiano. La L.R. 35/2015, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 121 del 6 novembre 2015, indicava erroneamente l’annualità 2015 quale termine per la realizzazione degli interventi e non quale riferimento temporale per l’imputazione della spesa sulle previsioni di bilancio regionale;

il comma 6 chiarisce la decorrenza diretta al 1° gennaio 2017 del, senza necessità di uno specifico accordo nell’ambito dell’Osservatorio regionale, del trasferimento ai comuni delle funzioni precedentemente esercitate dalle Province in materia di turismo e sport;

il comma 7 reca integrazioni e chiarimenti all’interno della L.R. 28/2011 alla luce del nuovo regolamento attuativo;

L’art. 2 dispone l’accreditamento in via predefinitiva delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche chiarendo che il termine di 90 giorni previsto dalla L.R. 32/2007 per la trasmissione al Comune competente della domanda di autorizzazione definitiva da parte dei rappresentanti legali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie operanti sul territorio, decorre dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine di 90 giorni dovrà essere definito il Programma di Adeguamento contenente il cronoprogramma degli interventi, le modalità di attuazione nonché i costi ed i relativi finanziamenti.

L’art. 3 prevede la norma finanziaria per cui dal provvedimento in esame non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

L’art. 4 dispone l’entrata in vigore.